In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

l') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 341)
Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dell’area medica e medico veterinaria e dell’area della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 12 novembre 2013, n. 46

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina i concorsi pubblici per titoli ed esami per i seguenti profili professionali del Servizio sanitario provinciale: medico, odontoiatra, veterinario/veterinaria, farmacista, biologo/biologa, chimico/chimica, fisico/fisica e psicologo/psicologa, in attuazione dell’articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 2 (Requisiti generali)

(1) All’impiego nel Servizio sanitario provinciale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali, pena l’esclusione:

  1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea;
  2. compimento del 18° anno d’età;
  3. idoneità all'impiego, il cui accertamento, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal comprensorio sanitario competente prima dell’assunzione in servizio;
  4. titolo accademico e di studio richiesto per l’accesso ai rispettivi profili professionali;
  5. iscrizione al relativo albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno degli Stati dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale in Italia prima dell'assunzione in servizio;
  6. attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  7. dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

(2) Non può accedere all’impiego:

  1. chi è escluso dall’elettorato attivo;
  2. chi è stato destituito, dispensato ovvero licenziato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
  3. chi è decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver fatto dichiarazioni non veritiere;
  4. chi è incorso nell'interdizione dai pubblici uffici limitatamente al periodo previsto da sentenza passata in giudicato.

Art. 3 (Bando di concorso)

(1) I concorsi pubblici per i profili professionali di cui all’articolo 1 sono banditi ed espletati dal competente comprensorio sanitario nei limiti dei posti disponibili e delle risorse assegnate.

(2) Nel bando di concorso pubblico sono indicati:

  1. i requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso pubblico, di cui all’articolo 2 e agli allegati A, B, C, D, E, F, G e H;
  2. il numero dei posti messi a concorso pubblico con indicazione del profilo professionale e della disciplina nonché numero dei posti riservati a favore di particolari categorie di soggetti;
  3. la ripartizione proporzionale dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell’ultimo censimento ufficiale della popolazione;
  4. il termine e le modalità di presentazione della domanda;
  5. la documentazione da presentare per l’ammissione al concorso pubblico;
  6. il programma e il tipo di prove d’esame;
  7. la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova successiva;
  8. i titoli valutabili e il punteggio massimo ad essi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli, nonché i titoli che, a parità di punteggio, danno luogo a precedenza o a preferenza;
  9. le capacità attitudinali richieste per il posto messo a concorso pubblico.

(3) Il bando di concorso pubblico deve contenere la menzione che viene garantita pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

(4) Al bando è allegato uno schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso pubblico.

(5) Il bando può stabilire che la prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.

(6) Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4 (Domanda di ammissione)

(1) Per l'ammissione al concorso pubblico, le aspiranti e gli aspiranti presentano, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, domanda redatta in carta libera, firmata e datata, nella quale essi indicano o dichiarano quanto segue:

  1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta pervenire ogni comunicazione; in caso di mancata indicazione del domicilio vale la residenza;
  2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
  3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  4. le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso;
  5. il possesso del titolo accademico e di studio e dei requisiti specifici di ammissione al concorso pubblico, di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G e H;
  6. il possesso dell’attestato della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la dichiarazione che, con riferimento ai medesimi, è stato assolto l’obbligo di ECM (Educazione Continua in Medicina) e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(2) Alla domanda di ammissione deve essere allegato quanto segue:

  1. il certificato di appartenenza ovvero aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici - da presentare esclusivamente in plico chiuso;
  2. le certificazioni relative ai titoli che le aspiranti e gli aspiranti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, compreso un curricula formativo e professionale datato e firmato;
  3. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
  4. un elenco, in carta libera, dei documenti e dei titoli presentati.

(3) I titoli devono essere certificati e comprovati nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente.

(4) Per le domande di ammissione inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

(5) In presenza dei presupposti tecnici le domande di ammissione possono essere presentate anche per via telematica all’indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) del competente comprensorio sanitario, con la possibilità per l'amministrazione di interagire anch'essa con gli aspiranti allo stesso modo nel prosieguo dell’iter concorsuale. La certificazione di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici deve essere presentata esclusivamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

Art. 5 (Non ammissione al concorso)

(1) La non ammissione al concorso pubblico, per i casi previsti dal bando, è disposta dal Direttore o dalla Direttrice del competente comprensorio sanitario ed è notificata alla persona direttamente interessata entro 30 giorni dalla data della relativa decisione.

Art. 6 (Nomina della commissione esaminatrice)

(1) Il Direttore ovvero la Direttrice del competente comprensorio sanitario, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, nomina la commissione esaminatrice, che è composta da tre membri - uno dei quali designato dall’Assessore provinciale alla Sanità - scelti fra:

  1. dirigenti sanitari con incarico di direttore, appartenenti al profilo professionale e della disciplina oggetto del concorso pubblico;
  2. dirigenti sanitari con incarico di direttore, appartenenti al profilo professionale di una scuola equipollente di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, e successive modifiche, o di una disciplina affine di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998, e successive modifiche;
  3. dirigenti sanitari del profilo professionale e della disciplina oggetto del concorso pubblico, in possesso di un’anzianità di servizio complessiva di almeno dieci anni;
  4. dirigenti sanitari appartenenti al profilo professionale di una scuola equipollente di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, e successive modifiche, o di una disciplina affine di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998, e successive modifiche, in possesso di un’anzianità di servizio complessiva di almeno dieci anni.

(2) La funzione di presidente è assunta da uno dei componenti.

(3) Funge da segretario un impiegato amministrativo o un’impiegata amministrativa con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) Per ogni componente della commissione esaminatrice è nominato un supplente.

(5) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nella Provincia autonoma di Bolzano e riferita all'ambito territoriale del singolo comprensorio sanitario, oppure, per quanto riguarda i servizi aziendali, all'ambito territoriale provinciale. Uno dei tre membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.

(6) In caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 1, l'Assessore o Assessora provinciale alla Sanità può derogare alle norme sulla consistenza dei gruppi linguistici.

(7) Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere costituito da donne, salva motivata impossibilità.

(8) Per la misura e i criteri di attribuzione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni nonché per il rimborso delle spese di viaggio e trasferta e per l’accesso al servizio di mensa si applicano le disposizioni della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e successive modifiche.

Art. 7 (Svolgimento delle prove)

(1) Il diario e la sede delle prove scritte, pratiche ed orali, è comunicato ai candidati e alle candidate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta.

(2) Le prove scritte, pratiche e orali del concorso pubblico non possono avere luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Art. 8 (Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice)

(1) Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine della procedura concorsuale e lo rende pubblico.

(2) I componenti della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

(3) La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nel relativo verbale, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

(4) La commissione esaminatrice, immediatamente prima della prova orale, determina i quesiti da porre ai candidati e alle candidate mediante estrazione a sorte.

(5) Immediatamente prima dell’inizio delle singole prove il segretario della commissione esaminatrice procede al riconoscimento delle candidate e dei candidati presenti attraverso un documento personale di identità.

(6) La commissione stabilisce la durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse.

Art. 9 (Criteri di valutazione dei titoli)

(1) La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima delle prove d’esame. La valutazione dei titoli è effettuata prima della correzione della prova scritta, limitatamente alle candidate e ai candidati presenti alla prova stessa. Il risultato della valutazione è reso noto alle candidate e ai candidati prima della prova orale.

(2) Ai titoli può essere attribuito fino ad un quinto del punteggio complessivo. La commissione effettua la valutazione dei titoli secondo i seguenti principi:

  1. titoli di carriera:
    1. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
    2. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni;
    3. le maggiorazioni per il servizio prestato a tempo pieno si applicano soltanto per il profilo professionale medico;
    4. in caso di servizi contemporanei è valutato soltanto quello più favorevole al candidato/alla candidata;
  2. pubblicazioni:
    1. la valutazione delle pubblicazioni deve essere debitamente motivata in relazione all’originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità e ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con il posto messo a concorso pubblico e all'eventuale collaborazione di più autori. Possono essere valutate esclusivamente le pubblicazioni dalle quali risulti inequivocabilmente l’apporto del candidato ovvero della candidata;
    2. ai fini di una corretta valutazione, la commissione esaminatrice deve, peraltro, tenere conto della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in un’altra categoria di punteggi e del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, o abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
  3. curricula formativo e professionale:
    1. nel curricula formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
    2. in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di promozione della ricerca scientifica. Nel curricula sono valutate, altresì, l’idoneità nazionale o provinciale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto ordinamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi pubblici;
    3. il punteggio attribuito dalla commissione esaminatrice deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali; la motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione esaminatrice.

Art. 10 (Equiparazione dei servizi)

(1) Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi pubblici, i seguenti servizi sono equiparati al servizio a tempo determinato:

  1. il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari;
  2. il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti e assegnisti presso gli istituti o le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia;
  3. il servizio dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti.

(2) I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, di cui all'Art. 22 (della abrogata legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi pubblici disciplinati dal presente regolamento per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Art. 11 (Valutazione dell’attività svolta in base a rapporti convenzionali)

(1) L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie o del Ministero della Salute in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo pieno. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

(2) All'attività espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modifiche, è attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale, ridotto del 20 per cento.

Art. 12 (Valutazione di servizi e titoli equiparabili)

(1) I servizi prestati e i titoli acquisiti presso le strutture di seguito elencate sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'ospedale Galliera di Genova, l'ospedale dell'Ordine Mauriziano, l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d'interesse sanitario, del Ministro della Salute, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le strutture sanitarie complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria, le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a 250, le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a 300.

(2) I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

(3) Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

(4) Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore/collaboratrice presso le farmacie comunali o municipalizzate.

Art. 13 (Servizio prestato all'estero)

(1) Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il corrispondente servizio a tempo indeterminato prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modifiche.

(2) Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modifiche, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

Art. 14 (Prova scritta)

(1) Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati e delle candidate per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario.

(2) Ammessi i candidati e le candidate nei locali degli esami, il presidente o la presidente della commissione fa procedere all'appello nominale e, previo accertamento dell’identità personale dei presenti, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Quindi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare ad uno o una dei candidati, il tema da svolgere o il questionario da compilare.

(3) Durante lo svolgimento della prova scritta, le candidate e i candidati non possono comunicare tra loro né verbalmente né per iscritto, o mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice per motivi attinenti alle modalità di svolgimento dell’esame.

(4) Alle candidate e ai candidati viene fornita carta recante il timbro del competente comprensorio sanitario e la firma di un membro della commissione. L'uso di carta diversa comporta la nullità della relativa prova.

(5) Alle candidate e ai candidati sono consegnate anche due buste, una grande ed una piccola, e un foglietto bianco.

(6) Ogni candidata e candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al o alla presidente della commissione. Il o la presidente della commissione, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta - in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa - la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

(7) Sono esclusi dal concorso pubblico - previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata - i candidati e le candidate che risultino in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

(8) Nel caso in cui risultasse che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione dal concorso pubblico è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

(9) Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami almeno uno dei membri della commissione ed il segretario; tale adempimento deve constare espressamente dai verbali del concorso pubblico.

(10) Durante la prova scritta e fino alla consegna dell'elaborato, le candidate e i candidati non possono uscire dai locali degli esami, che devono essere efficacemente vigilati.

(11) La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove può avvalersi del personale messo a disposizione dal competente comprensorio sanitario, scelto tra i propri dipendenti.

Art. 15 (Adempimenti della commissione)

(1) I plichi della prova scritta sono tenuti in custodia dal segretario della commissione esaminatrice e sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame degli elaborati.

(2) Man mano che si procede all’apertura delle buste grandi, il o la presidente appone su ciascuna di esse un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato al suo interno e sulla busta piccola acclusa.

(3) Tale numero viene su un apposito elenco, dove andrà registrato il voto corrispondente assegnato al singolo elaborato.

(4) La commissione procede man mano alla lettura collegiale di ciascun elaborato, alla sua valutazione e all’attribuzione del relativo punteggio, che è immediatamente riportato nell’elenco di cui al comma 3.

(5) Solo dopo aver valutato tutti gli elaborati e registrato il relativo punteggio, la commissione procede all'apertura delle buste piccole. Il numero segnato sulla busta è riportato sul foglietto interno contenente le generalità del singolo candidato e della singola candidata.

(6) Alle candidate e ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e orale è data comunicazione con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

Art. 16 (Prova pratica)

(1) L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall'Art. 18

(2) Nei giorni fissati per la prova pratica e immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione esaminatrice ne stabilisce le modalità e i contenuti. Nel caso in cui decida di far effettuare a tutti i candidati e le candidate la stessa prova, la commissione esaminatrice deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta e far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.

(3) La commissione esaminatrice mette a disposizione dei candidati e delle candidate gli apparecchi e i materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.

(4) La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice, previa identificazione dei candidati e delle candidate.

Art. 17 (Prova orale)

(1) L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dall'Art. 18.

(2) La prova orale, che deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i candidati e le candidate, si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione, in una sala aperta al pubblico.

Art. 18 (Valutazione delle prove d’esame)

(1) Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento in ciascuna prova di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

(2) Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Art. 19 (Verbali del concorso)

(1) Di ogni seduta della commissione esaminatrice il segretario redige processo verbale, dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso pubblico.

(2) La commissione esaminatrice, alla presenza di tutti i componenti, procede:

  1. all'esame e alla valutazione degli elaborati della prova scritta;
  2. alla predisposizione e all’effettuazione delle prove pratiche nonché alla valutazione delle stesse;
  3. all'espletamento delle prove orali e alla valutazione delle stesse;
  4. alla valutazione dei titoli;
  5. alla formulazione della graduatoria di merito delle candidate e dei candidati idonei.

(3) I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun componente della commissione.

(4) Ciascun componente della commissione, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso pubblico, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso pubblico ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione esaminatrice. Eventuali osservazioni da parte di candidate o candidati inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto da allegarsi al verbale.

(5) Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

(6) Qualora la commissione si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in una relazione da allegare agli atti del concorso pubblico.

Art. 20 (Graduatoria generale)

(1) La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e il voto complessivo riportato nelle prove d'esame. Quest’ultimo è costituito dalla somma risultante dalla media aritmetica dei voti conseguiti nelle prove scritta, pratica e orale.

(2) La commissione, al termine della procedura concorsuale, formula la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dai singoli candidati e candidate, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.

(3) La commissione apre esclusivamente i plichi contenenti le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici rese dalle candidate e dai candidati idonei. Alle candidate e ai candidati dichiarati non idonei i plichi di cui sopra vengono restituiti senza essere aperti.

(4) Sono esclusi dalla graduatoria i candidati e le candidate che non hanno prodotto la documentazione di cui al comma 3 in plico chiuso.

(5) Al termine della procedura concorsuale i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso pubblico, sono trasmessi al competente comprensorio sanitario.

(6) Il Direttore ovvero la Direttrice del competente comprensorio sanitario, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso pubblico, approva i lavori della commissione esaminatrice e i risultati del concorso.

(7) Nel provvedimento di cui al comma 6 sono riportati i nominativi dei vincitori del concorso pubblico senza alcun riferimento al gruppo linguistico di appartenenza o aggregazione.

(8) La graduatoria approvata dal Direttore ovvero dalla Direttrice del competente comprensorio sanitario, è immediatamente efficace.

(9) La graduatoria di merito e la nomina dei vincitori sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Art. 21 (Conferimento dei posti)

(1) Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso pubblico, le candidate e i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e appartenenti o aggregati al gruppo linguistico per il quale è stato bandito il concorso pubblico.

(2) Si applicano, per quanto compatibili, anche le disposizioni di cui all'Art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Il Direttore o la Direttrice del competente comprensorio sanitario, verificata la sussistenza di tutti i requisiti, stipula i contratti individuali di lavoro con le vincitrici e i vincitori del concorso pubblico.

Art. 22 (Validità della graduatoria)

(1) La graduatoria, distinta per gruppo linguistico, ha validità biennale dalla data della sua approvazione.

Art. 23 (Requisiti e prove d’esame per profili specifici)

(1) I requisiti specifici di ammissione, le prove d’esame e l’attribuzione del punteggio di ogni singolo profilo professionale sono stabiliti dai seguenti allegati:

  1. medico: allegato A;
  2. odontoiatra: allegato B;
  3. veterinario/veterinaria: allegato C;
  4. farmacista: allegato D;
  5. biologo/biologa: allegato E;
  6. chimico/chimica: allegato F;
  7. fisico/fisica: allegato G;
  8. psicologo/psicologa: allegato H.

Art. 24 (Norme di rinvio)

(1) Per quanto riguarda i servizi equipollenti e le scuole equipollenti si rinvia a quanto disciplinato dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, e successive modifiche, mentre per quanto riguarda le discipline affini si rinvia a quanto disciplinato dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998, e successive modifiche.

Art. 25 (Abrogazione di norme)

Art. 26 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato A

 

Profilo professionale: Medico

1. Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso pubblico sono i seguenti:

  1. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
  2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico;
  3. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.

2. Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono le seguenti:

  1. prova scritta:
    relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso pubblico o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  2. prova pratica:
    1. tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso pubblico;
    2. per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice;
    3. la prova pratica deve essere illustrata schematicamente per iscritto;
  3. prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso pubblico nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

3. Punteggio

1. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  1. 80 punti per le prove d'esame;
  2. 20 punti per i titoli.

2. I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

  1. prova scritta: 30 punti;
  2. prova pratica: 30 punti;
  3. prova orale: 20 punti.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  1. titoli di carriera: 10 punti;
  2. titoli accademici e di studio: 3 punti;
  3. pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
  4. curricula formativo e professionale: 4 punti.

Titoli di carriera

1) servizio di ruolo prestato presso le aziende sanitarie e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente regolamento:

  1. servizio prestato con specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 1 punto per anno;
  2. servizio prestato senza specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 0,50 punti per anno;
  3. servizio prestato in una disciplina affine: punteggi di cui sopra, ridotti del 25 per cento;
  4. servizio prestato in altra disciplina: punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;
  5. servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno: punteggi di cui sopra, aumentati del 20 per cento;

2) servizio di ruolo prestato nel relativo profilo professionale presso pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti: 0,50 punti per anno.

Titoli accademici e di studio

1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico: 1 punto;

2) specializzazione in una disciplina affine: 0,50 punti;

3) specializzazione in un’altra disciplina: 0,25 punti;

4) altre specializzazioni di ciascun gruppo sono valutate con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;

5) altre lauree oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso pubblico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: 0,50 punti per ognuna, fino ad un massimo di 1 punto;

6) non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito specifico d’ammissione;

7) la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e successive modifiche, anche se fatta valere come requisito d’ammissione al concorso pubblico, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione, per la sola durata legale del corso;

8) per la valutazione di pubblicazioni, titoli scientifici e curricula formativo e professionale, si applicano i criteri di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

 

Allegato B

 

Profilo professionale: Odontoiatra

1. Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso pubblico sono i seguenti:

  1. diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché diploma di laurea in medicina e chirurgia per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra;
  2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico;
  3. iscrizione all'albo dell'ordine degli odontoiatri.

2. La specializzazione fatta valere come titolo legittimante l'esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell'ammissione al concorso pubblico.

2. Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono le seguenti:

  1. prova scritta:
    relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso pubblico o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  2. prova pratica:
    1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso pubblico;
    2. la prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
  3. prova orale:
    materie inerenti alla disciplina a concorso pubblico nonché compiti connessi alla funzione da conferire.

3. Punteggio

1. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  1. 80 punti per le prove d'esame;
  2. 20 punti per i titoli.

2. I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

  1. prova scritta: 30 punti;
  2. prova pratica: 30 punti;
  3. prova orale: 20 punti.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  1. titoli di carriera: 10 punti;
  2. titoli accademici e di studio: 3 punti;
  3. pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
  4. curricula formativo e professionale: 4 punti.

Titoli di carriera

1) servizio di ruolo prestato presso le aziende sanitarie e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente regolamento:

  1. servizio prestato con specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 1 punto per anno;
  2. servizio prestato senza specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 0,50 punti per anno;
  3. servizio prestato in una disciplina affine: i punteggi di cui sopra, ridotti del 25 per cento;
  4. servizio prestato in altra disciplina; i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;
  5. servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno: i punteggi di cui sopra, aumentati del 20 per cento;

2) servizio di ruolo prestato nel relativo profilo professionale presso pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti: 0,50 punti per anno.

Titoli accademici e di studio

1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico: 1 punto;

2) specializzazione in una disciplina affine: 0,50 punti;

3) specializzazione in un’altra disciplina: 0,25 punti;

4) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;

5) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso pubblico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: 0,50 punti per ognuna, fino ad un massimo di 1 punto;

6) non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito specifico d’ammissione;

7) per la valutazione di pubblicazioni, titoli scientifici e curricula formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'articolo 9 del presente regolamento.

 

Allegato C

 

Profilo professionale: Veterinario/Veterinaria

1. Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso pubblico sono i seguenti:

  1. diploma di laurea in medicina veterinaria;
  2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico;
  3. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici veterinari.

2. Prove d'esame

1) Le prove d'esame sono le seguenti:

  1. prova scritta:
    relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso pubblico o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  2. prova pratica:
    1. tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso pubblico;
    2. la prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
  3. prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso pubblico nonché compiti connessi alla funzione da conferire.

3. Punteggio

1. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  1. 80 punti per le prove d'esame;
  2. 20 punti per i titoli.

2. I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

  1. prova scritta: 30 punti;
  2. prova pratica: 30 punti;
  3. prova orale: 20 punti.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  1. titoli di carriera: 10 punti;
  2. titoli accademici e di studio: 3 punti;
  3. pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
  4. curricula formativo e professionale: 4 punti.

Titoli di carriera

1) servizio di ruolo prestato presso le aziende sanitarie e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 12 e 13:

  1. servizio prestato con specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 1 punto per anno;
  2. servizio prestato senza specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 0,50 punti per anno;
  3. servizio prestato in una disciplina affine: i punteggi di cui sopra, ridotti del 25 per cento;
  4. servizio prestato in altra disciplina: i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;
  5. servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno: i punteggi di cui sopra, aumentati del 20 per cento;

2) servizio di ruolo prestato nel relativo profilo professionale presso pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti: 0,50 punti per anno.

Titoli accademici e di studio

1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico: 1 punto;

2) specializzazione in una disciplina affine: 0,50 punti;

3) specializzazione in un’altra disciplina: 0,25 punti;

4) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;

5) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso pubblico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: 0,50 punti per ognuna, fino ad un massimo di 1 punto;

6) non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito specifico d’ammissione;

7) per la valutazione di pubblicazioni, titoli scientifici e curricula formativo e professionale, si applicano i criteri di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

 

Allegato D

 

Profilo professionale: Farmacista

1. Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso pubblico sono i seguenti:

  1. diploma di laurea in farmacia o laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche;
  2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico;
  3. iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti.

2. Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono le seguenti:

  1. prova scritta:
    svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
  2. prova pratica:
    1. tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso pubblico;
    2. la prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
  3. prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso pubblico nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

3. Punteggio

1. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  1. 80 punti per le prove d'esame;
  2. 20 punti per i titoli.

2. I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

  1. prova scritta: 30 punti;
  2. prova pratica: 30 punti;
  3. prova orale: 20 punti.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  1. titoli di carriera: 10 punti;
  2. titoli accademici e di studio: 3 punti;
  3. pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
  4. curricula formativo e professionale: 4 punti.

Titoli di carriera

1) servizio di ruolo prestato presso le aziende sanitarie e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 12 e 13:

  1. servizio prestato con specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 1 punto per anno;
  2. servizio prestato senza specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 0,50 punti per anno;
  3. servizio prestato in una disciplina affine: i punteggi di cui sopra, ridotti del 25 per cento;
  4. servizio prestato in altra disciplina: i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;
  5. servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno: i punteggi di cui sopra, aumentati del 20 per cento;

2) servizio di ruolo prestato alle dipendenze presso farmacie comunali o municipalizzate, valutato come segue:

  1. come direttore/direttrice: 1 punto per anno;
  2. come collaboratore/collaboratrice: 0,50 punti per anno;

3) servizio di ruolo prestato alle dipendenze nel relativo profilo professionale presso pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti: 0,50 punti per anno.

Titoli accademici e di studio

1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico: 1 punto;

2) specializzazione in una disciplina affine: 0,50 punti;

3) specializzazione in altra disciplina: 0,25 punti;

4) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punti di cui sopra, ridotti del 50 per cento;

5) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso pubblico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: 0,50 punti per ognuna, fino ad un massimo di 1 punto;

6) non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito specifico d’ammissione;

7) per la valutazione di pubblicazioni, titoli scientifici e curricula formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'articolo 9 del presente regolamento.

 

Allegato E

 

Profilo professionale: Biologo/Biologa

1. Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso pubblico sono i seguenti:

  1. diploma di laurea in scienze biologiche;
  2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico;
  3. iscrizione all'albo dell'ordine dei biologi.

2. Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono le seguenti:

  1. prova scritta:
    svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso pubblico e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  2. prova pratica:
    1. esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso pubblico, con relazione scritta sul procedimento seguito;
  3. prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso pubblico nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

3. Punteggio

1. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  1. 80 punti per le prove d'esame;
  2. 20 punti per i titoli.

2. I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

  1. prova scritta: 30 punti;
  2. prova pratica: 30 punti;
  3. prova orale: 20 punti.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  1. titoli di carriera: 10 punti;
  2. titoli accademici e di studio: 3 punti;
  3. pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
  4. curricula formativo e professionale: 4 punti.

Titoli di carriera

1) servizio di ruolo prestato presso le aziende sanitarie e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente regolamento:

  1. servizio prestato con specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 1 punto per anno;
  2. servizio prestato senza specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 0,50 punti per anno;
  3. servizio prestato in una disciplina affine: i punteggi di cui sopra, ridotti del 25 per cento;
  4. servizio prestato in altra disciplina: i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;
  5. servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno; i punteggi di cui sopra, aumentati del 20 per cento;

2) servizio di ruolo prestato alle dipendenze nel relativo profilo professionale presso pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti: 0,50 punti per anno.

Titoli accademici e di studio

1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico: 1 punto;

2) specializzazione in una disciplina affine: 0,50 punti;

3) specializzazione in un’altra disciplina: 0,25 punti;

4) altre specializzazioni di ciascun gruppo: i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;

5) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso pubblico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: 0,50 punti per ognuna, fino ad un massimo di 1 punto;

6) non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito specifico d’ammissione;

7) per la valutazione di pubblicazioni, titoli scientifici e curricula formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'articolo 9 del presente regolamento.

 

Allegato F

 

Profilo professionale: Chimico/Chimica

1. Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso pubblico sono i seguenti:

  1. diploma di laurea in chimica;
  2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico;
  3. iscrizione all'albo dell'ordine dei chimici.

2. Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono le seguenti:

  1. prova scritta:
    svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso pubblico e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  2. prova pratica:
    esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso pubblico, con relazione scritta sul procedimento seguito;
  3. prova orale:
    sulle materie inerenti alla disciplina a concorso pubblico nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

3. Punteggio

1. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  1. 80 punti per le prove d'esame;
  2. 20 punti per i titoli.

2. I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

  1. prova scritta: 30 punti;
  2. prova pratica: 30 punti;
  3. prova orale: 20 punti.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  1. titoli di carriera: 10 punti;
  2. titoli accademici e di studio: 3 punti;
  3. pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
  4. curricula formativo e professionale: 4 punti.

Titoli di carriera

1) Servizio di ruolo prestato presso le aziende sanitarie e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 12 e 13:

  1. servizio prestato con specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 1 punto per anno;
  2. servizio prestato senza specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 0,50 punti per anno;
  3. servizio prestato in una disciplina affine: i punteggi di cui sopra, ridotti del 25 per cento;
  4. servizio prestato in altra disciplina; i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;
  5. servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno: i punteggi di cui sopra, aumentati del 20 per cento;

2) servizio di ruolo prestato alle dipendenze nel relativo profilo professionale presso pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti: 0,50 punti per anno.

Titoli accademici e di studio

1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico: 1 punto;

2) specializzazione in una disciplina affine: 0,50 punti;

3) specializzazione in un’altra disciplina: 0,25 punti;

4) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;

5) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso pubblico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: 0,50 punti per ognuna, fino ad un massimo di 1 punto;

6) non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito specifico d’ammissione;

7) per la valutazione di pubblicazioni, titoli scientifici e curricula formativo e professionale, si applicano i criteri di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

 

Allegato G

 

Profilo professionale: Fisico/Fisica

1. Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso pubblico sono i seguenti:

  1. diploma di laurea in fisica;
  2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico;
  3. iscrizione all'albo dell'ordine dei fisici.

2. Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono le seguenti:

  1. prova scritta:
    svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso pubblico e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  2. prova pratica:
    esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso pubblico, con relazione scritta sul procedimento seguito;
  3. prova orale:
    materie inerenti alla disciplina a concorso pubblico nonché compiti connessi alla funzione da conferire.

3. Punteggio

1. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  1. 80 punti per le prove d'esame;
  2. 20 punti per i titoli.

2. I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

  1. prova scritta: 30 punti;
  2. prova pratica: 30 punti;
  3. prova orale: 20 punti.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  1. titoli di carriera: 10 punti;
  2. titoli accademici e di studio: 3 punti;
  3. pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
  4. curricula formativo e professionale: 4 punti.

Titoli di carriera

1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze presso le Aziende Sanitarie e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 12 e 13:

  1. servizio prestato con specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 1 punto per anno;
  2. servizio prestato senza specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 0,50 punti per anno;
  3. servizio prestato in una disciplina affine: i punteggi di cui sopra, ridotti del 25 per cento;
  4. servizio prestato in altra disciplina: i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;
  5. servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno: i punteggi di cui sopra, aumentati del 20 per cento;

2) servizio di ruolo prestato alle dipendenze nel profilo professionale presso pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti: 0,50 punti per anno.

Titoli accademici e di studio

1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico: 1 punto;

2) specializzazione in una disciplina affine: 0,50 punti;

3) specializzazione in altra disciplina: 0,25 punti;

4) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;

5) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso pubblico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: 0,50 punti per ognuna, fino ad un massimo di 1 punto;

6) non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito specifico d’ammissione;

7) per la valutazione di pubblicazioni, titoli scientifici e curricula formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'articolo 9 del presente regolamento; nell'ambito del curricula va valutata l'iscrizione nell'elenco nazionale degli esperti qualificati con 0,25 punti quale componente del punteggio globale.

 

Allegato H

 

Profilo professionale: Psicologo/Psicologa

1. Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso pubblico sono i seguenti:

  1. diploma di laurea in psicologia;
  2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico;
  3. iscrizione all'albo dell'ordine degli psicologi.

2. Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono le seguenti:

  1. prova scritta:
    impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  2. prova pratica:
    1. esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero esame dei risultati di testi diagnostici e diagnosi psicologica;
    2. la prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
  3. prova orale:
    materie inerenti alla disciplina a concorso pubblico nonché compiti connessi alla funzione da conferire.

3. Punteggio

1. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

  1. 80 punti per le prove d'esame;
  2. 20 punti per i titoli.

2. I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

  1. prova scritta: 30 punti;
  2. prova pratica: 30 punti;
  3. prova orale: 20 punti.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  1. titoli di carriera: 10 punti;
  2. titoli accademici e di studio: 3 punti;
  3. pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
  4. curricula formativo e professionale: 4 punti.

Titoli di carriera

1) servizio di ruolo prestato presso le aziende sanitarie e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 12 e 13:

  1. servizio prestato con specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 1 punto per anno;
  2. servizio prestato senza specializzazione nel profilo professionale e nella disciplina del posto messo a concorso pubblico: 0,50 punti per anno;
  3. servizio prestato in una disciplina affine: i punteggi di cui sopra, ridotti del 25 per cento;
  4. servizio prestato in un’altra disciplina: i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;
  5. servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno: i punteggi di cui sopra, aumentati del 20 per cento;

2) servizio di ruolo prestato alle dipendenze nel relativo profilo professionale presso pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti: 0,50 punti per anno.

Titoli accademici e di studio

1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico: 1 punto;

2) specializzazione in una disciplina affine: 0,50 punti;

3) specializzazione in altra disciplina: 0,25 punti;

4) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;

5) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso pubblico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: 0,50 punti per ognuna, fino ad un massimo di 1 punto;

6) non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito specifico d’ammissione;

7) per la valutazione di pubblicazioni, titoli scientifici e curricula formativo e professionale, si applicano i criteri di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Requisiti generali)
ActionActionArt. 3 (Bando di concorso)
ActionActionArt. 4 (Domanda di ammissione)
ActionActionArt. 5 (Non ammissione al concorso)
ActionActionArt. 6 (Nomina della commissione esaminatrice)
ActionActionArt. 7 (Svolgimento delle prove)
ActionActionArt. 8 (Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice)
ActionActionArt. 9 (Criteri di valutazione dei titoli)
ActionActionArt. 10 (Equiparazione dei servizi)
ActionActionArt. 11 (Valutazione dell’attività svolta in base a rapporti convenzionali)
ActionActionArt. 12 (Valutazione di servizi e titoli equiparabili)
ActionActionArt. 13 (Servizio prestato all'estero)
ActionActionArt. 14 (Prova scritta)
ActionActionArt. 15 (Adempimenti della commissione)
ActionActionArt. 16 (Prova pratica)
ActionActionArt. 17 (Prova orale)
ActionActionArt. 18 (Valutazione delle prove d’esame)
ActionActionArt. 19 (Verbali del concorso)
ActionActionArt. 20 (Graduatoria generale)
ActionActionArt. 21 (Conferimento dei posti)
ActionActionArt. 22 (Validità della graduatoria)
ActionActionArt. 23 (Requisiti e prove d’esame per profili specifici)
ActionActionArt. 24 (Norme di rinvio)
ActionActionArt. 25 (Abrogazione di norme)
ActionActionArt. 26 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato C
ActionActionAllegato D
ActionActionAllegato E
ActionActionAllegato F
ActionActionAllegato G
ActionActionAllegato H
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico