(1) Il Servizio sanitario provinciale garantisce a livello territoriale e ospedaliero l’attuazione di interventi interdisciplinari. Esso favorisce percorsi assistenziali e riabilitativi uniformi e integrati a tutela della salute delle persone con disabilità ed eroga appropriate prestazioni sanitarie e riabilitative. Esso promuove la comunicazione di informazioni da parte del personale sanitario direttamente alle persone con disabilità in lingua accessibilie, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di comunicazione che tengono conto dei differenti tipi di disabilità.
(2) L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito nominata “Azienda Sanitaria”, in collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari territoriali, assicura la continuità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) statali e provinciali vigenti.
(3) La continuità assistenziale è finalizzata al raggiungimento di un adeguato grado di salute e di autonomia in relazione alle capacità ed alle abilità delle persone con disabilità e nel rispetto dei loro bisogni.