(1) I commi 1, 2 e 4 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sono così sostituiti:
“1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, svolto su aree date in concessione o in forma itinerante, è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata inizio attività (SCIA) con la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, e alla presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva. A decorrere dall'anno 2014 o da un altro termine che può essere fissato dalla Giunta provinciale se ritenuto necessario la presentazione deve essere rinnovata entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di rilascio della concessione o della presentazione della SCIA.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è svolto da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo su posteggi dati in concessione dal competente comune nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.
4. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali o cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.”
(2) Il comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
“4. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni. La concessione del posteggio decade per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a due mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o assistenza a persona convivente invalida o portatrice di grave handicap o partecipazione ad altra manifestazione mercatale, guasto o incidente al proprio automezzo o causa di morte del titolare. Non è considerato mancato utilizzo l'assenza nei giorni in cui sia eventualmente prevista la facoltatività della presenza e comunque nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonché nelle quattro settimane di ferie che possono essere suddivise al massimo in due periodi."
(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente comma:
"5/bis. Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di quattro concessioni di posteggio nella medesima fiera o mercato. Tale limite è elevato a sei se il mercato o la fiera ha più di 100 posteggi.”
(4) Il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
"4. La concessione del posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 19. La concessione è revocata e la SCIA ritirata nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui all’articolo 18, comma 1, salvo regolarizzazione della posizione entro sei mesi. Fino all’eventuale regolarizzazione la concessione e la SCIA sono sospese e devono essere depositate presso l’autorità comunale di competenza.”
(5) Alla fine del comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: "Le autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono convertite d'ufficio in SCIA dal comune nel quale il titolare ha la residenza o la sede legale in occasione della presentazione – anche in caso di subingresso – del DURC per il rinnovo annuale della validità delle autorizzazioni."
(6) Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunta la seguente lettera:
“c) sull’area storica di Piazza delle Erbe di Bolzano nell’ambito di un apposito regolamento approvato dal consiglio comunale. Nell’intento di preservare la tipicità storica ed il particolare valore architettonico e turistico di Piazza delle Erbe, il regolamento stabilisce in particolare:
- le aree ed il numero dei posteggi;
- la durata delle concessioni che non può essere inferiore a sette anni;
- la specifica attività di commercio ed eventualmente di somministrazione relativamente ad ogni singolo posteggio;
- le varie tipologie merceologiche, assicurando la prevalenza della merceologia storica “frutta e verdura” e la presenza esclusiva – su qualche posteggio – di prodotti agricoli locali di qualità garantita;
- la dimensione, l’estetica, i materiali e l’illuminazione dei banchi di vendita, salvaguardando strettamente la storicità del mercato;
- le procedure di assegnazione tese innanzitutto a valorizzare contenuto e aspetto storico del mercato;
- il regolamento potrà attribuire – anche per una sola parte dei posteggi – un punteggio particolare a cooperative o associazioni specializzate nella produzione e/o commercializzazione di prodotti agricoli con il marchio di qualità “Alto Adige” o “Gallo rosso” o ad aziende con esse convenzionate;
- le norme per l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 22 nel caso di mancato utilizzo del posteggio per più di due mesi all’anno e di violazioni delle prescrizioni del regolamento, anche in materia di estetica e pulizia.”