(1) Al comma 3 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, l’ultimo periodo è così sostituito: “Nel caso di nuove attività di prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio che si insediano in zone per insediamenti produttivi che non dispongono già di un piano di attuazione approvato, devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.”
(2) Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: “di superficie” sono sostituite con le parole: “di cubatura”.