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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
Criteri per la concessione di aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

1. Oggetto degli aiuti

1.1 I presenti criteri disciplinano ‒ ai sensi dell'articolo 5/quater, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche ‒ le modalità di concessione di aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità. Tali aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato in GU L 193 del 1.07.2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. I succitati aiuti soddisfano inoltre le condizioni specifiche per la categoria di aiuti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Possono beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri le organizzazioni di produttori o altre organizzazioni agricole e le loro associazioni con sede operativa sul territorio provinciale.

2.2 Beneficiari finali degli aiuti di cui ai presenti criteri sono le microimprese, le piccole e le medie imprese attive nella produzione agricola primaria, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2.3 Non vengono concessi aiuti individuali a favore di organizzazioni destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

3. Spese ammissibili

3.1 Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per sostenere i costi delle misure obbligatorie di controllo relative ai regimi di qualità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 702/2014, condotte ai sensi della legislazione unionale o nazionale da o per conto dell’autorità competente.

4. Presupposti

4.1 I costi per i controlli obbligatori sono ammessi al finanziamento, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 702/2014.

4.2 Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai produttori e devono essere accessibili a tutte le imprese operanti sul territorio provinciale che ne abbiano i requisiti, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

4.3 Gli aiuti sono erogati all’organismo responsabile delle misure di controllo.

4.4 Non vengono concessi aiuti per sostenere i costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell’Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori agricoli stessi o delle loro associazioni, senza specificare l’effettivo ammontare degli oneri.

4.5 Per poter beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri le organizzazioni interessate devono attenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, anche alle prescrizioni ed ai divieti previsti dalla normativa di settore sia nazionale che dell’Unione Europea.

5. Condizioni per l’adesione

5.1 Gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 702/2014, sono finalizzati all’adesione ai regimi di qualità disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

5.2 Per aderire ai regimi di qualità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 702/2014 devono essere soddisfatte le seguente condizioni:

a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure

- particolari metodi di produzione, oppure

- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale,

b) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori,

c) i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente,

d) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.

6. Tipologia e ammontare dell’aiuto

6.1 Il finanziamento delle iniziative di cui al punto 3 avviene mediante la concessione di un aiuto.

6.2 L’aiuto può ammontare fino al 100% dei costi effettivamente sostenuti per i controlli obbligatori di cui al punto 3.

6.3 Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per erogare aiuti alle organizzazioni nella misura massima di cui sopra, l'ammontare degli aiuti a favore delle stesse è ridotto in proporzione, fatta salva la possibilità d’integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi nell'esercizio finanziario di riferimento.

7. Presentazione e istruttoria delle domande

7.1 Le domande per la concessione di un aiuto, corredate di un preventivo di spesa, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di riferimento.

7.2 Per l’anno 2015 le domande possono essere presentate entro 30 giorni dall’invio, da parte della Commissione europea, di una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.

7.3 L’ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura valuta l’ammissibilità al finanziamento.

8. Anticipo e liquidazione dell’aiuto

8.1 Le organizzazioni richiedenti possono chiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell’ammontare dell’aiuto concesso sulla base del preventivo di spesa.

8.2 Per la liquidazione dell’aiuto concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, è necessario presentare apposita domanda, corredata dalla documentazione attestante le spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento.

9. Revoca

9.1 Se è stato erogato un anticipo e se dalla documentazione di spesa definitiva presentata risulta che le spese effettivamente sostenute sono minori rispetto a quelle ammesse al finanziamento, assunte come base di calcolo dell’anticipo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di aiuto indebitamente percepita, maggiorata degli interessi legali.

9.2 Se in sede di liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto si accertasse la mancanza dei presupposti per la relativa concessione, al beneficiario viene revocato l’intero aiuto; qualora l’aiuto fosse già stato erogato, il beneficiario dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali.

9.3 Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere gli aiuti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

10. Controlli

10.1 Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate.

10.2 L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell’Ufficio provinciale Zootecnia e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

10.3 I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

10.4 Nel caso in cui siano accertate irregolarità, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

11. Divieto di cumulo

11.1 Gli aiuti previsti dai presenti criteri non sono cumulabili, in parte o del tutto, con altri aiuti esentati e aiuti “de minimis”, né con altre misure di sostegno dell’Unione, se con detto cumulo si supera l’intensità massima o l’importo massimo dell’aiuto, come previsto dal regolamento (UE) n. 702/2014.

12. Efficacia e applicabilità

12.1 Il regime di aiuti di cui ai presenti criteri diviene efficace dopo che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, la Commissione europea avrà ricevuto la sintesi delle rispettive informazioni e avrà inviato una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.

12.2 Il regime di aiuti di cui ai presenti criteri è valido fino al 31 dicembre 2020.

 

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