(1) I servizi prestati e i titoli acquisiti presso le strutture di seguito elencate sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'ospedale Galliera di Genova, l'ospedale dell'Ordine Mauriziano, l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d'interesse sanitario, del Ministro della Salute, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le strutture sanitarie complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria, le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a 250, le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a 300.
(2) I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
(3) Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
(4) Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore/collaboratrice presso le farmacie comunali o municipalizzate.