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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 9 giugno 2015, n. 699
Criteri relativi allo svolgimento dei tirocini nell'ambito delle attività per l'integrazione sociale di persone in carico ai servizi sociali

Allegato A

Criteri relativi allo svolgimento dei tirocini nell’ambito delle attività per l’integrazione sociale di persone in carico ai servizi sociali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l’esercizio delle attività di cui all’articolo 19, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, per l’integrazione sociale di persone in carico ai servizi sociali, nell’ambito dei programmi di intervento di cui all’articolo 35 del medesimo decreto.

2. I presenti criteri tengono conto delle “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione”, emanate in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 22 gennaio 2015.

Art. 2
Scopo delle attività

1. Scopo delle attività di cui ai presenti criteri è favorire il superamento dell’emarginazione dei singoli e delle famiglie, promuovere le capacità e abilità individuali e rafforzare la consapevolezza di sé.

2. Le attività devono essere concordate con la persona nell’ambito di programmi personalizzati di integrazione sociale, tenendo conto delle condizioni personali e familiari dei soggetti interessati.

3. L’attività può anche consistere in un tirocinio, senza tuttavia che venga costituito un rapporto di lavoro.

4. I tirocini possono essere offerti dagli enti gestori dei servizi sociali delegati ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominati enti gestori.

5. I tirocini possono essere svolti presso aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici, di seguito denominati strutture ospitanti, oltre che presso l’ente gestore stesso. La struttura ospitante deve rispettare la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3
Destinatari

1. I tirocini sono offerti dagli enti gestori a persone maggiorenni che si trovano nelle situazioni di cui agli articoli 17, comma 5, e 19, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e con le quali viene concordato a scopo preventivo un programma di integrazione sociale, ai sensi dell’articolo 35 del medesimo decreto.

Art. 4
Durata dei tirocini

1. I tirocini durano di regola fino ad un massimo di 24 mesi; la loro durata dipende dalla gravità della situazione personale o familiare della/del tirocinante, attestata dal distretto sociale competente.

2. La durata massima può essere superata nel caso in cui il distretto sociale competente lo ritenga assolutamente indispensabile e idoneo allo scopo e attesti tale necessità.

Art. 5
Tutor e persona di riferimento

1. L’ente gestore incarica una/un tutor di organizzare il tirocinio e di monitorarne lo svolgimento, verificando in particolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal tirocinio stesso e il suo svolgimento nel rispetto dei presenti criteri.

2. La struttura ospitante designa la persona di riferimento, la quale affianca in loco la/il tirocinante, la/lo accompagna nella fase di inserimento, assegna le attività previste dal tirocinio ed è il primo interlocutore in caso di difficoltà.

3. La/Il tutor dell’ente gestore e la persona di riferimento della struttura ospitante lavorano in stretta collaborazione al fine di un proficuo svolgimento del tirocinio.

Art. 6
Svolgimento dei tirocini

1. I tirocini sono regolati da una convenzione, stipulata tra l’ente gestore, la struttura ospitante e la/il tirocinante. La convenzione deve contenere:

a) i dati identificativi della/del tirocinante, dell’ente gestore e della struttura ospitante;

b) il nominativo della/del tutor incaricata/incaricato dall’ente gestore;

c) il nominativo della persona di riferimento nominata dalla struttura ospitante;

d) la descrizione del tirocinio: durata, sede, motivazione e finalità;

e) la descrizione del progetto personalizzato elaborato dall’ente gestore insieme alla persona interessata;

f) la valutazione dell’esperienza e l’attestazione delle attività svolte, entrambe a cura della struttura ospitante;

g) i diritti e i doveri della/del tirocinante, della/del tutor dell’ente gestore e della persona di riferimento della struttura ospitante;

h) gli aspetti di carattere amministrativo e finanziario connessi al tirocinio, concernenti i rapporti tra ente gestore e struttura ospitante.

2. Le e i tirocinanti che svolgono regolarmente e correttamente le attività concordate e che raggiungono le finalità sociali proprie del rispettivo programma di integrazione sociale sono valutati positivamente ai fini di quanto previsto dall’articolo 19, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

3. Nelle strutture ospitanti nelle quali il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, prevede la presenza del medico competente, la/il tirocinante deve sottoporsi a visita medica preventiva da parte del medico stesso.

Art. 7
Assicurazioni

1. La/il tirocinante deve essere adeguatamente assicurato/assicurata contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.

2. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel programma, svolte dalla/dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante.

3. In caso di infortunio durante il tirocinio, la struttura ospitante deve darne comunicazione nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni all’ufficio competente, alla/al tutor, alla compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile e all’autorità competente in materia di sicurezza pubblica (Questura o Comune).

 

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