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Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2013, n. 321)
Modifiche dei regolamenti di esecuzione in materia di formazione specifica in medicina generale e di formazione medica specialistica

1)
Pubblicato nel B.U. 5 novembre 2013, n. 45.

Art. 1 (Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, recante "Conoscenze linguistiche per l'ammissione al corso di formazione specifica di medicina generale e disciplina del Comitato scientifico")

(1) Il titolo del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è così sostituito:

“Regolamento sulla formazione specifica in medicina generale”.

(2) L’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1 (Ambito d’applicazione)

1. Il presente regolamento determina le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, la disciplina del Comitato scientifico, nonché gli obblighi connessi alla formazione specifica in medicina generale, in attuazione degli articoli 6, 16 e 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata legge.”

(3) L’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Conoscenze linguistiche)

1. Coloro che non sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, devono sostenere un test di valutazione della capacità di comprensione orale delle lingue italiana e tedesca ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 del presente regolamento.”

(4) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Test di valutazione della capacità di comprensione orale)

1. Il test di valutazione della capacità di comprensione orale mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nel bando di concorso di cui all’articolo 13 della legge.

2. Il test di comprensione orale può essere sostenuto anche indipendentemente dalla procedura selettiva per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale. Dell’elaborazione e dello svolgimento del test può essere incaricata una struttura esterna.

3. L’attestazione di superamento del test è valida ai soli fini della formazione specifica in medicina generale e della formazione medica specialistica di cui al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4.”

(5) Dopo il Capo II del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è aggiunto il seguente Capo III:

“CAPO III

Obblighi connessi alla formazione specifica in medicina generale

Art. 8 (Obbligo alla prestazione di servizio)

1. I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare – entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma – l’attività di medico di medicina generale per due anni, come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nel territorio della provincia di Bolzano, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista.

2. Ai fini della concessione della borsa di studio, i medici devono assumere per iscritto l’obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.

Art. 9 (Obbligo alla restituzione degli emolumenti percepiti)

1. I medici di medicina generale devono restituire l’intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione in caso di:

  1. inadempimento totale o parziale dell'obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all’articolo 2, comma 1;
  2. interruzione della formazione e nelle altre ipotesi previste dall’articolo 17, comma 4, della legge.

2. La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, l’interruzione della formazione o le altre ipotesi di cui all’articolo 17, comma 4, della legge e determina l'ammontare dell’importo da restituire. La riduzione dell’importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.”

Art. 2 (Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, recante “Regolamento sulla formazione medica specialistica”)

(1) L’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, è così sostituito:

“Art. 2 (Conoscenze linguistiche)

1. Possono usufruire degli interventi di sostegno di cui all’articolo 22 della legge coloro che sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.

2. Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui al comma 1 devono sostenere un test di valutazione della capacità di comprensione orale delle lingue italiana e tedesca.

3. Il test di comprensione orale mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nei bandi delle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge.

4. Il test di comprensione orale può essere sostenuto anche indipendentemente dalle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge. Dell’elaborazione e dello svolgimento del test può essere incaricata una struttura esterna.

5. L’attestazione di superamento del test è valida ai soli fini della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale di cui al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche.”

(2) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, è così sostituito:

“Art. 3 (Obblighi connessi alla formazione medica specialistica)

1. I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c), della legge devono prestare – entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista – servizio a tempo pieno o, esclusivamente per giustificati motivi, a tempo parziale nel territorio della provincia di Bolzano per:

  1. quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; se l’intervento non è stato concesso per l’intera durata della formazione medica specialistica, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto;
  2. un periodo proporzionato alla durata della concessione degli emolumenti, in caso di beneficiari degli interventi di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c).

2. Ai fini della concessione degli interventi di sostegno, gli specializzandi devono assumere per iscritto l’obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.

3. L’obbligo di cui al comma 1 si intende assolto anche nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e partecipato ai relativi concorsi, risultando idonea, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, oppure nel caso in cui, entro lo stesso termine, sia stata inserita nelle graduatorie dei medici convenzionati e – in entrambi i casi – non sia stata successivamente invitata ad assumere servizio.

4. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all’articolo 2, comma 1, i beneficiari devono restituire:

  1. se l’inadempimento è totale, l’intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione;
  2. se l’inadempimento è parziale, per ogni anno di servizio non prestato, il 25 per cento degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato vengono sommati. I periodi di servizio prestato che non raggiungono l’anno vengono riconosciuti ai fini dell’adempimento parziale e della conseguente riduzione dell’importo da restituire.

5. In caso di interruzione della formazione, i beneficiari devono restituire l’intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione.

6. La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o l’interruzione della formazione e determina l'ammontare dell’importo da restituire ai sensi dei commi 4 e 5. La riduzione dell’importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.”

(3) Il comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, è così sostituito:

“5. La commissione di valutazione, composta da cinque persone scelte in modo da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline mediche e la presenza di almeno un esperto/un’esperta nella lingua italiana e un esperto/un’esperta nella lingua tedesca, forma la graduatoria degli idonei previo esame della documentazione presentata e previa verifica della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi dell’articolo 2.”

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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