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In vigore al: 08/03/2016

l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 161)
Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3

1)
Pubblicata nel B.U. 24 settembre 2013, n. 39.

Art. 1 Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, stimate in 600,00 euro per il 2013, in 1.200,00 euro per il 2014 ed in 2.000,00 euro a decorrere dal 2015, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 110.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, è inserito il seguente comma:

“3/bis. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 3, stimate in 650.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 110.”

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, è inserito il seguente comma:

“4/bis. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 4, stimate in 1.050.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2013, si provvede con la corrispondente minore spesa per contributi alle suddette strutture (unità previsionale di base 09205).”

(4) Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, sono inseriti i seguenti commi 5/bis e 5/ter:

“5/bis. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 13-bis dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, stimate in 1.496.000,00 euro per il 2013, in 1.870.000,00 euro per il 2014, in 2.618.000,00 euro per il 2015 ed in 3.366.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote IRAP di cui all’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 114.

(5/ter) I buoni per la conciliazione famiglia e lavoro di cui al comma 13-ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono emessi nella misura massima annua di 2000 unità. Alla copertura della relativa minore entrata, stimata in 1.788.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote IRAP di cui all’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 114.”

(5) Dopo il comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, è inserito il seguente comma:

“6/bis. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 6, stimate in 400.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sono conseguentemente iscritte a decorrere dall’anno 2013 nello stanziamento di entrata disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 110.”

(6) Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, stimati in 2.300.000,00 euro, si provvede con lo stanziamento di spesa disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 12100.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3, “Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, 'Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci’ e di altre leggi provinciali”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 3.000.000,00 euro, si provvede con gli stanziamenti di spesa disposti in bilancio provinciale 2013 sull’unità previsionale di base 08200. Le somme occorrenti sono prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste dal bilancio corrente con le modalità indicate all’articolo 20 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.”

Art. 3 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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