Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 13 settembre 1999 n. 49, è così sostituito:
“3. Su richiesta del debitore può essere concessa la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 60 rate mensili. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi di sospensione pari al tasso legale aumentato di 3,5 punti percentuali.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.