(1) Con proprio regolamento il Comitato disciplina in dettaglio i singoli compiti, quali l’organizzazione, le modalità di funzionamento, le ulteriori norme a garanzia dell’indipendenza e in materia di incompatibilità, nonché il codice di condotta dei propri componenti. A tal fine si richiamano anche le specifiche disposizioni vigenti per i dipendenti pubblici.
(2) I componenti del Comitato si riuniscono per almeno otto sedute nell’arco dell’esercizio finanziario. Per la preparazione dei lavori viene riconosciuta al massimo una mezza giornata a seduta. Le attività svolte nell’ambito della prestazione intellettuale sono verbalizzate per iscritto.
(3) Al componente del Comitato che è dipendente della pubblica amministrazione sono affidati i compiti di coordinamento. Il coordinatore o la coordinatrice funge anche da elemento di raccordo tra il Comitato e l’Amministrazione provinciale. La funzione di coordinamento non è ulteriormente remunerata.
(4) Per lo svolgimento dell’attività del Comitato possono essere messi a disposizione del coordinatore/della coordinatrice, anche per limitati periodi di tempo, fino a un massimo di tre persone. La pianta organica non può essere modificata.