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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
Criteri e modalità riguardanti gli aiuti per la lotta alle fitopatie - Revoca della deliberazione della giunta provinciale n. 1297 del 4.11.2014

Allegato

Criteri e modalità riguardanti gli aiuti per la lotta alle fitopatie

1. Ambito di applicazione

I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera n) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, disposizioni per gli aiuti per la compensazione delle perdite, che derivano agli agricoltori per la distruzione di colture a causa di organismi nocivi ai sensi della direttiva 2000/29/CE, nel rispetto dell’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 15 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 193/1 del 1 luglio 2014.

2. Beneficiari

2.1 Beneficiari di tali aiuti sono microimprese nonché piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che per disposizione delle autorità, nell’ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione, hanno estirpato piante colpite da organismi nocivi ai sensi della direttiva 2000/29/CE.

2.2 Il presente regime d’aiuto non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, a meno che le imprese non siano diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite dovute a danni causati da organismi nocivi ai vegetali e i costi ammissibili sono inerenti all'eradicazione di organismi nocivi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 702/2014

2.3 È escluso il pagamento di un aiuto individuale a favore di un impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

3. Fitopatie contemplate

3.1 Gli aiuti possono essere concessi in parziale compensazione delle perdite dovute alle fitopatie riportate in seguito:

a) Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), la cui lotta obbligatoria è stabilita con delibera della Giunta Provinciale del 14 marzo 2005, n. 746, „Misure fitosanitarie per la lotta al Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 5 aprile 2005, n. 14;

b) Vaiolatura delle drupacee (Sharka), la cui lotta obbligatoria é stabilita dal Decreto ministeriale del 28 luglio 2009, „Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 ottobre 2009, n. 235;

c) Flavescenza dorata della vite (Grapevine Flavescence doreè), la cui lotta obbligatoria é stabilita con delibera della Giunta provinciale del 19 febbraio 2001, n. 469, „Approvazione del programma per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite” (Grapevine Flavescence doreè), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 13 marzo 2001, n. 11;

d) Giallumi europei delle drupacee (European stone fruit yellows), la cui lotta obbligatoria é stabilita con delibera della Giunta provinciale del 24 settembre 2007, n. 3160, „Misure fitosanitarie per la lotta contro i giallumi delle drupacee”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 2007, n. 43;

e) Scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma), la cui lotta obbligatoria é stabilita con delibera della Giunta provinciale del 29 maggio 2006, n. 1855, „Misure fitosanitarie contro la malattia degli scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma)”, modificata con decreto dell’Assessore all’Agricoltura del 16 agosto 2011, n. 604/31.2, “Misure fitosanitarie per la lotta contro la malattia degli scopazzi del melo”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 23 agosto 2011, n. 34.

3.2 Gli aiuti non possono riferirsi a fitopatie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure per il controllo.

3.3 Gli aiuti non devono riferirsi a misure per la quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

4. Tipologia e ammontare dell’aiuto

4.1 Il finanziamento delle perdite per le piante estirpate in seguito alle fitopatie di cui al punto 3, avviene mediante concessione di un contributo in conto capitale.

4.2 Il contributo ammonta a fino 70 per cento del valore di mercato delle piante estirpate riconosciuto dall’Ufficio frutti-viticoltura presso la Ripartizione provinciale agricoltura.

4.3 Il valore di mercato è stabilito in base al valore delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di organismi nocivi ai vegetali.

5. Condizioni per la concessione

di un contributo

5.1 La concessione del contributo di cui al punto 4 avviene per piante estirpate colpite dai seguenti agenti se il valore di mercato delle piante estirpate riconosciuto dall’Ufficio frutti-viticoltura presso la Ripartizione provinciale agricoltura é superiore a 5.000 euro:

a) dall’agente patogeno del Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora),

b) dall’agente patogeno della vaiolatura delle drupacee (Sharka),

c) dall’agente patogeno della Flavescenza dorata della vite, oppure

d) dall’agente patogeno dei giallumi europei delle drupacee (European stone fruit yellows).

5.2 Per piante fino al 15.mo anno dall’impianto affette dalla malattia degli scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma).il contributo ai sensi del punto 4 viene concesso se:

a) almeno 1.000 di tali piante presenti nell’azienda del richiedente sono affette dalla malattia degli scopazzi del melo e

b) la percentuale d’infezione della predetta classe di età delle piante presenti in azienda é almeno del 15 per cento e

c) l’estirpazione delle piante è avvenuta in seguito al decreto dell’Assessore all’Agricoltura del 16 agosto 2011, n. 604/31.2 „Misure fitosanitarie per la lotta contro la malattia degli scopazzi del melo”.

5.3 Dall’importo massimo delle perdite ammissibili devono essere dedotti:

a) gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi, nonché

b) i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

5.4 Il richiedente deve consentire libero accesso al personale in servizio della Ripartizione provinciale agricoltura, che é incaricato della sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni in vigore, agli appezzamenti e alla documentazione, che sono correlati agli aiuti concessi.

5.5. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e alle perdite causate dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza.

5.6 Non sono concessi aiuti ove sia stabilito che la presenza dell'organismo nocivo é stata causata deliberatamente dal beneficiario o é la conseguenza della sua negligenza.

6. Presentazione delle domande

6.1 Le domande di contributo, redatte sul modulo predisposto dall’ufficio competente, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro 90 giorni dall’avvenuta estirpazione delle piante.

6.2 Il richiedente può presentare per le fitopatie di cui al punto 5.2 solamente una domanda di aiuto all’anno.

6.3 Gli aiuti devono comunque essere liquidati entro quattro anni dal verificarsi delle perdite.

7. Revoca

7.1 Se in occasione della liquidazione dell’aiuto, o dopo, vengono riscontrati la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la falsità o non veridicità delle dichiarazioni nell’istanza per la concessione dell’aiuto o in altro atto o documento presentato per l’ottenimento dell’aiuto, l’aiuto verrà revocato al beneficiario, e nel caso in cui sia stato già liquidato dovrà essere reso congiuntamente agli interessi legali.

7.2 In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

8. Controlli

8.1 Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, vengono eseguiti annualmente controlli a campione nella misura minima del 6 per cento delle domande di contributo evase.

8.2 I predetti controlli non trovano applicazione qualora prima della concessione del contributo l’estirpazione delle piante infette è stata accertata direttamente dai funzionari della Ripartizione provinciale agricoltura competenti per la sorveglianza delle lotte obbligatorie e confermata sulla base di un verbale di accertamento.

8.3 L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato, dal direttore dell’ufficio frutti-viticoltura e da un funzionario. In ordine all’estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.

8.4 I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura che redigono il relativo verbale di accertamento.

8.5 In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

9. Efficacia e applicabilità

Il presente regime d’aiuti assume efficacia dopo che la Commissione ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014 ha ricevuta la sintesi delle rispettive informazioni ed ha inviato una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Il presente regime d’aiuti si applica fino al 31 dicembre 2020.

 

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