(1) Ferma restando la necessità di individuare siti idonei dal punto di vista delle esigenze di servizio e del rispetto della tutela della salute, della sicurezza, della natura e del paesaggio, nella scelta dei siti va garantita a più gestori la possibilità di installare impianti sulla medesima struttura di supporto.
(2) La Provincia autonoma di Bolzano stanzia fondi per la realizzazione di infrastrutture comuni per le comunicazioni ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge, tenendo conto delle indicazioni della Conferenza KIS sulla pianificazione annuale di cui all’articolo 7 del presente regolamento.