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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 14 maggio 2001, n. 1492
Riconoscimento del servizio di “mediazione familiare” quale servizio sociale da garantire ai cittadini del territorio provinciale

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Definizione della mediazione familiare:

a) La mediazione familiare consiste in un processo in cui un terzo, neutrale e qualificato, viene sollecitato dalle parti per fronteggiare la riorganizzazione resa necessaria dalla separazione, nel rispetto del quadro legale esistente;

b) Il ruolo del mediatore è quello di portare i membri della coppia a trovare un accordo durevole e mutualmente accettabile, tenendo conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quello dei figli, in uno spirito di corresponsabilità ed uguaglianza dei ruoli genitoriali.

c) Le parti in conflitto a seguito della crisi del loro rapporto vengono aiutate e sollecitate da un terzo, cui esse volontariamente si sono rivolte, a trovare in se stesse le risorse per superare la crisi, prendendo coscienza del permanere del proprio ruolo genitoriale, che li fa rimanere comunque coppia di genitori, anche se non piú reciprocamente partner, e quindi proiettati a perseguire la realizzazione dello scopo comune, il benessere dei figli.

d) il processo di mediazione si svolge conformemente ai seguenti principi:

1. Il mediatore è imparziale nei suoi rapporti con le parti;

2. Il mediatore è neutrale per quanto riguarda l’esito del procedimento di mediazione;

3. Il mediatore rispetta i punti di vista delle parti e tutela la loro uguaglianza nel corso della negoziazione;

4. Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione alle parti;

5. Le condizioni nelle quali si svolge la mediazione familiare devono garantire il rispetto della vita privata;

6. Le discussioni che hanno avuto luogo durante la mediazione sono confidenziali e non possono essere ulteriormente utilizzate senza il consenso delle parti o nei casi consentiti dalla legge nazionale;

7. Il mediatore deve informare le parti della possibilità che essi hanno di ricorrere ai consulenti matrimoniali o ad altre forme di consulenza per l’eventuale composizione dei problemi coniugali o familiari;

8. Il mediatore mira in maniera particolare al benessere e all’interesse superiore del minore, incoraggia i genitori a concentrarsi sui suoi bisogni e ricorda loro la fondamentale responsabilità concernente il benessere dei figli e la necessità di ascoltare le loro esigenze;

9. Il mediatore può fornire informazioni legali di massima, ma dovrà, se del caso, informare le parti circa la possibilità di consultare un avvocato od altro professionista competente.