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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 2 settembre 2013, n. 1301
Approvazione dell'accordo sulle misure di contenimento delle spese correnti della Provincia, degli enti strumentali della stessa e dei comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.P. n. 22 del 2012 (Legge finanziaria 2013)

L’articolo 10, comma 1, della legge finanziaria provinciale per l’anno 2013 ( L.P. n. 22 del 2012) prevede misure per la riduzione dei costi atti a garantire, a regime, risparmi di spesa fino ad un massimo dello 0,5 % delle spese correnti del bilancio provinciale del 2013.

Tali misure riguardano la Provincia, gli enti dipendenti dalla stessa, comprese le comunità comprensoriali, nonché i comuni. Le relative misure devono essere concordate con il Consiglio dei Comuni, ove interessato, nonché con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative entro il 31 maggio 2013. Entro tale termine non era possibile raggiungere un accordo. Ciò non comporta che tale accordo non possa essere raggiunto anche successivamente.

L’allegato accordo è stato raggiunto con il consenso del Consiglio dei Comuni e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 28.8.2013 e comprende prime misure per la riduzione delle spese correnti. Ai sensi della succitata disposizione del comma 1 dell’articolo 10 il risparmio dello 0,5 % delle spese correnti del bilancio provinciale deve essere raggiunto solo in sede d’applicazione delle misure relative a regime. Tale obiettivo non deve essere pertanto raggiunto ai sensi della predetta disposizione nel corso dell’attuale esercizio finanziario ma solamente in sede di piena applicazione delle misure stesse. In tale obiettivo di risparmio sono compresi anche i risparmi che saranno raggiunti dai comuni, e le comunità comprensoriali e dagli enti strumentali della Provincia.

Nell’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali è stato preso atto del fatto che la Pubblica Amministrazione ha già raggiunto un sensibile contenimento delle spese correnti in virtù del mancato rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per effetto della legge provinciale 23.12.2010, n. 15, e che, pertanto, altre misure di contenimento delle spese correnti vadano individuate prevalentemente al di fuori della spesa per stipendi.

Al riguardo viene considerato necessario che nelle ulteriori misure di contenimento delle spese correnti saranno presi in considerazione fin dall’inizio della contrattazione relativa anche le spese correnti degli enti strumentali e delle società in-house della Provincia.

Sulla base delle suesposte considerazioni viene ritenuto opportuno e necessario, di approvare l’accordo raggiunto d’intesa c on il Consiglio dei comuni, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 28.8.2013, e di stabilire le relative prime misure per la riduzione delle spese correnti.

Tutto ciò premesso la Giunta provinciale ad unanimità di voti legalmente espressi

Delibera:

1. E’ approvato l’allegato accordo riguardante misure di contenimento delle spese correnti della Provincia, degli enti strumentali e dei comuni.

2. Di c oncordare, d’intesa c on il Consiglio dei Comuni, in quanto interessato, nonché con le organizzazioni sindacali altre misure di contenimento delle spese correnti della Provincia, degli enti strumentali, dei comuni comprese le comunità comprensoriali, e delle società in-house della Provincia.

3. Sulla base dell’accordo di cui al punto 1 vengono stabilite le seguenti misure di riduzione dei costi:

3.1. Riduzione temporanea del compenso per lavoro straordinario:

Per il periodo dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2014 la disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 90 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 e del comma 1 dell’articolo 13 del contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale 17 settembre 2003 è sostituita dalla seguente:

“La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile maturato per classe e non oltre il decimo scatto del livello retributivo di inquadramento, compresa l’indennità integrativa speciale, per il coefficiente 160.

Ai fini della determinazione della misura del normale compenso orario di cui all’articolo 90, comma 3, del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 si tiene conto anche dell’indennità di funzione attribuita con l’incarico dirigenziale, salvo il rispetto dei seguenti limiti:

a) compenso orario massimo spettante per livello retributivo: fino a 10 scatti;

b) coefficiente massimo dell’indennità di funzione calcolabile ai fini della misura complessiva del compenso orario normale: 1,7.”

3.2. Riduzione temporanea del rimborso delle spese di vitto e dell’indennità chilometrica per uso del proprio automezzo in missione:

Per il periodo dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2014 gli importi di 25,00 e 50,00 € di cui all’articolo 5, comma 1, dell’allegato 1 al contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008, come sostituito con il contratto collettivo intercompartimentale 9 aprile 2008, nonché di cui all’articolo 5, comma 1, dell’allegato 3 al testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado del 23 aprile 2003, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, dell’allegato 3 del contratto collettivo del personale medesimo 8 ottobre 2008, sono ridotti a rispettivamente 20,00 € e 40,00 €.

2. Per lo stesso periodo la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 degli allegati indicati al comma 1 è sostituita dalla seguente:

“2. Premesso che a parità di prestazioni deve essere privilegiato l’uso dei mezzi di cui al comma 1, in caso di uso del proprio automezzo compete per ogni chilometro effettivamente percorso dell’itinerario autorizzato la seguente indennità chilometrica, arrotondata ad un cent e da adeguarsi semestralmente ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4:

a) per autovetture: il ventisette per cento del prezzo di consumo della benzina senza piombo;

b) per motocicli: il dodici per cento del prezzo di consumo della benzina senza piombo.

3. Per i percorsi su strade non asfaltate l’indennità chilometrica per uso del proprio autoveicolo è raddoppiata.

4. Ai fini dell’adeguamento di cui al comma 2 viene preso in considerazione il prezzo di consumo medio mensile accertato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il mese immediatamente precedente alla decorrenza del rispettivo semestre. In caso di riduzione del prezzo di consumo medio sotto 1,70 € o d’aumento sopra 1,90 € si provvede all’adeguamento in aumento o in diminuzione della percentuale del ventisette per cento rispettivamente del dodici per cento per la determinazione dell’indennità chilometrica di cui al comma 2 nella misura dell’uno per cento per ogni 5 centesimi di variazione.“

3.3. Riduzione fondo per lavoro straordinario:

Il fondo per il lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione provinciale è ridotto a decorrere dall’anno 2013 di 1,6 milioni.

Gli enti e le società indicate all’articolo 1, comma 3, dell’accordo di cui al punto 1 provvedono, a decorrere dall’anno 2014, a ridurre i fondi per lavoro straordinario del proprio personale nella misura non inferiore del trenta percento dei fondi impiegati nell’esercizio 2012.

3.4. Altre misure di risparmio:

Altre misure di contenimento delle spese correnti ed i relativi risparmi per l’anno 2013 sono individuati e stimati nell’allegata tabella ai numeri 4 a 8, compresi gli effetti per l’anno 2014.

4. La presente deliberazione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

 

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