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In vigore al: 08/03/2016

x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
Contratto integrativo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano

Indice

Art. 1 Sfera di applicazione

Art. 2 Decorrenza e durata

Art. 3 Informazioni

Art. 4 Diritti sindacali

Art. 5 Orario di lavoro

Art. 6 Formazione professionale

Art. 7 Sicurezza sul lavoro ed età minima

Art. 8 Dimissione

Art. 9 Controversie

Art. 10 Contributo per assistenza contrattuale

Art. 11 Occupazione e garanzia occupazionale

Art. 12 Classificazione degli operai

Art. 13 Permessi straordinari

Art. 14 Interruzioni volontarie

Art. 15 Salario integrativo provinciale

Art. 16 Indennità di alta montagna

Art. 17 Rimborso delle spese di viaggio e dei danni subiti al proprio veicolo

Art. 18 Attrezzi di lavoro

Art. 19 Servizio mensa

Art. 20 Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore

Art. 21 Assicurazioni sociali ed integrazioni trattamenti

 

Art. 1 Sfera di applicazione
(riferimento art. 1 Ccnl)

(1) Il presente contratto integra il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 dicembre 2010, in seguito denominato "Ccnl", e si applica nella Provincia autonoma di Bolzano per i rapporti di lavoro e le attività di cui all'articolo 1 dello stesso. I lavori riguardano:

  1. impianto, coltura e manutenzione di vivai forestali;
  2. rimboschimenti e risarcimenti, compresi i lavori preparatori e sussidiari;
  3. tagli colturali ed utilizzazioni forestali anche delle piante di alto fusto;
  4. messa in opera, esercizio e smantellamento di impianti a fune nonché allestimento, trasporto ed esbosco del legname anche con impianti a fune;
  5. lotta antiparassitaria;
  6. bonifica e miglioramento dei pascoli montani;
  7. costruzione di strade forestali e piste di esbosco;
  8. lavori di sistemazione e manutenzione di strade forestali;
  9. sistemazione ed inerbimento di scarpate e di zone franose;
  10. spegnimento di incendi boschivi;
  11. costruzione e manutenzione di fabbricati ed impianti demaniali, nonché gestione dei medesimi;
  12. opere di sistemazione antivalanghe;
  13. manutenzione delle opere suddette;
  14. interventi forestali di particolare necessità in caso di pubbliche calamità;
  15. lavori in segheria a completamento della lavorazione boschiva nelle proprietà demaniali;
  16. rilievi ed elaborazioni dati per piani di gestione, inventari forestali, danni da selvaggina, catasto ittico e diversi altri schedari;
  17. lavori di valorizzazione ambientale o paesaggistica;
  18. lavori nel Parco Nazionale dello Stelvio.

Art. 2  (Decorrenza e durata)
(riferimento artt. 2 e 30 Ccnl)

(1) Le norme contenute nel presente contratto integrativo sostituiscono quelle del precedente contratto integrativo del 1o aprile 2012, con decorrenza dal 1o marzo 2015.

(2) La durata del presente contratto corrisponde a quella prevista per esso nel Ccnl.

(3) Per la parte economica del presente contratto la durata vale fino al 31 dicembre 2017 dovendo comunque recepire gli aumenti del minimo contrattuale nazionale conglobato.

Art. 3 Informazioni
(riferimento art. 3 Ccnl)

(1) Le parti contrattuali si incontrano annualmente per discutere questioni di comune interesse.

Art. 4  (Diritti sindacali)
(riferimento art. 4 Ccnl)

(1) Gli operai di cui al presente contratto possono rilasciare a cura delle organizzazioni sindacali delega al datore di lavoro per la trattenuta dei contributi sindacali. Il datore di lavoro provvede mensilmente al versamento dei relativi importi alle singole rappresentanze sindacali previo indicazione dell’apposito numero di C/C bancario. 2. La trattenuta del contributo sindacale viene calcolata nella misura dello 0,50 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento.

Art. 5  (Orario di lavoro)
(riferimento art. 9 Ccnl)

(1) L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni da lunedì a venerdì.

(2) Qualora venga richiesto di lavorare nella giornata del sabato, tali ore sono considerate lavoro straordinario ai sensi dell'art. 50 Ccnl.

(3) Qualora gli operai non effettuino le 39 ore settimanali per causa di forza maggiore, è consentito recuperare le ore di lavoro mancanti nell’ambito del mese, purché tale recupero non comporti un orario giornaliero superiore alle 10 ore. Le predette ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore ordinarie di lavoro.

(4) Nell’ipotesi in cui l’operaio chieda di recuperare le ore perdute effettuandole nella giornata di sabato, tali ore saranno considerate lavoro ordinario a tutti gli effetti ad eccezione di quanto previsto al comma 2. Tale ipotesi ricorre comunque quando la maggioranza della squadra, ivi compreso il capo squadra, sia d’accordo.

(5) In via eccezionale viene data la possibilità di ripartire l’orario settimanale su 4 giorni, sempre che sia d’accordo la maggior parte degli operai e lo consenta l’organizzazione del cantiere.

(6) Su richiesta scritta dell'operaio nei vivai forestali è possibile ridurre l'orario settimanale. Nella richiesta viene fissata la presumibile durata dell'orario ridotto.

Art. 6  (Formazione professionale)
(riferimento art. 21 Ccnl)

(1) Qualora gli enti preposti riescano ad organizzare e finanziare corsi di formazione professionale per gli operai del settore forestale, le amministrazioni sono impegnate a collaborare proficuamente, fornendo eventuali istruttori e mettendo a disposizione le sedi più idonee per il miglior risultato dei corsi stessi.

(2) La partecipazione ai corsi di formazione professionale può essere concessa a tutti i lavoratori dopo un determinato periodo di tempo.

Art. 7  (Sicurezza sul lavoro ed età minima)
(riferimento art. 22 Ccnl)

(1) Il datore di lavoro si impegna a favorire la fornitura di ricetrasmittenti ai capi squadra operanti su posti di lavoro difficilmente raggiungibili ed inagibile agli automezzi.

(2) Per ogni tipo di lavoro viene fornito l'abbigliamento di protezione prescritto dalle norme antiinfortunistiche vigenti con l'obbligo di indossarlo.

(3) L’età minima per gli operai è stabilita in 16 anni; fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età gli stessi non possono svolgere lavori pesanti e pericolosi e possono essere assunti per un periodo massimo di 3 mesi all’anno.

Art. 8  (Dimissione)
(riferimento art. 25 e 26 Ccnl)

(1) Qualora un operaio dia le dimissioni prima che decorra la stagione, deve dare un preavviso di almeno 3 giorni.

Art. 9  (Controversie)
(riferimento art. 28 Ccnl)

(1) Ai sensi del Ccnl viene istituita una Commissione paritetica intersindacale composta come segue:

  1. 3 membri in rappresentanza delle amministrazioni datori di lavoro
  2. 3 membri in rappresentanza delle O.O.S.S. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni O.S.

(2) Le parti di cui sopra possono farsi assistere da un esperto non avente diritto di voto.

(3) Rientrano nei compiti della Commissione paritetica intersindacale:

  1. l’interpretazione autentica del presente contratto integrativo,
  2. tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive o individuali;
  3. consultazioni su problemi di reciproco interesse.

(4) La Commissione si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta una delle parti firmatarie.

Art. 10  (Contributo per assistenza contrattuale)
(riferimento art. 29 Ccnl)

(1) E’ istituito il contributo per assistenza contrattuale, che viene trattenuto dalla retribuzione giornaliera spettante all’operaio e versato alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nella misura, con le forme e nei modi indicati nel Ccnl. Il contributo di assistenza contrattuale è pari allo 0,40 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento. Le ritenute vengono effettuate dal datore di lavoro.

(2) Il versamento dell’importo globale viene effettuato mensilmente sul C/C 720600 presso l’Agenzia n. 3 della Cassa di Risparmio della Provincia autonoma di Bolzano. Esso va diviso a cura delle Rappresentanze Sindacali firmatarie del presente Contratto integrativo provinciale di lavoro.

Art. 11  (Occupazione e garanzia occupazionale)
(riferimento art. 48 Ccnl)

(1) Per ciascun anno solare verranno confermate per ogni singolo operaio le giornate lavorative effettuate nell’anno precedente, sempreché ciò sia consentito dai relativi finanziamenti e dall’organizzazione del lavoro, salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del Ccnl.

(2) Hanno diritto di precedenza nell’assunzione gli operai assunti nella precedente stagione.

(3) Entro febbraio il datore di lavoro comunica, se gli operai occupati l’anno precedente possono essere occupati anche nell’anno corrente. Se in un ufficio della Ripartizione provinciale foreste non fosse possible la riassunzione di tutti gli operai occupati la stagione precedente, gli stessi prima decidono, previa verifica di possibili rinuncie volontarie alla riassunzione, con l’assistenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo provinciale, se ed in quale maniera vorrebbero distribuire le giornate lavorative possibili su tutti gli operai. Basta la maggioranza semplice degli operai presenti. Non è possibile rilasciare delega. La decisione viene comunicata per iscritto al datore di lavoro.

(4) Se non si trovasse una soluzione di comune accordo ai sensdi del comma 3, si convoca una commissione. Questa si compone da un rappresentante delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo provinciale, dal rappresentante sindacale aziendale, dal direttore d’ufficio come datore di lavoro e da un rappresentante dell’ufficio amministrazione forestale.

(5) La commissione di cui al comma 4 forma una graduatoria degli operai nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. per ogni figlio a carico (autocertificazione) minore a 18 anni (certificato di nascita): 3 punti;
  2. per ogni operaio per la sua disponibilità: 1 punto;
  3. per l’inquadramento nell’anno precedente: 0,5 punti come operaio comune (1o livello), 1,0 punti come operaio qualificato (2 o livello), 1,5 punti come operaio qualificato super (3 o livello), 2,0 punti come operaio specializzato (4 o livello), 2,5 punti come operaio specializzato super (5 o livello). In caso di variazione di inquadramento è determinante il periodo più lungo;
  4. per la situazione familiare: per ogni anno di vita 0,5 punti, per ogno stagione come operaio forestale con almeno 150 giornate lavorative effettive 2 punti, per l'assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale 4 punti, per il coniuge fiscalmente a carico 2 punti.

(6) A maggio 2016 si riuniscono le parti contrattuali, per confermare o rielaborare i criteri di cui al comma 5 per la restante durata del contratto.

Art. 12 (Classificazione degli operai)
(riferimento art. 49 Ccnl)

(1) Gli operai vengono classificati nei livelli di seguito elencati secondo la loro attività svolta presumibilmente in modo continuativo e prevalente. La classificazione viene di norma conservata, ogni variazione deve essere motivata.

  1. Operai specializzati super – 5o livello – 123
    Per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione.
    A titolo esemplificativo sono considerati tali:
    - responsabili di vivaio;
    - operai incaricati di eseguire particolari rilievi ed elaborazioni nonché controlli;
    - istruttori di operai.
  2. Operai specializzati – 4o livello – 116
    Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità.
    A titolo esemplificativo sono considerati tali:
    - teleferisti che abbiano una completa conoscenza dell’impianto di teleferiche e siano in grado di assicurare il buon funzionamento dell’impianto stesso ed il trasporto dei materiali;
    - conduttori di macchine trattrici speciali o semoventi in genere;
    - addetti al funzionamento delle macchine delle segherie che richiedano particolari conoscenze tecniche;
    - meccanici;
    - falegnami;
    - innestatori e potatori;
    - preparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
    - vivaisti specializzati, itticoltori;
    - raccoglitori di semi forestali;
    - tracciatori;
    - muratori specializzati;
    - minatori;
    - addetti alla pesca con attrezzatura elettrica;
    - operai incaricati di eseguire rilievi ed elaborazioni semplici.
  3. Operai qualificati super – 3o livello – 111
    Per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione.
    A titolo esemplificativo sono considerati tali:
    - vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
    - conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (scorticatrici, ceppatrici, biotrituratori, potatrici, etc.);
    - muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
    - addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a tecnologie di bioingegneria.
  4. Operai qualificati – 2o livello – 108
    Per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili.
    A titolo esemplificativo sono considerati tali:
    - conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
    - operatori alla perforatrice, al demolitore pneumatico, alla betoniera e disgaggiatore etc.;
    addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura, sramatura ed esbosco di piante forestali);
    - addetti alla scortecciatrice dei tronchi;
    - addetti ad altre attività di segheria con macchine semplici;
    - selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
    - addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti;
    - muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
    - operatori con mototrivelle ed altri mezzi a motore;
    - conduttori di veicoli a trazione animale;
    - addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni, manutenzione strade);
    - cuochi addetti alla mensa aziendale.
  5. Operai comuni – 1o livello – 100
    Per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.

(2) Capo operaio

Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio del 5° livello che coordina più squadre di operai ovvero, a livello esecutivo, unità operative specializzate. Per tale incarico viene corrisposta una indennità pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato di livello e del salario integrativo provinciale per l'intero periodo lavorativo nell'anno e per 14 mensilità.

(3) Capo squadra

Agli operai, ai quali venga conferito l’incarico di capo squadra (composta da caposquadra più almeno due operai) è riconosciuta per tale specifico incarico un’indennità nella misura del 15 % del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo provinciale. L'incarico viene conferito oppure revocato all'inizio del mese.

Art. 13  (Permessi straordinari)
(riferimento artt. 17 e 51 Ccnl)

(1) In caso di matrimonio il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario Al lavoratore con contratto a tempo determinato con giornate annuali oltre le 150, spetterà un permesso retribuito di 7 giorni di calendario, mentre al lavoratore con meno di 150 giornate annuali, ma più di 100 giornate annuali, spetterà un permesso di 5 giorni di calendario. In ogni caso il giorno del matrimonio deve essere compreso nel permesso.

(2) L’operaio ha diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.

(3) Per la nascita di un figlio o in caso di adozione spetta al padre un giorno di permesso retribuito.

(4) Ai sensi delle disposizioni statali in materia, per la donazione di sangue, il lavoratore può fruire di un permesso retribuito di un giorno lavorativo.

(5) Ai sensi delle disposizioni statali in materia, per l’assistenza a persone disabili, il lavoratore può fruire dei permessi retribuiti ai sensi della legge 104/1992.

Art. 14  (Interruzioni volontarie)

(1) Di norma operai con contratto di lavoro a tempo determinato non possono fruire di interruzioni del lavoro. In caso di motivate esigenze personali il rapporto di lavoro può essere interrotto per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi all’anno.

(2) L’operaio, prima di poter fruire dell’interruzione volontaria, inoltra una domanda scritta al datore di lavoro. Qualora non estino motivi tecnico-organizzativi, tale interruzione viene concessa per iscritto

Art. 15  (Salario integrativo provinciale)
(riferimento art. 52 Ccnl)

(1) Con decorrenza dal 1o marzo 2015 viene corrisposto un salario integrativo provinciale orario nella misura di euro 0,80 per il 1o livello, euro 0,94 per il 2o livello, euro 0,97 per il 3o livello, euro 1,00 per il 4o livello e euro 1,05 per il 5o livello.

Art. 16  (Indennità di alta montagna)
(riferimento art. 53 Ccnl)

(1) Viene corrisposta un'indennità di alta montagna unitaria nella misura del 12 % del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo provinciale.

Art. 17  (Rimborso delle spese di viaggio e dei danni subiti dal proprio veicolo)
(riferimento art. 54 Ccnl)

(1) Il datore di lavoro stabilisce per ogni operaio un punto di raccolta.

(2) Qualora il percorso tra il luogo di residenza, ovvero di dimora dell’operaio, ed il punto di raccolta di cui al comma 1 non superi la distanza di 5 km, sarà cura dell’operaio raggiungerlo a proprie spese. Qualora venga superata detta distanza, all’operaio saranno rimborsate le spese per il percorso eccedente.

(3) Il viaggio dal punto di raccolta di cui al comma 1 fino al cantiere prosegue in gruppo. Qualora a tal fine, invece del datore di lavoro, sia un operaio a mettere a disposizione un automezzo, egli percepirà un rimborso delle spese per i chilometri percorsi dal punto di raccolta, aumentando il chilometraggio in ragione del 10 % per ogni passeggero trasportato. Inoltre gli viene rimborsato il chilometraggio tra residenza ovvero dimora e punto di raccolta.

(4) Per il rimborso delle spese di viaggio si applicano le stesse tariffe valide per i dipendenti provinciali.

(5) Qualora il tempo di percorrenza tra il punto di raccolta ed il cantiere superi i 60 minuti giornalieri, il tempo eccedente viene considerato come prestazione di lavoro.

(6) L’automezzo verrà parcheggiato il più vicino possibile al cantiere. Il tempo da considerarsi come prestazione di lavoro decorre comunque dal momento in cui viene lasciato l’automezzo.

(7) All’operaio che metta a disposizione il proprio veicolo privato al fine di effettuare il percorso dal punto di raccolta al cantiere o che debba percorrere un tragitto di più di 5 km dal luogo di residenza o dimora al punto di raccolta, è riconosciuto, su propria domanda, il rimborso dei danni causati al proprio veicolo su tali tragitti nonché il rimborso di eventuali spese connesse.

(8) Costituiscono presupposti per il rimborso:

  1. che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dallo stesso operaio;
  2. che lo stesso sia stato immediatamente comunicato e rilevato oppure attestato entro le 48 ore successive dall’assistente di cantiere;
  3. il danno può essere riconosciuto anche successivamente dal direttore dei lavori in base ad idonei mezzi di prova.

(9) L’operaio deve presentare i seguenti documenti:

  1. domanda di rimborso del danno sofferto (in carta libera) comprensiva di una relazione sull’incidente e descrizione del danno ed attestazione e relazione dell’assistente di cantiere;
  2. preventivo dei lavori di riparazione, aventi attinenza diretta con il sinistro;
  3. originale della fattura quietanzata o ricevuta fiscale a riparazione avvenuta, rispettivamente valore del veicolo al momento del sinistro (secondo “Quattroruote”).

(10) Non sono prese in considerazione domande di rimborso di danni, il cui importo non raggiunga i 100 euro.

(11) In caso di danni da ascriversi, a giudizio del direttore dei lavori, in tutto o in parte alla responsabilità di terzi, lo stesso può provvedere al rimborso anticipato dei danni subiti dall’operaio, previa surroga nell'eventuale diritto al risarcimento dei relativi danni nei confronti dei terzi ritenuti responsabili da parte dell’ufficio centrale competente per i lavori in economia (entro i due anni dal fatto).

Art. 18  (Attrezzi di lavoro)
(riferimento art. 55 Ccnl)

(1) Qualora l’operaio debba mettere a disposizione la propria attrezzatura di lavoro, viene concordata tra lui ed il direttore dei lavori un apposito compenso.

Art. 19  (Servizio mensa)
(riferimento art. 58 Ccnl)

(1) Il datore di lavoro, qualora venga richiesta dalla maggioranza degli operai componenti il cantiere e qualora tale maggioranza sia composta da 12 unità, si impegna all’istituzione di un servizio mensa, mettendo a disposizione a tale scopo le attrezzature necessarie ed un operaio per il servizio cucina.

(2) Se ciò non è possibile al lavoratore viene corrisposto l’importo di euro 1,50 all’ora.

Art. 20  (Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore)
(riferimento art. 59 Ccnl)

(1) Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato, giunto al posto di lavoro, non possa iniziare il suo lavoro per cause di forza maggiore, al medesimo viene riconosciuto il diritto al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di livello.

(2) Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia avuto una durata superiore a due ore e fino a tre ore e mezzo, all'operaio viene riconosciuto il diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di livello; se superiore a tre ore e mezzo e fino a cinque, del 75% della retribuzione di livello; se superiore a cinque dell'intera retribuzione giornaliera di livello.

(3) Per gli operai a tempo indeterminato vale quanto previsto dall'art. 52.

(4) In tutti i casi disciplinati dal presente articolo l'operaio ha diritto all'indennità chilometrica o di percorso.

Art. 21  (Assicurazioni sociali ed integrazioni trattamenti)
(riferimento artt. 60 e 61 Ccnl)

(1) In caso di infortunio compete all’operaio, ad integrazione del trattamento corrisposto dall’INAIL, un’indennità giornaliera così articolata:

dal 1° al 3° giorno di infortunio: 100 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento;

dal 4° al 90° giorno di infortunio: 40 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento;

91° al 180° giorno di infortunio, rispettivamente fino alla scadenza del contratto di lavoro individuale: 25 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento.

(2) E’ fatto salvo il rimborso degli emolumenti erogati, qualora l’infortunio non venga riconosciuto dall’INAIL.

(3) In caso di malattia, ad integrazione del trattamento corrisposto dall’INPS compete al operaio un’indennità giornaliera così articolata:

dal 4° al 20° giorno di malattia: 30 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento;

dal 21° al 180° giorno di malattia, rispettivamente fino alla scadenza del contratto di lavoro individuale: 14 % del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo provinciale e del 3° elemento.

(4) Il pagamento avviene nel mese successivo.

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