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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 30 settembre 2013, n. 1414
Criteri per il rimborso delle spese sostenute da persone con disabilità per l’acquisto e l’applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali

...omissis...

1. di approvare i criteri di cui all’allegato A finalizzati al rimborso delle spese sostenute dalle persone con disabilità per l’acquisto e l’applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali;

2. per la concessione dei contributi di cui all’articolo 15, comma 2, della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, trova applicazione il decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, concernente “Regolamento relativo al rilevamento unificato di reddito e patrimonio”;

3. di revocare la deliberazione n. 556 del 15 aprile 2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

ALLEGATO A

CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA PERSONE CON DISABILITÀ PER L’ACQUISTO E L’APPLICAZIONE DI PROTESI ED ORTESI ORTODONTICHE E MAXILLO-FACCIALI

1. Finalità

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, la Provincia può rimborsare, in tutto o in parte, gli oneri a carico delle persone con disabilità in ambito maxillo-facciale, per l’acquisto o l’applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali, se ritenute necessarie, per modificare, a fini riabilitativi, l’anatomia e la funzione dell’apparato boccale e fonatorio sia per la fonazione che per la masticazione e la digestione.

2. Campo d’applicazione

Le misure di rimborso interessano i seguenti casi:

2.1 malformazioni congenite cranio-maxillo-facciali con gravi alterazioni funzionali comprendenti:

a) labiopalatoschisi con i relativi trattamenti ortodontico-protesici in fase di crescita;

b) esiti di labiopalatoschisi in età adulta, compresi i trattamenti ortodontico-protesici fino all’età di 30 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda;

c) sindrome di Pierre-Robin: trattamenti in fase di crescita ed esiti in età adulta fino all’età di 30 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda;

d) disostosi cranio-facciali (sindrome di Apert, sindrome di Crouzon, sindrome di Pfeiffer, sindrome di Saethre-Chotzen, sindrome di Treacher-Collins, sindrome di Goldenhar);

e) iperteleorbitismo;

f) sindromi del I e II arco branchiale (microsomia emifacciale);

g) persone con sindrome di Down con indice di necessità al trattamento ortodontico IOTN di 4 e 5 (IOTN Index of Treatment Need sec. Brook e Shaw);

h) ipodonzia estesa (mancanza di almeno otto denti) con grave deficit funzionale; sono esclusi dal calcolo dei denti mancanti i denti del giudizio;

i) amelogenesi imperfetta estesa che coinvolga almeno il 50 percento degli elementi dentari;

2.2 patologie post-traumatiche che portano ad un deficit funzionale dell’apparato stomatognatico: esiti di fratture cranio-maxillo-facciali con perdita di elementi dentari ed indicazione alla riabilitazione protesica. La riabilitazione protesica deve essere principalmente volta a ripristinare la situazione occlusale precedente al trauma. L’eventuale utilizzo di fixture implantari è consentito in caso di perdita traumatica di elementi sani in settori ad elevata valenza estetica. L’evento traumatico non deve essere anteriore a due anni dalla data della richiesta e il contributo viene concesso una sola volta.

Sono esclusi i pazienti e le pazienti in età pediatrica che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della presentazione della domanda, per i quali possono essere previsti trattamenti ortodontici correttivi finalizzati ad eventuali correzioni correlate all’evento traumatico.

Sono inoltre esclusi i trattamenti ortodontici atti a correggere malocclusioni dento-scheletriche o affollamenti dentali precedenti al trauma. Successivamente potrà essere prevista una riabilitazione protesica secondo le disposizioni vigenti per le pazienti e i pazienti adulti;

2.3 riabilitazione funzionale dell’apparato stomatognatico in pazienti affetti da patologia neoplastica in ambito cervico-maxillo-facciale, quali:

a) pazienti che hanno subito una resezione delle basi ossee maxillo-facciali, affetti da patologia tumorale maligna o benigna con grave compromissione funzionale della masticazione.

b) pazienti sottoposti a trattamenti chemioradioterapici per neoplasie in ambito cervico-maxillo-facciale con lesioni secondarie dentarie e parodontali, perdita di elementi dentari e necrosi ossee;

2.4 malattie rare di cui al decreto del Ministero della Sanità 18 maggio 2001, n. 279, che comportano una grave compromissione funzionale dell’apparato stomatognatico.

3. Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

3.1 Per ciascun tipo di trattamento, prima dell’acquisto o dell’applicazione della protesi o dell’ortesi, deve essere presentata all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominata Azienda, una domanda distinta di finanziamento.

3.2 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) prescrizione del medico specialista in chirurgia maxillo-facciale o in odontoiatria odontostomatologia dell’Azienda, dipendente o convenzionato, con esatta indicazione di una delle patologie di cui al punto 2;

b) almeno due preventivi di spesa dettagliati con relativa diagnosi e durata del trattamento;

c) documentazione attestante il traumatismo facciale o l’intervento per patologia neoplastica in ambito maxillo-facciale, per coloro che hanno subito un trauma o un intervento chirurgico.

4. Spese ammesse

Vengono rimborsate le spese relative all’acquisto e all’applicazione delle protesi e delle ortesi ortodontiche e maxillo-facciali, purché previamente autorizzate dall’Azienda.

L’importo complessivo fatturato deve essere di almeno 200,00 Euro.

5. Valutazione

5.1 Conformemente alle indicazioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, è una prestazione di primo livello.

5.2 Ai fini del rilevamento e della determinazione del reddito e patrimonio familiare e dei relativi componenti familiari si applicano in particolare le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, integrate dalle disposizioni sulla valutazione del patrimonio di cui ai commi successivi.

5.3 Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare di base di cui all’articolo 12 del citato decreto n. 2/2011.

5.4 Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del citato decreto n. 2/2011.

5.5 Il patrimonio del nucleo familiare è valutato nella misura del 20% sino ad un importo di 50.000,00 Euro e nella misura del 50% per l’importo eccedente.

6. Calcolo del rimborso

6.1 Per la concessione del rimborso, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 8.

6.2 Il rimborso spetta nella misura del 100% sull’importo inferiore dei preventivi di cui alla lettera b) del punto 3.2 dei presenti criteri qualora il relativo nucleo familiare disponga di un valore della situazione economica fino a 5, e decresce in modo lineare fino al 30% di tale importo, in presenza di un nucleo familiare con un valore della situazione economica pari a 8.

6.3 Per la concessione del rimborso, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 8.

7. Verifica

La verifica della protesi od ortesi ortodontica o maxillo-facciale è eseguita dal medico prescrittore prima della liquidazione del contributo.

8. Liquidazione del contributo

8.1 Il rendiconto per la liquidazione del contributo deve essere presentato entro tre anni dall’autorizzazione all’acquisto. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del diritto al contributo concesso, salvo casi particolari motivati dal medico curante.

8.2 Al rendiconto devono essere allegati l’originale della fattura, nonché la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

La data della fattura deve essere successiva a quella dell’autorizzazione dell’Azienda.

Tutti i documenti devono essere emessi a nome della persona beneficiaria del contributo.

8.3 Ai fini del rimborso delle prestazioni fruite all’estero, alla relativa fattura o nota onoraria, qualora non redatta in lingua italiana, tedesca o inglese, deve essere allegata una traduzione dei contenuti fondamentali (descrizione della prestazione o delle prestazioni) in una delle due lingue provinciali (italiana o tedesca). Tale traduzione può essere effettuata dalla stessa persona interessata mediante dichiarazione di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure da un traduttore qualificato o una traduttrice qualificata o ancora da uno studio di traduzioni professionale.

9. Competenze

Ai rimborsi provvede l’Azienda con i fondi assegnati annualmente dalla Provincia, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

10. Ricorsi

Contro il provvedimento di diniego dell’Azienda è ammesso ricorso, da presentarsi alla Commissione di cui all’articolo 33, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del diniego.

11. Disposizioni generali

Per quanto non disciplinato dai presenti criteri ed in quanto compatibile con essi, si applica il decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige provvede alla rilevazione della spesa e presenta una relazione annuale alla Ripartizione Sanità.

 

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