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In vigore al: 08/03/2016

i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 31)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

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1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 4 (Definizioni )

(1)  Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:

  1. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio provinciale, l’agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
  2. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
  3. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia stata presentata al competente Ufficio del Catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento. In caso di comunicazione di fine lavori antecedente all’iscrizione al catasto, quale base imponibile vale retroattivamente il valore catastale assegnato al momento dell’iscrizione;4)
  4. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrati in vigore, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all’accatastamento definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, - entrambi iscritti alla previdenza agricola - sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti sopra individuati, l’area non è considerata fabbricabile solo per la sua parte di possesso. 5)
4)
La lettera c), dell'art. 4, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 2, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e poi dall'art. 18, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
5)
La lettera d) dell'art. 4, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 18, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Vedi anche l'art. 18, comma 14, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
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