(1) Al fine di consentire una corretta e trasparente erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 22, i servizi competenti per la gestione dell’assistenza socio-sanitaria alla persona con disabilità si scambiano informazioni complete e tempestive sugli interventi intrapresi e sugli interventi da adottare a fronte di sopravvenute esigenze di tutela della salute della persona.