(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:
“1. La presente legge disciplina l’esercizio, svolto in forma professionale, dell’attività di somministrazione di bevande, dell’attività di somministrazione di pasti e bevande e dell’attività ricettiva, per gli aspetti non ancora regolamentati dalle seguenti leggi provinciali:
- legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, “Disciplina dell’agriturismo”;
- legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”, e successive modifiche;
- legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie”, e successive modifiche.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Sono esercizi ricettivi a carattere extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i villaggi turistici, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e le aree di sosta per autocaravan.”
(3) Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“8. Le aree di sosta per autocaravan sono aree di parcheggio pubbliche che possono essere previste dai comuni e ove è consentita la sosta di meno di 20 autocaravan per un massimo di 72 ore. Dopo una sosta ininterrotta di 72 ore su una piazzola, l’autocaravan deve abbandonare l’area di sosta e può usufruire nuovamente di questa struttura dopo che siano trascorsi 3 giorni. Gli organi comunali preposti vigilano sull’osservanza del limite massimo di 72 ore di durata della sosta. Il comune può provvedere direttamente alla costruzione e alla gestione delle aree di sosta per autocaravan o affidarle a soggetti privati. Il comune fissa annualmente le tariffe per l’utilizzazione delle aree di sosta per autocaravan. Vanno osservate le disposizioni di cui all’articolo 44 e quelle sulla denuncia statistica.”
(4) Il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Ai conduttori di spacci interni, di mense aziendali, di case per ferie e di aree di sosta per autocaravan non è richiesta la qualificazione professionale.”
(5) Il comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Gli esercizi ricettivi sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero di stelle da una a cinque. Dalla classificazione sono esclusi i rifugi-albergo, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e le aree di sosta per autocaravan. Le case e gli appartamenti per vacanze sono invece classificati ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. Alle singole tipologie di esercizi ricettivi è assegnato il seguente numero di stelle:
- garni, pensioni, alberghi, motel e villaggi-alberghi: da una a cinque stelle;
- campeggi: da una a cinque stelle;
- residence: da due a cinque stelle;
- villaggi turistici: da due a quattro stelle.”