(1) L’Art. 7/bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7/bis (Infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti)
1. L’installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche sono soggette ad autorizzazione del comune, rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale e previo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, che comprende anche i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali comunque competenti.)
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente e, per conoscenza, all’Agenzia provinciale per l’ambiente. La determinazione del comune sulla domanda deve essere notificata al richiedente non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal comune o dall’Agenzia provinciale per l’ambiente. Scaduto tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego o il parere negativo dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi. Con regolamento di esecuzione sono dettate ulteriori disposizioni sul procedimento di autorizzazione e procedure di autorizzazione semplificate per determinate tipologie di impianti e modifiche.
3. La realizzazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti non comporta modifica della zonizzazione prevista negli strumenti di pianificazione.
4. È istituito il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, che raccoglie informazioni su siti, dati radioelettrici e relativi gestori.
5. Ai fini della pianificazione e del coordinamento i gestori presentano ai comuni competenti e all’Agenzia provinciale per l’ambiente i dati delle infrastrutture e dei relativi bacini d’utenza previsti per l’anno successivo. Norme di dettaglio sono stabilite nel regolamento di esecuzione.
6. II titolare delI’autorizzazione deve concedere a terzi, dietro equo compenso, l’uso comune del sito per servizi di comunicazione; deve altresì demolire le infrastrutture non autorizzate e gli impianti non utilizzati. In caso di mancata demolizione di tali infrastrutture ed impianti entro il termine stabilito mediante apposita ordinanza dal comune, il comune procede d’ufficio addebitando le relative spese al proprietario delle infrastrutture e degli impianti. I titolari di diritti reali e i gestori sono obbligati in solido con il proprietario al pagamento delle spese di demolizione.
7. Le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche possono essere realizzate anche dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite enti provinciali o imprese private, nonché dai comuni e dalle comunità comprensoriali.”
(2) I commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, sono così sostituiti:
“1. La Giunta provinciale può concedere contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online con [sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, con] testata giornalistica registrata presso il tribunale di Bolzano. Le emittenti rispettivamente i portali informativi online devono vantare una propria forza lavoro di almeno due collaboratori con contratto a tempo indeterminato. Devono altresì essere titolari di una concessione statale per le trasmissioni ovvero essere riconosciuti quale fornitori di contenuti. 3)
2. La Giunta provinciale stabilisce con propria delibera i criteri qualitativi di accesso e i criteri e le modalità per la concessione del contributo. Il contributo non può superare la misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute. Il contributo prende in considerazione in modo particolare anche il fatturato dell’azienda e il numero dei collaboratori. Il medesimo richiedente non può ottenere allo stesso tempo un contributo per trasmissioni radio, trasmissioni televisive e per il portale informativo online.”
(3) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, le parole: “un’agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina” sono sostituite dalle parole: “un’agenzia di stampa con sede e redazione di un servizio locale di lingua tedesca o ladina nel territorio provinciale, la cui produzione e distribuzione avvenga prevalentemente in Alto Adige”.
(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Per il finanziamento dei contributi previsti da questa legge i relativi mezzi finanziari sono messi a disposizione dal rispettivo bilancio provinciale. Per l’anno dell’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale può mettere a disposizione un importo massimo di un milione di euro.”