(1) Su richiesta motivata del debitore/della debitrice, indirizzata alla Società, nella quale lo stesso/la stessa dichiari la propria situazione di temporanea difficoltà economica, ed in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni di pagamento nei confronti della medesima Società, il/la Responsabile del procedimento di riscossione può, in base ai principi stabiliti dalla Società, autorizzare il pagamento rateale dei debiti in essere nei confronti della Provincia secondo le modalità e condizioni di cui ai commi seguenti.
(2) La richiesta è effettuata dal debitore/dalla debitrice mediante compilazione di appositi moduli di autocertificazione reperibili presso la Società o sul sito internet della stessa.
(3) Per le rateazioni di importi fino ad euro 50.000,00 è sufficiente la compilazione da parte del debitore/della debitrice dei moduli di cui al comma 2, mentre per le rateazioni di importi superiori ad euro 50.000,00, devono essere presentati i documenti a comprova della situazione di temporanea difficoltà economica.
(4) Il contenuto dei moduli di autocertificazione di cui al comma 2, i documenti da presentare di cui al comma 3, nonché le modalità di trasmissione alla Società degli stessi, così come eventuali ulteriori regole operative da seguire, sono rese note ai debitori e alle debitrici dalla Società.
(5) L’importo minimo rateizzabile è di euro 150,00.
(6) Il numero massimo di rate mensili concedibili è di 24 per somme di ammontare da euro 150,00 a euro 5.000,00 e l’importo minimo di ciascuna rata di pagamento è pari ad euro 30,00.
(7) Il numero massimo di rate mensili concedibili è invece pari a 72 per somme superiori ad euro 5.000,00 e l’importo minimo di ciascuna rata di pagamento è pari ad euro 100,00.
(8) Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
(9) Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica, le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate e gli interessi di mora di cui all’articolo 12, comma 1, sino alla data di presentazione dell’istanza di rateazione. Sulle rate successive alla prima è applicato l’interesse di cui all’articolo 12, comma 3.
(10) La procedura di rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione del titolo esecutivo e delle procedure esecutive eventualmente già avviate per un periodo pari a quello della rateazione, nonché revoca delle misure cautelari già disposte.
(11) In caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione in caso di numero di rate inferiore a quattro, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è soggetto/soggetta a conseguente revoca dello stesso. L’importo ancora dovuto deve essere corrisposto in unica soluzione, lo stesso è immediatamente ed automaticamente riscuotibile mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive da parte della Società e non può più essere rateizzato.
(12) In casi eccezionali, solamente per debiti di importo superiore ad euro 25.000,00 e sulla base di una richiesta opportunamente motivata da parte del debitore/della debitrice, comprovante il peggioramento della sua situazione economica, il/la Responsabile del procedimento di riscossione può concedere un aumento del numero di rate previste dal piano di rateazione sino ad un massimo di 120 rate complessive.