(1) Nella realizzazione e nell’esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di salvaguardia della salute, di sicurezza, di tutela della natura e del paesaggio e delle aree protette, tenendo conto della copertura del territorio e della qualità dei servizi offerti.
(2) Nella pianificazione delle infrastrutture per le comunicazioni va prestata particolare attenzione alle zone ospitanti elementi sensibili. Sono considerati elementi sensibili i beni di particolare pregio architettonico o paesaggistico. Sono altresì considerati elementi sensibili gli ospedali, le scuole, le case di riposo, gli istituti di degenza e simili.
(3) Di norma, i siti devono essere progettati in modo tale da non rendere necessarie nuove infrastrutture d’accesso. Eventuali strade di accesso strettamente necessarie nella fase di realizzazione devono essere chiuse, con ripristino delle aree una volta completata l’opera, salvo eventuali esigenze di accessibilità per la manutenzione degli impianti.
(4) Le nuove linee di alimentazione (elettriche, telecomunicazioni) devono essere installate in modo da evitare ulteriori linee aeree.
(5) Di norma, ai fini della tutela del paesaggio si deve ridurre il più possibile il numero di pali o tralicci per le antenne attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori. Le nuove antenne devono essere installate preferibilmente su strutture esistenti, anche su tralicci dell’alta tensione o pali di illuminazione nonché sulle infrastrutture degli impianti di risalita, e disposte lungo le infrastrutture lineari.
(6) Per ridurre i campi elettromagnetici, nell’ambito degli insediamenti è tuttavia consentita una maggiore distribuzione degli impianti sul territorio.
(7) Le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti vanno insediate preferibilmente sui tetti di edifici o su altre infrastrutture esistenti e su edifici ad uso pubblico, previa valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici e degli aspetti storici e paesaggistici.
(8) Sono da prediligere le strutture pubbliche particolarmente idonee per la loro altezza, posizione o per il loro utilizzo; le zone produttive sono da preferire alle zone residenziali, tenendo conto anche degli standard qualitativi del servizio.
(9) Nuovi impianti radiotelevisivi oltre i 25 Watt di potenza dell'apparato di trasmissione devono essere installati all’esterno degli insediamenti.