In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

l') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 341)
Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dell’area medica e medico veterinaria e dell’area della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 12 novembre 2013, n. 46

Art. 14 (Prova scritta)

(1) Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati e delle candidate per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario.

(2) Ammessi i candidati e le candidate nei locali degli esami, il presidente o la presidente della commissione fa procedere all'appello nominale e, previo accertamento dell’identità personale dei presenti, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Quindi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare ad uno o una dei candidati, il tema da svolgere o il questionario da compilare.

(3) Durante lo svolgimento della prova scritta, le candidate e i candidati non possono comunicare tra loro né verbalmente né per iscritto, o mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice per motivi attinenti alle modalità di svolgimento dell’esame.

(4) Alle candidate e ai candidati viene fornita carta recante il timbro del competente comprensorio sanitario e la firma di un membro della commissione. L'uso di carta diversa comporta la nullità della relativa prova.

(5) Alle candidate e ai candidati sono consegnate anche due buste, una grande ed una piccola, e un foglietto bianco.

(6) Ogni candidata e candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al o alla presidente della commissione. Il o la presidente della commissione, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta - in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa - la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

(7) Sono esclusi dal concorso pubblico - previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata - i candidati e le candidate che risultino in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

(8) Nel caso in cui risultasse che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione dal concorso pubblico è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

(9) Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami almeno uno dei membri della commissione ed il segretario; tale adempimento deve constare espressamente dai verbali del concorso pubblico.

(10) Durante la prova scritta e fino alla consegna dell'elaborato, le candidate e i candidati non possono uscire dai locali degli esami, che devono essere efficacemente vigilati.

(11) La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove può avvalersi del personale messo a disposizione dal competente comprensorio sanitario, scelto tra i propri dipendenti.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Requisiti generali)
ActionActionArt. 3 (Bando di concorso)
ActionActionArt. 4 (Domanda di ammissione)
ActionActionArt. 5 (Non ammissione al concorso)
ActionActionArt. 6 (Nomina della commissione esaminatrice)
ActionActionArt. 7 (Svolgimento delle prove)
ActionActionArt. 8 (Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice)
ActionActionArt. 9 (Criteri di valutazione dei titoli)
ActionActionArt. 10 (Equiparazione dei servizi)
ActionActionArt. 11 (Valutazione dell’attività svolta in base a rapporti convenzionali)
ActionActionArt. 12 (Valutazione di servizi e titoli equiparabili)
ActionActionArt. 13 (Servizio prestato all'estero)
ActionActionArt. 14 (Prova scritta)
ActionActionArt. 15 (Adempimenti della commissione)
ActionActionArt. 16 (Prova pratica)
ActionActionArt. 17 (Prova orale)
ActionActionArt. 18 (Valutazione delle prove d’esame)
ActionActionArt. 19 (Verbali del concorso)
ActionActionArt. 20 (Graduatoria generale)
ActionActionArt. 21 (Conferimento dei posti)
ActionActionArt. 22 (Validità della graduatoria)
ActionActionArt. 23 (Requisiti e prove d’esame per profili specifici)
ActionActionArt. 24 (Norme di rinvio)
ActionActionArt. 25 (Abrogazione di norme)
ActionActionArt. 26 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato C
ActionActionAllegato D
ActionActionAllegato E
ActionActionAllegato F
ActionActionAllegato G
ActionActionAllegato H
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico