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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2013, n. 361)
Regolamento sulle infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti

1)
Pubblicato nel supplemento n. 1 al B.U. 19 novembre 2013, n. 47.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento detta disposizioni in materia di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti in esecuzione dell’articolo 7/bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge. In particolare, sono dettate disposizioni sul procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e relative modifiche e sulle procedure di autorizzazione semplificate per determinate tipologie di impianti e relative modifiche, nonché norme di dettaglio in materia di pianificazione annuale, catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici e vigilanza.

(2) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti delle Forze Armate e della Polizia di Stato ed alle seguenti tipologie di impianti: i cosiddetti Citizen Band (CB), Wireless Fidelity (WI-FI), gli amplificatori indoor per i segnali della telefonia cellulare e i radioamatori.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. Conferenza KIS: Conferenza dei servizi per le infrastrutture delle comunicazioni;
  2. gestore: operatore autorizzato a fornire una rete di comunicazione elettronica via radio;
  3. sito geografico: struttura di supporto ad uno o più impianti ricetrasmittenti, e relative apparecchiature, posizionata in un punto del territorio;
  4. sito logico: singolo impianto ricetrasmittente di un determinato gestore sistemato sulla struttura di supporto, come definita alla lettera c); su un sito geografico possono essere collocati diversi siti logici, in modo che più gestori utilizzino un supporto comune.

Art. 3 (Criteri per la scelta dei siti)

(1) Nella realizzazione e nell’esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di salvaguardia della salute, di sicurezza, di tutela della natura e del paesaggio e delle aree protette, tenendo conto della copertura del territorio e della qualità dei servizi offerti.

(2) Nella pianificazione delle infrastrutture per le comunicazioni va prestata particolare attenzione alle zone ospitanti elementi sensibili. Sono considerati elementi sensibili i beni di particolare pregio architettonico o paesaggistico. Sono altresì considerati elementi sensibili gli ospedali, le scuole, le case di riposo, gli istituti di degenza e simili.

(3) Di norma, i siti devono essere progettati in modo tale da non rendere necessarie nuove infrastrutture d’accesso. Eventuali strade di accesso strettamente necessarie nella fase di realizzazione devono essere chiuse, con ripristino delle aree una volta completata l’opera, salvo eventuali esigenze di accessibilità per la manutenzione degli impianti.

(4) Le nuove linee di alimentazione (elettriche, telecomunicazioni) devono essere installate in modo da evitare ulteriori linee aeree.

(5) Di norma, ai fini della tutela del paesaggio si deve ridurre il più possibile il numero di pali o tralicci per le antenne attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori. Le nuove antenne devono essere installate preferibilmente su strutture esistenti, anche su tralicci dell’alta tensione o pali di illuminazione nonché sulle infrastrutture degli impianti di risalita, e disposte lungo le infrastrutture lineari.

(6) Per ridurre i campi elettromagnetici, nell’ambito degli insediamenti è tuttavia consentita una maggiore distribuzione degli impianti sul territorio.

(7) Le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti vanno insediate preferibilmente sui tetti di edifici o su altre infrastrutture esistenti e su edifici ad uso pubblico, previa valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici e degli aspetti storici e paesaggistici.

(8) Sono da prediligere le strutture pubbliche particolarmente idonee per la loro altezza, posizione o per il loro utilizzo; le zone produttive sono da preferire alle zone residenziali, tenendo conto anche degli standard qualitativi del servizio.

(9) Nuovi impianti radiotelevisivi oltre i 25 Watt di potenza dell'apparato di trasmissione devono essere installati all’esterno degli insediamenti.

Art. 4 (Regolamenti comunali)

(1) Nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui alla legislazione vigente, i comuni possono emanare norme volte ad assicurare un corretto inserimento urbanistico degli impianti e a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 5 (Nuove infrastrutture per siti cumulativi)

(1) Ferma restando la necessità di individuare siti idonei dal punto di vista delle esigenze di servizio e del rispetto della tutela della salute, della sicurezza, della natura e del paesaggio, nella scelta dei siti va garantita a più gestori la possibilità di installare impianti sulla medesima struttura di supporto.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano stanzia fondi per la realizzazione di infrastrutture comuni per le comunicazioni ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge, tenendo conto delle indicazioni della Conferenza KIS sulla pianificazione annuale di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

Art. 6 (Conferenza dei servizi per le infrastrutture delle comunicazioni)

(1) Per l’espletamento delle procedure di cui all’articolo 7/bis, comma 1, della legge, il Presidente della Provincia indice ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la Conferenza KIS.

(2) La Conferenza KIS può effettuare sopralluoghi e accertamenti.

(3) Il parere rilasciato all’interno della Conferenza KIS dalla persona esperta rappresentante la Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio sostituisce i pareri e le autorizzazioni di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Nel caso in cui siano interessati monumenti naturali, biotopi, parchi naturali, “siti Natura 2000” o specie di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la mancanza del parere osta alla formazione del silenzio-assenso di cui all’articolo 7/bis, comma 2, della legge.

Art. 7 (Pianificazione annuale)

(1) Ai fini della pianificazione e del coordinamento, i gestori presentano all’unità di coordinamento di cui all’articolo 9 ed ai comuni territorialmente interessati, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati delle infrastrutture e dei bacini di utenza previsti per l’anno successivo, specificando gli obiettivi di copertura del singolo impianto e le zone di ricerca nel modo più preciso possibile. Sono escluse le riconfigurazioni di cui all’articolo 11, comma 2.

(2) I gestori possono presentare un’integrazione alla pianificazione entro il 31 marzo di ogni anno.

(3) Entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, i comuni trasmettono un proprio parere alla Conferenza KIS, indicando le aree idonee di proprietà comunale. Se il comune non si pronuncia entro tale termine, il parere si intende positivo.

(4) La Conferenza KIS gestisce i dati progettuali messi a disposizione e i pareri dei comuni, comunicando ai gestori e ai comuni le relative valutazioni entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2.

Art. 8 (Catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici)

(1) I dati delle infrastrutture delle comunicazioni sono gestiti tramite un sistema informativo, il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, contenente le informazioni essenziali su siti logici e geografici, dati radioelettrici e gestori. Il catasto è periodicamente aggiornato.

(2) Le informazioni sulle infrastrutture delle comunicazioni autorizzate sono pubblicate sul sito internet della Provincia autonoma di Bolzano; di esse si tiene conto per il rilascio delle ulteriori autorizzazioni.

Art. 9 (Unità di coordinamento)

(1) Presso il Laboratorio di Chimica fisica dell’Agenzia provinciale per l’ambiente è istituita un’unità di coordinamento, quale punto di riferimento per le domande relative alle infrastrutture delle comunicazioni.

(2) L’unità di coordinamento gestisce il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, provvede all’aggiornamento periodico dei dati e raccoglie i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali competenti.

Art. 10 (Procedura di autorizzazione ordinaria)

(1) La domanda volta ad ottenere l’autorizzazione di cui all'articolo 7/bis, comma 1, della legge, deve essere presentata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al comune territorialmente competente e, per conoscenza, all'unità di coordinamento di cui all’Art. 9 del presente regolamento, utilizzando la modulistica di cui all’allegato A del regolamento stesso.

(2) Al momento della presentazione della domanda in comune, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente e all’unità di coordinamento il nome del/della responsabile del procedimento.

(3) L’autorizzazione o il provvedimento di diniego di cui all'articolo 7/bis della legge sono rilasciati, previo parere della commissione edilizia comunale e dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, dal sindaco/dalla sindaca del comune territorialmente competente, secondo quanto previsto dall’articolo 7/bis, comma 2, della legge e dalle disposizioni del presente regolamento, e sono comunque trasmessi all’unità di coordinamento. Nell'ambito del procedimento deve essere verificata da parte del comune anche la compatibilità urbanistica dell'intervento progettato.

(4) Il/La responsabile del procedimento del comune può richiedere, per una sola volta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta; in tal caso deve prima interpellare l’unità di coordinamento. Tale richiesta deve comprendere anche le richieste di integrazione e le proposte di minimizzazione dell’unità di coordinamento, comunicate al/alla responsabile del procedimento del comune almeno tre giorni lavorativi prima del trentesimo giorno. Le integrazioni devono pervenire entro 120 giorni dalla richiesta, pena l’archiviazione della domanda.

(5) L’autorizzazione decade se l’impianto non è realizzato entro un anno dalla ricezione dell’autorizzazione o dalla formazione del silenzio-assenso. L’autorizzazione decade inoltre per i sistemi o le specifiche potenze radioelettriche che non sono attivati entro un anno dalla ricezione dell’autorizzazione o dalla formazione del silenzio-assenso. L'impianto realizzato, anche solo parzialmente, deve essere demolito, se entro il suddetto termine non è attivato alcun sistema.

(6) Previa presentazione di una richiesta motivata, il sindaco/la sindaca, sentita la Conferenza KIS, può concedere una proroga fino ad un anno del termine di cui al comma 5. La richiesta di proroga deve essere presentata al comune e, per conoscenza, all'unità di coordinamento almeno 40 giorni prima della decadenza dell'autorizzazione. La determinazione del sindaco/della sindaca è comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

(7) Nel caso di dismissione dell'impianto l’autorizzazione si intende automaticamente revocata e l'impianto deve essere demolito entro sei mesi dalla dismissione o entro il diverso termine stabilito dal comune.

Art. 11 (Procedura di autorizzazione semplificata)

(1) Gli interventi, le installazioni e le riconfigurazioni di cui al comma 2 sono soggetti a denuncia di inizio attività da presentarsi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) presso il comune territorialmente competente e, per conoscenza, all'unità di coordinamento di cui all’Art. 9, utilizzando la modulistica di cui all’allegato B. 2. Tale procedura semplificata si applica per:

  1. l’installazione di ponti radio su strutture esistenti in siti regolarmente autorizzati, se le antenne non superano l’ingombro di 2 m e la potenza applicata al connettore d’antenna non supera 2 W;
  2. la riconfigurazione radioelettrica di impianti esistenti autorizzati e l’installazione di impianti radioelettrici su infrastrutture preesistenti autorizzate, collocati su edifici esistenti, che comportino la realizzazione di supporti antenne non superiori a 3 m di altezza con ingombro orizzontale complessivo non superiore a 1,5 m, o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti autorizzate, come pali o tralicci, non superiori a 3 m di altezza con ingombro orizzontale complessivo non superiore a 2 m, o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di 2 m e il volume di 2 metri cubi se collocati su edifici esistenti e l'altezza di 3 m e il volume di 5 metri cubi se posati direttamente a terra. La procedura semplificata per detti interventi riguardanti il medesimo sito geografico è ammessa fino al raggiungimento delle misure qui riportate;
  3. la riconfigurazione di impianti esistenti autorizzati, se non sono necessarie modifiche alle sagome esistenti o alle opere edilizie e purché il campo elettromagnetico generato non aumenti;
  4. la copertura di gallerie in caso di:
    1. impianti ad antenna, la cui potenza al connettore d’antenna non superi 5 W e la cui potenza sia irradiata esclusivamente all’interno della galleria;
    2. impianti con cavo fessurato, se la potenza applicata non supera 5 W.

(3) Per le tipologie di interventi e impianti di cui alle lettere b) e d1) del comma 2 è previsto il rilascio di una valutazione radioprotezionistica da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente solo nel caso di potenze al connettore d’antenna superiori a 2 W.

(4) Gli interventi di cui al comma 2 sono considerati interventi non sostanziali compatibili con le prescrizioni urbanistiche.

(5) Al momento della presentazione in comune della denuncia di inizio attività, l’ufficio abilitato a riceverla indica alla persona interessata e all’unità di coordinamento il nome del/della responsabile del procedimento.

(6) Il/La responsabile del procedimento del comune e l'unità di coordinamento, ricevuta la denuncia di inizio attività, verificano se l'intervento denunciato è soggetto alla procedura di autorizzazione ordinaria di cui all'articolo 10 e se ne informano a vicenda. Se l’intervento denunciato è soggetto alla procedura ordinaria, la denuncia di inizio attività è considerata a tutti gli effetti come una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, comma 1. Il responsabile del procedimento del comune ne informa il gestore interessato entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia. Tale informativa non incide sui termini per la conclusione della procedura ordinaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4.

(7) La denuncia di inizio attività è priva di effetti se al gestore interessato è notificato, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia o dalla presentazione della documentazione aggiuntiva richiesta in applicazione del comma 6, un provvedimento di divieto di inizio attività rilasciato dal sindaco/dalla sindaca per mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, antincendio o delle norme igienico-sanitarie o un parere negativo dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. Scaduto tale termine senza che le amministrazioni competenti si siano pronunciate, l'intervento, l'installazione e la riconfigurazione possono essere realizzati, e i sistemi possono essere attivati.

(8) La denuncia di inizio attività decade se l’impianto non viene realizzato entro un anno dalla data di scadenza del termine di 60 giorni di cui al comma 7. La denuncia di inizio attività decade inoltre per i sistemi o le specifiche potenze radioelettriche che non sono attivati entro un anno dalla data di scadenza del termine di 60 giorni di cui al comma 7.

(9) Nel caso di dismissione dell'impianto la denuncia di inizio attività è priva di effetti e l'impianto deve essere demolito entro sei mesi dalla dismissione o entro il diverso termine stabilito dal comune.

Art. 12 (Obbligo di comunicazione)

(1) I gestori comunicano al comune e all’unità di coordinamento di cui all’Art. 9 l’attivazione, la riconfigurazione o la dismissione dei propri impianti entro il termine di 30 giorni. Tale comunicazione contiene i dati radioelettrici che, nel caso delle tecnologie cellulari, sono elencati nell’allegato C. La comunicazione contiene inoltre la certificazione di conformità rispetto ai dati di progetto firmata da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata.

(2) Le demolizioni devono essere comunicate entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori.

Art. 13 (Collaudo)

(1) L’Agenzia provinciale per l’ambiente effettua il collaudo dei nuovi siti geografici entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all’Art. 12 (, comma 1, avvalendosi a tal fine di tecnici esperti nella valutazione e misurazione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti ricetrasmittenti.

Art. 14 (Vigilanza)

(1) Il sindaco/La sindaca che accerti la realizzazione o l'installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti o loro modifiche senza l'autorizzazione di cui all'articolo 10 o la denuncia di inizio attività di cui all’articolo 11, ordina, con provvedimento motivato, la demolizione delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 7/bis, comma 6, della legge, assegnando al proprietario e al gestore un congruo termine - non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni - per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il comune procede d'ufficio ai sensi dell’articolo 7/bis, comma 6, della legge.

(2) Il sindaco/La sindaca che accerti che l'infrastruttura realizzata o modificata è difforme dall'autorizzazione di cui all'articolo 10 o dalla denuncia di inizio attività di cui all’articolo 11, in quanto eccedente le dimensioni autorizzate o denunciate, ordina al gestore di conformarsi - entro 60 giorni - all'autorizzazione o alla denuncia. Decorso inutilmente tale termine, il comune provvede d’ufficio ai sensi dell'articolo 7/bis, comma 6, della legge alla demolizione delle parti difformi eccedenti le dimensioni autorizzate o denunciate.

Art. 15 (Esenzioni)

(1) Per le procedure di autorizzazione di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento non è dovuto il contributo di concessione di cui all’Art. 66, comma 4, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, né sono dovuti diritti di segreteria.

Art. 16 (Norma transitoria)

(1) Le procedure di autorizzazione di cui agli articoli 10 e 11 si applicano alle istanze e denunce presentate dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(2) I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattati ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, e successive modifiche, ferma restando per l’interessato la possibilità di optare per le procedure di autorizzazione di cui al presente regolamento.

Art. 17 (Abrogazione)

(1) Salvo quanto disposto all’Art. 16, comma 2, del presente regolamento, il decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 18 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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