(1) Il Direttore ovvero la Direttrice del competente comprensorio sanitario, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, nomina la commissione esaminatrice, che è composta da tre membri - uno dei quali designato dall’Assessore provinciale alla Sanità - scelti fra:
- dirigenti sanitari con incarico di direttore, appartenenti al profilo professionale e della disciplina oggetto del concorso pubblico;
- dirigenti sanitari con incarico di direttore, appartenenti al profilo professionale di una scuola equipollente di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, e successive modifiche, o di una disciplina affine di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998, e successive modifiche;
- dirigenti sanitari del profilo professionale e della disciplina oggetto del concorso pubblico, in possesso di un’anzianità di servizio complessiva di almeno dieci anni;
- dirigenti sanitari appartenenti al profilo professionale di una scuola equipollente di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, e successive modifiche, o di una disciplina affine di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998, e successive modifiche, in possesso di un’anzianità di servizio complessiva di almeno dieci anni.
(2) La funzione di presidente è assunta da uno dei componenti.
(3) Funge da segretario un impiegato amministrativo o un’impiegata amministrativa con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(4) Per ogni componente della commissione esaminatrice è nominato un supplente.
(5) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nella Provincia autonoma di Bolzano e riferita all'ambito territoriale del singolo comprensorio sanitario, oppure, per quanto riguarda i servizi aziendali, all'ambito territoriale provinciale. Uno dei tre membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.
(6) In caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 1, l'Assessore o Assessora provinciale alla Sanità può derogare alle norme sulla consistenza dei gruppi linguistici.
(7) Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere costituito da donne, salva motivata impossibilità.
(8) Per la misura e i criteri di attribuzione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni nonché per il rimborso delle spese di viaggio e trasferta e per l’accesso al servizio di mensa si applicano le disposizioni della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e successive modifiche.