(1) Ai fini della pianificazione e del coordinamento, i gestori presentano all’unità di coordinamento di cui all’articolo 9 ed ai comuni territorialmente interessati, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati delle infrastrutture e dei bacini di utenza previsti per l’anno successivo, specificando gli obiettivi di copertura del singolo impianto e le zone di ricerca nel modo più preciso possibile. Sono escluse le riconfigurazioni di cui all’articolo 11, comma 2.
(2) I gestori possono presentare un’integrazione alla pianificazione entro il 31 marzo di ogni anno.
(3) Entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, i comuni trasmettono un proprio parere alla Conferenza KIS, indicando le aree idonee di proprietà comunale. Se il comune non si pronuncia entro tale termine, il parere si intende positivo.
(4) La Conferenza KIS gestisce i dati progettuali messi a disposizione e i pareri dei comuni, comunicando ai gestori e ai comuni le relative valutazioni entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2.