(1) I plichi della prova scritta sono tenuti in custodia dal segretario della commissione esaminatrice e sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame degli elaborati.
(2) Man mano che si procede all’apertura delle buste grandi, il o la presidente appone su ciascuna di esse un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato al suo interno e sulla busta piccola acclusa.
(3) Tale numero viene su un apposito elenco, dove andrà registrato il voto corrispondente assegnato al singolo elaborato.
(4) La commissione procede man mano alla lettura collegiale di ciascun elaborato, alla sua valutazione e all’attribuzione del relativo punteggio, che è immediatamente riportato nell’elenco di cui al comma 3.
(5) Solo dopo aver valutato tutti gli elaborati e registrato il relativo punteggio, la commissione procede all'apertura delle buste piccole. Il numero segnato sulla busta è riportato sul foglietto interno contenente le generalità del singolo candidato e della singola candidata.
(6) Alle candidate e ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e orale è data comunicazione con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.