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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
Approvazione del regolamento per la gestione amministrativo-contabile del patrimonio immobiliare di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano e di altri soggetti terzi concesso in comodato d’uso all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della loro iscrizione e valorizzazione nei conti d’ordine del bilancio d’esercizio

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1. di approvare il regolamento allegato (Allegato A – Regolamento per la gestione amministrativo-contabile del patrimonio immobiliare di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano e di altri soggetti terzi concesso in comodato d’uso all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ai fini della loro iscrizione e valorizzazione nei conti d’ordine del bilancio d’esercizio) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, avente come finalità la gestione amministrativo-contabile del patrimonio immobiliare di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano e di altri soggetti terzi concesso in comodato d’uso all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della sua iscrizione e valorizzazione nei conti d’ordine del bilancio d’esercizio;

2. che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che l’Azienda Sanitaria è tenuta a predisporre la tabella di Nota integrativa rappresentativa dei conti d’ordine allegata al bilancio di esercizio 2013 e seguenti secondo lo schema allegato al regolamento (Allegato 2 - “All.NI.E beni della PAB e di terzi”);

3. di accertare che la presente deliberazione non dà luogo ad impegni di spesa.

Allegato A

Regolamento per la gestione amministrativo-contabile del patrimonio immobiliare di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano e di altri soggetti terzi concesso in comodato d’uso all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ai fini della loro iscrizione e valorizzazione nei conti d’ordine del bilancio d’esercizio

Art. 1
Finalità

1. La presente direttiva disciplina la redazione dell’inventario e la gestione amministrativo-contabile dei beni immobili di proprietà della Provincia e di proprietá di terzi consegnati all’Azienda sanitaria dell’ Alto Adige (di seguito denominata Azienda sanitaria) tramite contratto di comodato d’uso o provvedimento che attesta la presa in uso (conduzione) del bene.

2. Il regolamento è predisposto in conformità agli indirizzi in materia della legislazione della Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito denominata PAB, in particolare della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 7, della legge provinciale del 5 novembre 2001, n. 14, della legge provinciale del 21 gennaio 1987, n. 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I criteri e le modalità di rilevazione, valutazione e ammortamento dei beni immobili, sono disciplinati dalle Linee guida contabili provinciali n. 6 “Criteri e modalita’ di rilevazione, valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni materiali” e n. 15 “Conti d’ordine”, salvo quanto diversamente disposto dalla presente regolamento ai fini della tenuta dei libri inventariali.

Art. 2
Applicazione

1. Il regolamento si applica a tutti i beni immobili consegnati all’Azienda sanitaria in comodato d’uso ai sensi dell’art. 1 comma 1 sia disponibili che indisponibili ai sensi dell’art. 3 comma 2 e in particolare a tutti i beni di cui l’Azienda sanitaria dispone per lo svolgimento dei compiti istituzionali ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale del 5 novembre 2001, n. 14, comma 1, punti 1 (beni immobili di proprietá della PAB) e 3 (beni immobili di proprietá dei comuni e delle comunitá comprensoriali) e ai beni immobili di proprietá di terzi (altri enti pubblici e soggetti privati) concessi in comodato d’uso all’Azienda.

2. I beni in comodato d’uso all’Azienda sanitaria si distinguono nelle seguenti categorie:

a) beni di proprietá della PAB a sua volta distinti in:

• beni consegnati all’Azienda sanitaria ad uso esclusivo;

• beni consegnati all’Azienda sanitaria ma in uso promiscuo con terzi (uso promiscuo attivo);

• beni consegnati a terzi ma in uso all’Azienda sanitaria con convenzione (uso promiscuo passivo);

b) beni di proprietá di altri enti pubblici (comuni, comunitá comprensoriali e altri enti) consegnati all’Azienda;

c) beni di proprietá di soggetti privati consegnati all’Azienda.

Art. 3
Classificazione

1. I beni immobili sono classificati nelle seguenti categorie:

a) Terreni

b) Fabbricati, con i relativi impianti e macchinari indissolubilmente e stabilmente connessi allo stesso

2. I beni immobili indicati alla lettera a) e b) del comma 1 del presente articolo si distinguono in:

• beni immobili disponibili: sono quelli non destinati all’attivitá istituzionale;

• beni immobili indisponibili: sono quelli destinati all’attivitá istituzionale

3. I beni indicati alla lettera a) del primo comma sono i terreni con iscrizione tavolare o catastale autonoma.
Il valore del terreno su cui insiste l’edificio non può essere considerato come pertinenza dello stesso e pertanto va valutato separatamente e quindi scorporato dal valore complessivo dell’immobile ed inserito in questa voce.

4. Il valore dei fabbricati indicati alla lettera b) del primo comma é comprensivo anche delle componenti impiantistiche fisse e degli impianti generali (reti di distribuzione interna, centrali, sottocentrali, terminali impiantistici, ecc.), indissolubilmente e stabilmente legati ai fabbricati stessi e registrati in inventario unitamente al bene principale concorrendo pertanto a determinarne il valore complessivo.

5. Gli impianti e macchinari di cui al comma precedente appartengono alle seguenti tipologie:

  1. Opere impiantistiche elettriche
  2. Centrali termiche
  3. Centrali frigorifere
  4. Impianti di cogenerazione
  5. Cabine elettriche
  6. Centrali di gas medicali
  7. Centrali idriche
  8. Centrali antincendio
  9. Centrali di depurazione
  10. Centrale telefonica
  11. Gruppi elettrogeni
  12. Gruppi di continuità elettrica
  13. Impianti speciali (interfonici, TVCC, allarme, emergenza 118)
  14. Impianti di illuminazione e forza motrice
  15. Impianti antincendio
  16. Impianti antifolgore
  17. Impianti per eliminazione fumi
  18. Impianti elevatori
  19. Impianti di condizionamento
  20. Impianti di riscaldamento e termoventilazione
  21. Impianti di sterilizzazione
  22. Trasporto automatico
  23. Posta pneumatica
  24. Altri impianti o macchinari di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo

Gli impianti e macchinari appartenenti alle tipologie elencate sono inventariati in modo autonomo solo se godono di un’autonomia funzionale-strutturale rispetto all’immobile strumentale servito.

Art. 4
Dettaglio informativo dei libri inventariali

1. Ai sensi dell’articolo 19, della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, i beni immobili sono descritti in appositi libri inventariali tenuti dall’Azienda sanitaria contenenti tutti gli elementi necessari alla loro esatta individuazione.

2. L’iscrizione nei libri inventariali avviene all’atto della stipula del contratto di comodato d’uso o in assenza di contratto, all’atto del provvedimento che ne attesta la presa in uso (conduzione).

3. Le informazioni relative ai singoli beni devono attenersi al dettaglio riportato nel comma 4 del presente articolo. Qualora alcune delle suddette informazioni non fossero disponibili o esistenti deve essere fornita adeguata motivazione in una nota di commento per singolo bene.

4. Piú precisamente, per gli immobili (terreni e fabbricati) sono richieste le seguenti informazioni:

• Numero progressivo

• Data di riferimento (data di consegna, altro)

• Codice identificativo del bene cosí composto: lettera G seguita da codice per l’ufficio tavolare (2 caratteri), da codice per comune catastale (3 caratteri), e numero della pratica (4 caratteri)

• Tipo di immobile: terreno o fabbricato

• Comprensorio consegnatario (Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico)

• Denominazione del Comune catastale

• Particella fondiaria / edificiale (p.f. / p.ed), part. 1

• Particella fondiaria / edificiale (p.f. / p.ed), part. 2

• Porzione materiale (p.m.)

• Tipologia edilizia (edificio, ristrutturazione ufficio, impianti e macchinari indissolubilmente e stabilmente connessi allo stesso) o del terreno (prato, terreno agricolo, altro)

• Descrizione intesa come destinazione d’uso (distretto, ospedale, ufficio amministrativo, altro)

• Ubicazione:

Comune / Località / Via

• Responsabile consegnatario

• Ufficio tavolare

• Partita tavolare

• Superficie catastale mq

• Volume edificato in mc

• Vincoli, servitù e oneri di cui sono eventualmente gravati (ipoteca, servitù)

• Estremi del contratto che da luogo all’iscrizione (estremi dell’atto, contratto, convenzione, lettera di consegna, altro)

• Informazioni identificative del proprietario: nome, cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo (Provincia, comune, comunitá comprensoriale, altro)

• Subconsegnatario (in caso di uso promiscuo attivo come previsto dall’art. 2, comma 2, lett.a), punto secondo)

• Percentuale di valore del bene consegnato a terzi da parte dell’Azienda Sanitaria (in caso di uso promiscuo attivo come previsto dall’art. 2, comma 2, lett.a), punto secondo)

• Valore originario (art. 8, c. 2)

• Incremento di valore (art. 8, c. 2)

• Decremento di valore (art. 8, c. 2)

• Valore di fine esercizio del bene di proprietá di terzi in comodato d’uso all’Azienda (art. 8, c. 2)

• Valore di fine esercizio del bene in uso all’Azienda per la parte ceduta in comodato d’uso a terzi (in caso di uso promiscuo attivo come previsto dall’art. 2, comma 2, lett.a), punto secondo).

Art. 5
Beni consegnati all’Azienda sanitaria ma concessi in comodato d’uso a terzi

L’eventuale concessione in comodato d’uso a terzi di beni non di proprietà dell’Azienda sanitaria può avvenire solo dietro autorizzazione preventiva del proprietario. Qualora l’autorizzazione sia stata prevista nel contratto di concessione in comodato d’uso tra proprietario e concessionario, l’Azienda sanitaria ha comunque un obbligo di comunicazione al proprietario.

Art. 6
Gestione dei libri inventariali

1. I libri inventariali sono tenuti dalla Ripartizione tecnica e patrimonio dell’Azienda sanitaria.

2. Tutte le ripartizioni e servizi dell'Azienda sanitaria ed i consegnatari dei beni immobili sono tenuti a collaborare con la Ripartizione di cui al comma 1, fornendo i dati e le informazioni in loro possesso necessarie per la corretta redazione ed il tempestivo aggiornamento dell'inventario.

3. Unitamente ai libri inventariali sono conservati i provvedimenti di assegnazione dei beni ed i relativi verbali di consegna, nonché i contratti.

Art. 7
Cancellazione del bene dai libri inventariali

La cancellazione dei beni dal rispettivo libro inventariale è attuata alla scadenza del contratto / convenzione o all’atto del perfezionamento del provvedimento di dismissione.

Art. 8
Gestione contabile

1. I beni immobili di terzi in comodato d’uso all’Azienda sanitaria ai sensi dell’art. 1 comma 1 (categorie di cui all’ art. 3 comma 1 del presente regolamento), sono da iscrivere tra i conti d’ordine come previsto dalla linea guida contabile n. 15 “Conti d’ordine”.

2. Il valore di fine esercizio dei beni immobili di cui al comma 1 è determinato dal valore di mercato risultante da una valutazione della Ripartizione tecnica e patrimonio dell’Azienda sanitaria. Il valore di fine esercizio tiene conto del valore originario (di costruzione o di acquisto), degli incrementi di valore (spese incrementative effettuate dal proprietario, ecc.) e/o decrementi di valore (obsolescenza, demolizioni ecc.). Il valore dell’immobile deve tener conto del valore di impianti e macchinari indissolubilmente e stabilmente connessi allo stesso.

3. In ogni caso il valore di mercato non puó essere inferiore al valore netto contabile.

4. I costi per ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie su beni di terzi effettuate direttamente dall’Azienda sanitaria devono essere contabilizzati in bilancio tra le “Immobilizzazioni immateriali”, come previsto dalla linea guida contabile n. 5 “Criteri e modalita’ di rilevazione, valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”

Art. 9
Consegna dei beni immobili

La consegna dei beni immobili in comodato d’uso viene effettuata mediante verbali di consegna nei quali sono riportate tutte le informazioni di cui all’articolo 4, comma 4. I verbali, redatti in duplice esemplare, sono sottoscritti dall’Azienda sanitaria consegnataria (o sub-consegnataria) e dalla persona che assume la responsabilità della conservazione dei beni.

Art. 10
Consegnatari dei beni immobili

1. Ogni bene deve essere dato in consegna, mediante apposito verbale, ad un unico legale rappresentante dell’Azienda sanitaria consegnataria (o sub-consegnataria), nominato con apposita deliberazione del Direttore Generale. Il provvedimento di nomina può essere revocato in qualsiasi momento ed è revocato di diritto per motivi di incompatibilità, nonché per sospensione e cessazione dal servizio.

2. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna finché non ne abbiano avuto legale discarico.

3. I consegnatari hanno l’obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e sulla funzionalità dei beni.

Art. 11
Subconsegnatari dei beni immobili

1. È prevista eventualmente la figura del subconsegnatario all’interno all’Azienda, nominato con deliberazione del Direttore generale dell’Azienda.

2. Per ogni singolo bene può essere nominato solo un sub-consegnatario che sarà individuato in base a quanto previsto per i consegnatari dei beni immobili della Provincia nel DPGP 23 gennaio 1998, n. 3.

3. In caso di trasferimento o cessazione dal servizio, i subconsegnatari effettuano la riconsegna dei beni a loro affidati al consegnatario.

Art. 12
Aggiornamento degli inventari e ricognizione periodica dei beni

I libri inventariali sono oggetto di aggiornamento ogni qual volta si verifichino variazioni nei dati concernenti i singoli beni e comunque, alla chiusura di ciascun esercizio. Il valore da iscrivere nei conti d’ordine del bilancio di esercizio dell’Azienda sanitaria corrisponde al valore di fine esercizio risultante dal libro inventariale.

Art. 13
Allegato al regolamento

1. Costituiscono allegati al presente regolamento:

• la tabella contenente le informazioni riportate ai comma 4 dell’articolo 4 che viene trasmessa annualmente dall’Azienda sanitaria all’Ufficio economia sanitaria (Allegato 1 – “Terreni e Fabbricati”);

• la tabella di Nota integrativa relativa ai conti d’ordine da allegare al bilancio di esercizio dell’Azienda sanitaria (Allegato 2 - “All.NI.E beni della PAB e di terzi”).

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1. gennaio 2014.

 

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