(1) Le persone con disabilità prendono parte, su base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale e a iniziative ricreative, sportive e turistiche.
(2) Gli enti pubblici e privati che organizzano iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche promuovono, mediante l’adozione di misure specifiche, la partecipazione delle persone con disabilità e garantiscono loro l’accesso ai luoghi in cui tali iniziative si svolgono.
(3) Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 gli enti pubblici, nell’ambito dei propri settori di competenza: