(1) Il sindaco/La sindaca che accerti la realizzazione o l'installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti o loro modifiche senza l'autorizzazione di cui all'articolo 10 o la denuncia di inizio attività di cui all’articolo 11, ordina, con provvedimento motivato, la demolizione delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 7/bis, comma 6, della legge, assegnando al proprietario e al gestore un congruo termine - non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni - per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il comune procede d'ufficio ai sensi dell’articolo 7/bis, comma 6, della legge.
(2) Il sindaco/La sindaca che accerti che l'infrastruttura realizzata o modificata è difforme dall'autorizzazione di cui all'articolo 10 o dalla denuncia di inizio attività di cui all’articolo 11, in quanto eccedente le dimensioni autorizzate o denunciate, ordina al gestore di conformarsi - entro 60 giorni - all'autorizzazione o alla denuncia. Decorso inutilmente tale termine, il comune provvede d’ufficio ai sensi dell'articolo 7/bis, comma 6, della legge alla demolizione delle parti difformi eccedenti le dimensioni autorizzate o denunciate.