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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 14 ottobre 2013, n. 1524
Approvazione dei criteri e modalità per il finanziamento delle attività svolte dal Comitato per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, istituito nell'azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (modificata con delibera n. 1418 del 25.11.2014)

Allegato A

Criteri e modalità per il finanziamento delle attività svolte dal Comitato per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, istituito nell’azienda sanitaria (art. 22/bis della L.P. 5 marzo 2001, n. 7, in forma vigente).

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri e modalità disciplinano, ai sensi dell’articolo 22/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominata „legge“), il finanziamento delle attività svolte dal Comitato per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, istituito nell’azienda sanitaria.

2. Si tratta di attività, che sono considerate servizi ai sensi della decisione della Commissione europea C (2011) 9380 del 20 dicembre 2011.

Articolo 2
Beneficiario

1. Beneficiario ai sensi di questo regolamento è il Comitato per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, istituito nell’azienda sanitaria cioè l’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.

Articolo 3
Progetti, iniziative, manifestazioni e misure ammesse al finanziamento

1. Ammesse al finanziamento sono progetti, iniziative, manifestazioni e misure volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 50 del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002 e dall’articolo 15 del contratto collettivo di comparto del 7 aprile 2005. In particolare:

a) formulare piani di azioni positive a favore dei lavoratori e delle lavoratrici e misure atte a raggiungere la loro parità;

b) esprimere parere preventivo, su richiesta del Direttore Generale, sugli atti d’interesse generale riguardanti il personale come ad es. le politiche, il regolamento e la gestione del personale sia sotto il profilo della promozione e realizzazione delle pari opportunità che della pari dignità delle persone, secondo la normativa vigente;

c) formulare proposte in ordine a criteri e modalità per i seguenti ambiti: accesso al lavoro, progressione lavorativa, figure professionali, attribuzione alle strutture, mobilità, mansioni, formazione ed aggiornamento professionale, orari d lavoro del personale, orari di apertura al pubblico, provvedimenti per la conciliazione famiglia e lavoro e per altre sfere rilevanti per la condizione delle donne;

d) promuovere iniziative volte a dare attuazione alle risoluzioni e direttive della UE per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali dei singoli e per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di rapporti corretti;

e) valutare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione sul posto di lavoro diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte in merito;

f) collaborare con il comitato tecnico per la formazione professionale per la programma-zione e l’aggiornamento del per-sonale nei Comprensori sanitari;

g) promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare le condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell’Azienda sanitaria;

h) valutare gli effetti delle iniziative assunte dall’amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;

i) relazionare almeno una volta all’anno al “Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la condizione femminile”, all’Amministrazione del Comprensorio sanitario, all’Assessorato alla sanità ed alle Organizzazioni sindacali sulle proprie attività e programmi, sulle condizioni oggettive in cui si trovano i lavoratori e le lavoratrici e sulla valutazione di cui alla lettera h);

j) pubblicizzare periodicamente tra le lavoratori e lavoratrici dell’Azienda sanitaria il lavoro svolto ed i risultati ottenuti;

k) assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o normative derivanti da accordi sindacali.

Articolo 4
Presentazione domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento informale deve essere consegnata all’Ufficio personale sanitario. Dal 01/01/2014 entro il 31 marzo dell’anno di competenza.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- come preventivo e come previsione delle attività programmate per l’anno in corso, il programma annuale dell’anno di competenza, approvato dall’Azienda sanitaria;

- dichiarazione, che per i progetti, le iniziative, le manifestazioni e le misure ammesse al finanziamento, non sono state e non verranno chiesti all’Amministrazione provinciale altri contributi o finanziamenti;

- dichiarazione inerente la posizione IVA;

- dichiarazione inerente la ritenuta del (4%) relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 28 e successive modifiche;

- eventuale ulteriore documenta-zione/informazione ritenuta necessaria dall’Amministrazione provinciale.

3. Le domande incomplete o non presentate entro il termine fissato, sono archiviate d’ufficio.

Articolo 5
Spese riconosciute

1. Vengono riconosciute tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione dei progetti, delle iniziative, delle manifestazioni e delle misure ammesse al finanziamento ritenute imprescindibili e corrispondenti ad un'adeguata misura.

2. I compensi per relatori e relatrici, moderatori e moderatrici, direttori e direttrici esterni in seminari, convegni, conferenze, corsi di formazione, ecc., con eventuali spese logistico-techniche, e per supervisione, purché previsti, non possono superare i massimali prefissati dalla vigente normativa provinciale.

3. Le spese di vitto, alloggio e viaggio verranno rimborsati secondo le norme vigenti per i dipendenti provinciali al momento della presentazione della domanda.

Articolo 6
Spese non ammesse

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo e dichiarata detraibile dalle imposte da parte del beneficiario,

b) interessi di mora, multe, spese di rappresentanza quali offerte, omaggi e similari,

c) ogni altra spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti o che non possa essere supportata da adeguata documentazione.

Articolo 7
Entità del finanziamento

1. Il programma annuale pervenuto insieme con la domanda di finanziamento viene presentato alla Giunta Provinciale per l’approvazione. Nello stesso momento vengono approvati dalla Giunta Provinciale le spese ivi indicate, nel limite delle spese autorizzate con legge provinciale per l’anno di competenza sull’unità previsionale di base 10155 “Interventi per le pari opportunità in ambito sanitario” e dei stanziamenti sul capitolo 10155.00 “Assegnazione all’Azienda sanitaria di parte corrente del fondo sanitario provinciale per il finanziamento del comitato per le pari opportunità”.

2. Le spese così approvate vengono finanziate interamente, al netto di un eventuale finanziamento proprio.

Articolo 8
Vincoli del finanziamento

1. Il finanziamento concesso per l’anno in corso non può essere utilizzato nell’anno successivo.

2. Il finanziamento può essere utilizzato esclusivamente per i progetti, le iniziative, le manifestazioni e le misure per le quali è stato richiesto ed assegnato.

3. Il finanziamento non può essere impegnato a copertura di qualsiasi altro tipo di spesa.

4. Il finanziamento non è cumulabile con contributi o finanziamenti previsti per le stesse spese della stessa iniziativa o misura.

Articolo 9
Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione avviene dietro la presentazione di un apposita domanda informale, corredata dalla relativa documentazione (programma annuale e fotocopie delle fatture).

2. I mezzi finanziari che vengono assegnati al comitato per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, istituito nell’Azienda sanitaria cioè all’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, sono vincolati e non possono usati dall’Azienda per altri scopi.

3. Alla domanda va inoltre allegata la dichiarazione inerente la ritenuta d’acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IHRES), ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella che risulta dalla domanda presentata, il contributo viene ridotto d’ufficio

5. Eventuali importi ricevuti illegittimamente, sono da restituire alla Provincia da parte dell’Azienda Sanitaria, inclusi gli interessi legali maturati.

Articolo 10
Controlli

1 Il competente Ufficio provinciale effettua i controlli previsti dall’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, prendendo visione della documentazione contabile in originale e verificando la corrispondenza e la regolarità delle spese effettivamente sostenute rispetto a quelle dichiarate nella domanda.

Articolo 11
Norma transitoria

1. I presenti criteri e modalità si applicano anche alle domande di finanziamento che sono state presentate per gli anni precedenti, e che non sono ancora state liquidate.

Articolo 12
Entrata in vigore

1. I presenti criteri e modalità entrano in vigore il primo giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

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