(1) Il personale dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità vigila sull’osservanza del presente regolamento e provvede all’accertamento periodico della permanenza dei requisiti in capo alle imprese.
(2) La verifica della permanenza dei requisiti indicati è effettuata almeno a cadenza semestrale per i dati di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), e a cadenza annuale, a campione, per i restanti dati e dichiarazioni.