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In vigore al: 08/03/2016

Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2013, n. 291)
Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani

1)
Pubblicato nel B.U. 29 ottobre 2013, n. 44.

Art. 1 (Ambito d’applicazione)

(1) Il presente regolamento determina, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le linee guida e i criteri relativi all’organizzazione e alla gestione del servizio di accompagnamento abitativo, di cui all’articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre, n. 77.

(2) In quanto applicabile valgono gli articoli del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche, come ad esempio l’articolo 5, e altri decreti e delibere, che regolano le residenze per anziani.

(3) I termini relativi alle persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.

(4) Per garantire la leggibilità del testo, i livelli di non autosufficienza relativi all’accertamento dello stato di non autosufficienza, ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 vengono definiti, in seguito, semplicemente livelli di non autosufficienza.

(5) Il servizio definito dal presente regolamento può assumere le seguenti tipologie d’offerta:

  1. accompagnamento abitativo;
  2. assistenza abitativa parziale;
  3. assistenza abitativa.

Art. 2 (Definizione e finalità)

(1) Il servizio si basa sulla solidarietà tra le persone conviventi, dei loro familiari e dei volontari. Tale servizio ha l’obiettivo di mantenere i suoi residenti attivi e vitali tramite l’offerta di attività note, familiari e adeguate alle singole capacità. In questo senso, i servizi di assistenza e le prestazioni possono essere offerti solo se la persona non riesce più a gestire autonomamente o con l’aiuto del gruppo la sua vita quotidiana.

(2) Il servizio si propone, sia per quanto riguarda i bisogni dei residenti, sia per le risorse disponibili dello stesso, di essere un servizio il più flessibile possibile.

(3) I residenti sono e rimangono affittuari privati di alloggi e vengono assistiti, in base al loro fabbisogno, nell’organizzazione e nello svolgimento della propria vita quotidiana in questi alloggi, nei quali durante la giornata vengono offerti, in base alla modalità di offerta, l’accompagnamento e l’assistenza necessari. Il servizio può essere offerto in un alloggio diviso in piccole unità o in una casa con più alloggi al suo interno. Gli alloggi non possono essere occupati da persone che non usufruiscono di tale servizio.

(4) Durante la notte non è prevista la presenza di personale. Un’assistenza notturna è possibile solo in casi eccezionali per singole persone e comunque per non più di 30 giorni all’anno.

(5) Il servizio garantisce le prestazioni a seconda della tipologia dell’offerta definita ai sensi dell’articolo 6; le necessarie prestazioni d’accompagnamento e d’ assistenza corrispondono a quelli dei servizi di assistenza domiciliare dei distretti sociali.

(6) Le prestazioni previste possono essere erogate con personale proprio o tramite affidamento esterno.

(7) La capacità ricettiva del servizio non può essere inferiore a cinque o superiore a venticinque utenti. Motivate eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Ripartizione provinciale competente.

Art. 3 (Destinatari)

(1) Il servizio si rivolge agli ultrasettantenni residenti in Alto Adige. Nel caso ci siano posti disponibili e non ci sia alcuna richiesta da parte di anziani, si può prescindere dal limite di anzianità previsto per persone con problemi specifici, persone con dipendenze, malattie psichiche e/o disabilità, e dai presupposti di cui all’articolo 6, comma 1. Un’accoglienza rientrante in questi casi deve essere ritenuta adeguata e sensata dal distretto sociale competente e andranno ascoltate anche la persona stessa e il gruppo in cui essa verrà inserita.

(2) Nell’accoglienza degli anziani deve essere fatta una valutazione sociale della persona e del gruppo. Inoltre vengono chiariti i seguenti punti: la situazione sociale, la capacità di convivenza, come anche il bisogno d’assistenza della persona e del gruppo. L’ammissione diventa definitiva previa valutazione positiva al termine di un periodo di prova di tre mesi.

(3) Gli utenti del servizio abitativo, le cui condizioni nel corso del tempo peggiorano a tal punto che non può più essere garantita loro un’assistenza adeguata, devono trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze. Anche i residenti la cui permanenza viene dichiarata da un assistente sociale mediante una diagnosi sociale eccessivamente gravosa per l’utente stesso o il gruppo, devono trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze.

Art. 4 (Gestione del servizio)

(1)Il servizio è gestito direttamente dal Comune o è da esso delegato ad altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, preferibilmente enti gestori di strutture residenziali. 2)

(2) Nell’atto di trasferimento di cui al comma 1, vengono stabilite le modalità di gestione, in ottemperanza alle disposizioni provinciali vigenti. L’atto di trasferimento – o il regolamento di servizio, qualora non ci sia trasferimento - deve regolare almeno i seguenti aspetti:

  1. se il Comune mette a disposizione anche gli appartamenti:
  1. le modalità di messa a disposizione degli stessi all’ente che gestisce il servizio;
  2. la forma di cessione delle abitazioni agli anziani;
  3. chi si occupa della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e chi risponde sui costi ed in quale misura;
  4. la procedura e le competenze nel caso di mancato pagamento di spese che non sono regolamentate.
  1. i criteri e le modalità relative all’ammissione e alla dimissione degli utenti, tenendo prevalentemente in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
  1. la persona vive da sola, in isolamento sociale e a rischio di abbandono;
  2. la persona vive in un’abitazione non adatta alle proprie specifiche esigenze o con la presenza di significative barriere architettoniche;
  3. la persona, pur avendone bisogno, è priva di qualsiasi forma d’aiuto esterno o dispone di un insufficiente aiuto familiare;
  4. per i familiari l’assistenza risulta eccessivamente onerosa;
  5. la persona per altri motivi si trova in una situazione sociale particolarmente grave.
  1. per l’accoglienza deve essere redatta una relativa graduatoria, indipendente da quella relativa agli alloggi per anziani senza servizio;
  2. la regolamentazione dell’assenza degli utenti;
  3. la regolamentazione dell’assistenza notturna ai sensi dell’articolo 2 comma 4;
  4. la modalità con cui viene garantito, che gli assistiti, nel caso in cui necessitino di un'assistenza notturna, vengano accolti nel ricovero temporaneo, oppure, se il servizio non risulta più adatto a loro, vengano accolti immediatamente o comunque entro tre mesi in una residenza per anziani;
  5. un comune contratto di accompagnamento/assistenza che determini le modalità con cui viene garantito che il singolo assistito riceva un adeguato accompagnamento, assistenza e aiuto;
  6. la forma di collaborazione con gli altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
  7. se vengono attivate tutte o solo alcune delle tipologie di offerta previste dall’articolo 5, comma 2.

(3) Per quanto riguarda la determinazione delle spese accessorie per la manutenzione ordinaria si applicano le disposizioni del Codice civile. In casi particolari, vale la ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario e i servizi di telesoccorso e telecontrollo, applicata dall’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano.

(4) La decisione relativa all’ammissione nella struttura avviene attraverso l’ente gestore del servizio, in base alle condizioni d’accesso previste nell’atto di trasferimento sopraindicato.

2)
L'art. 4, comma 1, nella versione italiana è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2015, n. 4.

Art. 5 (Organizzazione del servizio)

(1) I residenti degli alloggi badano - nei limiti delle rispettive capacità - a se stessi autonomamente e sono muniti di apparecchi di telesoccorso o di servizi simili, nel caso in cui la persona non disponga già di uno proprio.

(2) Il servizio può assumere le seguenti tipologie d’offerta:

  1. accompagnamento abitativo;
  2. assistenza abitativa parziale;
  3. assistenza abitativa.

(3) Il contratto di accompagnamento/assistenza ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera g) viene adattato a seconda del bisogno.

Art. 6 (Tipologie di offerta)

(1) Gli anziani per essere ammessi devono essere autonomi oppure appartenere al primo o al secondo livello di non autosufficienza.

(2) Il servizio garantisce ai residenti in tutte e tre le tipologie di offerta l’accompagnamento attraverso una persona di riferimento, la quale informa, sostiene e consiglia gli utenti nello svolgimento della loro vita quotidiana, promuove i rapporti sociali, organizza attività occupazionali e di tempo libero, aiuta gli utenti ad accedere a servizi sanitari e sociali, coordina l’utilizzo e provvede alla pulizia degli spazi comuni. Inoltre essa offre sporadicamente semplici prestazioni d’aiuto.

(3) In modo flessibile e a seconda delle necessità, dell’offerta e del ricorso a specifiche prestazioni i singoli residenti possono usufruire in aggiunta dell’offerta di “assistenza abitativa parziale” oppure di “assistenza abitativa”.

(4) Nell’offerta di “assistenza abitativa parziale“, l’assistito dispone giornalmente di prestazioni di sostegno semplici non qualificate e

  1. della pulizia dei suoi locali;
  2. di tre pasti al giorno, anche durante il fine settimana.

(5) Nell’offerta di „assistenza abitativa“ l’assistito dispone sia giornalmente di prestazioni semplici non qualificate, come anche regolarmente di prestazioni di assistenza qualificata e

  1. della pulizia dei suoi locali;
  2. tre pasti al giorno, anche durante il fine settimana.

(6) Qualora dovesse variare il bisogno di assistenza dell’assistito, su richiesta dello stesso o sulla base di una valutazione del personale, si procede alla variazione della tipologia di offerta, dopo la determinazione dell’effettiva necessità e delle effettive prestazioni erogate.

La possibile variazione della tipologia di offerta viene fissata preventivamente nel contratto di accompagnamento/assistenza e all’assistito viene comunicata la nuova tariffa per iscritto.

Se non concordato diversamente con l’assistito, la nuova tipologia di offerta trova applicazione il 1° giorno del mese successivo.

(7) Gli utenti del servizio, le cui condizioni nel corso del tempo peggiorano al punto che non può più essere garantita un’assistenza adeguata, o per quali sussiste un parere di cui all’articolo 3, comma 3, devono trasferirsi in una struttura adatta alle proprie esigenze.

Art. 7 (Personale)

(1) L’ente gestore garantisce la disponibilità di personale necessaria per garantire tutte le prestazioni e attività previste all’articolo 6 e in ogni singolo contratto d’accompagnamento/assistenza ed è responsabile in caso di eventuali mancanze o irregolarità.

(2) Il personale ha la formazione adeguata e le competenze tecniche e sociali, che sono previste per l’esercizio delle funzioni e prestazioni.

(3) Nella scelta di persone per lo svolgimento di attività che non necessitano necessariamente di una specifica formazione o che non richiedono un determinato profilo professionale, vengono prese in considerazione preferibilmente persone che hanno una formazione o esperienza lavorativa nell’ambito dell’assistenza sociale.

(4) La figura del/della responsabile del servizio deve appartenere ad uno dei seguenti profili professionali:

  1. assistente geriatrico/a e assistente familiare;
  2. assistente per soggetti portatori di handicap;
  3. educatore/educatrice per soggetti portatori di handicap/ educatore/educatrice;
  4. educatore/educatrice sociale;
  5. operatore/operatrice socio-assistenziale;
  6. tecnico dei servizi sociali.

Tale figura è responsabile dell’accompagnamento o dell’assistenza specifici degli utenti tramite personale adatto e legittimato.

(5) Se il servizio viene gestito dall’ente gestore di una residenza per anziani, il/la responsabile del servizio può essere il/la responsabile tecnico assistenziale o un/una responsabile di reparto della struttura, anche in deroga al comma 4. In questo caso va garantita la trasparenza rispetto all’imputazione dei tempi e dei costi di lavoro necessaria ai vari fini.

Art. 8 (Costi e tariffe)

(1) Gli enti gestori stabiliscono annualmente la retta giornaliera complessiva differenziata in base alle tipologie di offerta di cui all’articolo 5, comma 2, la quale comprende, in relazione alle prestazioni erogate, i seguenti elementi:

  1. costi dell’accompagnamento e dell’assistenza;
  2. costi alberghieri;
  3. costi dei pasti;
  4. servizio di telesoccorso e telecontrollo o i costi relativi a offerte simili;
  5. tutti gli altri costi non esplicitamente esclusi in base al presente regolamento o a relativi accordi contrattuali.

(2) L’affitto e le spese accessorie sono determinati in virtù di un separato contratto di affitto in base alle regole del calcolo e del pagamento del canone di affitto dell’edilizia sociale.

(3) Gli importi massimi previsti per la retta giornaliera vengono stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale con deliberazione e non possono essere superati dall’ente gestore.

(4) Il pagamento della tariffa avviene ai sensi dell’articolo 41 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

(5) La fatturazione a carico dell’utente avviene mensilmente.

Art. 9 (Contratto)

(1) Il gestore del servizio stipula con il residente un contratto dove sono definiti tutti i diritti e i doveri del residente e del servizio, come le eventuali conseguenze in caso d’inadempienza degli stessi.

(2) Il contratto comprende anche le condizioni per il trasferimento del residente in una struttura idonea, qualora la permanenza nell’abitazione non dovesse essere più possibile, come previsto all’articolo 3, comma 3.

Art. 10 (Documentazione relativa all’assistenza)

(1) Per ogni residente deve essere redatta e costantemente aggiornata una cartella personale. La documentazione relativa all’assistenza comprende un assessment sociale iniziale dell’utente, gli obiettivi specifici dell’assistenza, l’evolversi della situazione individuale, e documenta gli interventi effettuati, i responsabili della pianificazione, dell’esecuzione degli interventi ed i rispettivi risultati.

Art. 11 (Ordinamento interno)

(1) Il regolamento della casa stabilisce le condizioni organizzative di base per l’ammissione, la convivenza e la dimissione dei residenti. Esso regola l’utilizzo delle abitazioni e degli spazi comuni come anche l’eventuale coinvolgimento dei familiari nell’accompagnamento e nell’assistenza.

Art. 12 (Carta dei servizi)

(1) La carta dei servizi descrive le finalità e l’organizzazione del servizio, elenca il personale impiegato e i criteri per l’accesso al servizio. Nella carta dei servizi sono indicate tutte le possibili prestazioni, i diritti e i doveri dell’assistito e le tariffe, nonché le forme di partecipazione e la possibilità di presentare eventuali reclami.

Art. 13 (Criteri strutturali)

(1) La dimensione delle stanze del servizio deve essere conforme agli standard minimi previsti per gli alloggi per anziani. Per la costruzione di nuove abitazioni deve essere garantita un’offerta minima di 5 posti. Deve essere possibilmente in posizione centrale, nelle immediate vicinanze dei servizi sociali o sociosanitari e in particolare di residenze per anziani. Gli spazi abitativi e l’accesso agli stessi e alla struttura devono essere privi di barriere architettoniche.

(2) Le unità abitative, nelle quali è offerto il servizio, oltre ai singoli vani assegnati ai residenti, devono essere dotate preferibilmente dei seguenti spazi:

  1. sala polivalente con angolo cottura in ogni piano;
  2. un locale per la persona di riferimento e il personale (nel caso di almeno dieci utenti può trattarsi di un appartamento);
  3. bagno con accessibilità comune;
  4. ripostigli adeguati;
  5. cantine adeguate;
  6. lavanderia comune con lavatrice e asciugabiancheria.

(3) L’unità abitativa per il servizio dispone di adeguati spazi all’aperto e possibilmente di un’area verde. Essa dispone di almeno un parcheggio ogni quattro assistiti, di cui almeno un parcheggio per invalidi. L’unità abitativa dovrebbe essere facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico.

(4) Nel caso in cui il servizio venga erogato da un ente gestore di un altro servizio nelle immediate vicinanze, per il rispetto delle caratteristiche previste vengono presi in considerazione anche i locali e le superfici di tale servizio.

Art. 14 (Norma transitoria)

(1) Negli alloggi per anziani gestiti da enti pubblici o privati al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, può essere offerto il servizio regolamentato dal decreto. In questo caso si può anche prescindere, con adeguata motivazione, dai parametri strutturali indicati nel precedente articolo. Se possibile l’unità abitativa è da completare con questi spazi.

(2) Dopo il rilascio dei criteri di accreditamento il servizio è da accreditare, fino ad allora è soggetto ad un'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio competente.

Art. 15 (Modifiche del regolamento sull’assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali)

(1) Le righe “Comunità alloggio per anziani, residenze assistite per anziani - senza vitto” e relativi parametri, “Comunità alloggio per anziani, residenze assistite per anziani - con vitto” e relativi parametri e “Accompagnamento abitativo per anziani - senza vitto” e relativi parametri, dell’allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono sostituiti come da allegato A al presente decreto.

Art. 17 (Entra in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato A

 

Begleitetes Wohnen für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung

Accompagnamento abitativo per anziani - senza vitto

1

1,20

80

1,5

80

1,5

30

Teilweise betreutes Wohnen für Senioren, betreutes Wohnen für Senioren – mit Mahlzeitzubereitung

Assistenza abitativa parziale per anziani – assistenza abitativa per anziani - con vitto

1

0,9

80

1,5

80

1,5

30

 

 

Allegato B

 

 

Begleitetes Wohnen für Senioren

Accompagnamento abitativo per anziani

Teilweise betreutes Wohnen für Senioren

Assistenza abitativa parziale per anziani

Betreutes Wohnen für Senioren

Assistenza abitativa per anziani

 

Maximaltarif pro Tag/Tariffa massima giornaliera

Maximaltarif pro Tag/Tariffa massima giornaliera

Maximaltarif pro Tag/Tariffa massima giornaliera

Selbständige Personen
Persone autosufficienti

6 €*

11 €*

15 € *

Personen mit Begleitgeld oder der Pflegestufe 1
Persone con assegno di accompagnamento o livello di non autosufficenza 1

6 €

 

14 €

17 €

Pflegestufe 2
Livello di non autosufficienza 2

6 €

21 €

27 €

Pflegestufe 3
Livello di non autosufficienza 3

6 €

28 €

40 €

Pflegestufe 4
Livello di non autosufficienza 4

6 €

35 €

48 €

 

* Mitbeteiligung je nach wirtschaftlicher Lage - partecipazione in relazione alla situazione economica

 

Die Pflegestufen beziehen sich auf die Stufen laut LG 9/2007. I livelli di non autosufficienza si riferiscono ai livelli di cui alla LP 9/2007.

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ActionAction14/01/2013 - Delibera 14 gennaio 2013, n. 46
ActionAction14/10/2013 - Delibera 14 ottobre 2013, n. 1529
ActionAction02/10/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 2 ottobre 2013, n. 28
ActionAction17/09/2013 - Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 18
ActionAction21/10/2013 - Delibera 21 ottobre 2013, n. 1596
ActionAction07/10/2013 - Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
ActionAction21/10/2013 - Delibera 21 ottobre 2013, n. 1628
ActionAction21/10/2013 - Delibera 21 ottobre 2013, n. 1644
ActionAction23/10/2013 - Corte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 252
ActionAction24/10/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionAction30/10/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionAction17/09/2013 - Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionAction17/09/2013 - Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17
ActionAction08/07/2013 - Delibera 8 luglio 2013, n. 1034
ActionAction19/07/2013 - Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionAction14/10/2013 - Delibera 14 ottobre 2013, n. 1524
ActionAction24/10/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31
ActionAction28/10/2013 - Delibera 28 ottobre 2013, n. 1651
ActionAction30/09/2013 - Delibera 30 settembre 2013, n. 1406
ActionAction27/06/2013 - Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionAction08/07/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19
ActionAction02/09/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22
ActionAction19/07/2013 - Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionAction28/10/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2013, n. 32
ActionAction11/11/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 11 novembre 2013, n. 35
ActionAction13/11/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2013, n. 36
ActionAction18/11/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionAction06/11/2013 - Corte costituzionale - sentenza 6 novembre 2013, n. 263
ActionAction25/11/2013 - Delibera 25 novembre 2013, n. 1807
ActionAction23/10/2013 - Corte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 255
ActionAction09/12/2013 - Delibera 9 dicembre 2013, n. 1860
ActionAction09/12/2013 - Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
ActionAction09/12/2013 - Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
ActionAction13/12/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2013, n. 39
ActionAction28/10/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2013, n. 33
ActionAction19/12/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2013, n. 40
ActionAction09/12/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 9 dicembre 2013, n. 38
ActionAction10/12/2013 - Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309
ActionAction02/12/2013 - Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2013, n. 301
ActionAction10/12/2013 - Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 311
ActionAction27/12/2013 - Delibera 27 dicembre 2013, n. 2025
ActionAction18/11/2013 - Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2013, n. 274
ActionAction18/03/2013 - Delibera 18 marzo 2013, n. 397
ActionAction21/10/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2013, n. 29
ActionAction27/12/2013 - Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
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