(1) Il titolo della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituito: “Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali”.
(2) L'alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituita:
“1. Al fine di promuovere e agevolare, nel rispetto della tutela ambientale, la ricerca e una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali, possono essere realizzate le seguenti iniziative:”
(3) L’articolo 7 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituito:
“Art. 7
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, e per la predisposizione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, l'amministrazione provinciale può inoltre assumere a proprio carico gli oneri relativi all’esecuzione e alla pubblicazione di studi, ricerche, progetti e programmi comunitari, convegni, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e pubblicitarie, partecipazioni a fiere e mostre, avvalendosi all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di enti, società, centri di ricerca o sperimentali ed esperti operanti nel settore.”
(4) Sono abrogati la lettera c) del comma 1, i commi 2 e 3 dell’articolo 1, nonché gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e successive modifiche.