(1) Per assicurare a tutte le persone con disabilità la partecipazione alla vita lavorativa, tenuto conto dei loro interessi e delle loro capacità, e sempre con l’obiettivo della riabilitazione lavorativa ai fini dell’assunzione sul mercato del lavoro, i servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, offrono le seguenti opportunità:
(2) Per le attività di cui al comma 1, le persone con disabilità ricevono accompagnamento e sostegno socio-pedagogico, nonché assistenza; alle persone che operano nello stesso ambiente di lavoro è fornita la necessaria consulenza.
(3) I beni prodotti nelle strutture di cui al comma 1, lettera b), non necessitano di autorizzazioni amministrative al commercio per l’alienazione al minuto o all’ingrosso. Tali strutture sono altresì autorizzate a svolgere lavori e servizi su incarico di terzi.