(1) I gestori comunicano al comune e all’unità di coordinamento di cui all’Art. 9 l’attivazione, la riconfigurazione o la dismissione dei propri impianti entro il termine di 30 giorni. Tale comunicazione contiene i dati radioelettrici che, nel caso delle tecnologie cellulari, sono elencati nell’allegato C. La comunicazione contiene inoltre la certificazione di conformità rispetto ai dati di progetto firmata da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata.
(2) Le demolizioni devono essere comunicate entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori.