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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2013, n. 361)
Regolamento sulle infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti

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1)
Pubblicato nel supplemento n. 1 al B.U. 19 novembre 2013, n. 47.

Art. 11 (Procedura di autorizzazione semplificata)

(1) Gli interventi, le installazioni e le riconfigurazioni di cui al comma 2 sono soggetti a denuncia di inizio attività da presentarsi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) presso il comune territorialmente competente e, per conoscenza, all'unità di coordinamento di cui all’Art. 9, utilizzando la modulistica di cui all’allegato B. 2. Tale procedura semplificata si applica per:

  1. l’installazione di ponti radio su strutture esistenti in siti regolarmente autorizzati, se le antenne non superano l’ingombro di 2 m e la potenza applicata al connettore d’antenna non supera 2 W;
  2. la riconfigurazione radioelettrica di impianti esistenti autorizzati e l’installazione di impianti radioelettrici su infrastrutture preesistenti autorizzate, collocati su edifici esistenti, che comportino la realizzazione di supporti antenne non superiori a 3 m di altezza con ingombro orizzontale complessivo non superiore a 1,5 m, o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti autorizzate, come pali o tralicci, non superiori a 3 m di altezza con ingombro orizzontale complessivo non superiore a 2 m, o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di 2 m e il volume di 2 metri cubi se collocati su edifici esistenti e l'altezza di 3 m e il volume di 5 metri cubi se posati direttamente a terra. La procedura semplificata per detti interventi riguardanti il medesimo sito geografico è ammessa fino al raggiungimento delle misure qui riportate;
  3. la riconfigurazione di impianti esistenti autorizzati, se non sono necessarie modifiche alle sagome esistenti o alle opere edilizie e purché il campo elettromagnetico generato non aumenti;
  4. la copertura di gallerie in caso di:
    1. impianti ad antenna, la cui potenza al connettore d’antenna non superi 5 W e la cui potenza sia irradiata esclusivamente all’interno della galleria;
    2. impianti con cavo fessurato, se la potenza applicata non supera 5 W.

(3) Per le tipologie di interventi e impianti di cui alle lettere b) e d1) del comma 2 è previsto il rilascio di una valutazione radioprotezionistica da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente solo nel caso di potenze al connettore d’antenna superiori a 2 W.

(4) Gli interventi di cui al comma 2 sono considerati interventi non sostanziali compatibili con le prescrizioni urbanistiche.

(5) Al momento della presentazione in comune della denuncia di inizio attività, l’ufficio abilitato a riceverla indica alla persona interessata e all’unità di coordinamento il nome del/della responsabile del procedimento.

(6) Il/La responsabile del procedimento del comune e l'unità di coordinamento, ricevuta la denuncia di inizio attività, verificano se l'intervento denunciato è soggetto alla procedura di autorizzazione ordinaria di cui all'articolo 10 e se ne informano a vicenda. Se l’intervento denunciato è soggetto alla procedura ordinaria, la denuncia di inizio attività è considerata a tutti gli effetti come una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, comma 1. Il responsabile del procedimento del comune ne informa il gestore interessato entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia. Tale informativa non incide sui termini per la conclusione della procedura ordinaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4.

(7) La denuncia di inizio attività è priva di effetti se al gestore interessato è notificato, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia o dalla presentazione della documentazione aggiuntiva richiesta in applicazione del comma 6, un provvedimento di divieto di inizio attività rilasciato dal sindaco/dalla sindaca per mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, antincendio o delle norme igienico-sanitarie o un parere negativo dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. Scaduto tale termine senza che le amministrazioni competenti si siano pronunciate, l'intervento, l'installazione e la riconfigurazione possono essere realizzati, e i sistemi possono essere attivati.

(8) La denuncia di inizio attività decade se l’impianto non viene realizzato entro un anno dalla data di scadenza del termine di 60 giorni di cui al comma 7. La denuncia di inizio attività decade inoltre per i sistemi o le specifiche potenze radioelettriche che non sono attivati entro un anno dalla data di scadenza del termine di 60 giorni di cui al comma 7.

(9) Nel caso di dismissione dell'impianto la denuncia di inizio attività è priva di effetti e l'impianto deve essere demolito entro sei mesi dalla dismissione o entro il diverso termine stabilito dal comune.

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