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In vigore al: 08/03/2016

j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

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Art. 4 (Modifica del Capo IV della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) La rubrica del capo IV della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita: “Zone residenziali”.

(2) L’articolo 35 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 35 (Zone residenziali)

1. Nei piani urbanistici le zone destinate all’edilizia residenziale sono dimensionate secondo il fabbisogno residenziale risultante dalle previsioni dello sviluppo decennale della popolazione residente, in considerazione delle direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e degli obiettivi di sviluppo territoriale e socioeconomico del comune. Tutte le misure di pianificazione perseguono gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di dare la priorità all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente. Le zone sono da perimetrare in forma omogenea, compatta e chiusa ed i parametri urbanistici da fissare nel piano urbanistico comunale sono da determinare in rapporto al circostante contesto urbanistico. Nelle singole zone la densità edilizia non può essere inferiore ad 1,30 metri cubi per metro quadrato ed il coefficiente di utilizzo deve raggiungere lo 0,8 della densità edilizia massima prevista per la singola zona. La cubatura ammissibile nella zona è determinata includendo gli edifici esistenti a prescindere dalla data della loro realizzazione. Gli edifici esistenti vincolano le superfici pertinenziali, in base all’indice di densità edilizia vigente al momento del rilascio della nuova concessione edilizia, a prescindere dal frazionamento del lotto originario o dell’alienazione di parti dello stesso.

2. Qualora la densità edilizia superi i 3,50 metri cubi per metro quadrato deve essere redatto un piano di attuazione o di recupero.”

(3) L'articolo 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 36 (Zone residenziali di espansione)

1. Sono considerate zone residenziali di espansione le zone che vengono destinate a scopo residenziale, ma che non vengono individuate come zone residenziali di completamento oppure zone di recupero o zone di riqualificazione urbanistica.”

(4) Dopo l'articolo 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 36/bis (Zone residenziali di completamento)

1. Sono considerate zone residenziali di completamento per le quali non è prescritta la cessione della quota destinata all'edilizia abitativa agevolata secondo l’articolo 37, comma 1, quelle zone destinate a scopo residenziale ove la densità edilizia attribuita alla zona ai sensi dell’articolo 35, comma 1, risulti già sfruttata al 70 per cento ed almeno la metà della cubatura ivi esistente abbia la destinazione di cui all’articolo 75, comma 2, lettere a) e g).

2. Zone di completamento esistenti possono essere ampliate in deroga al comma 1 tramite inclusione di aree contigue non o parzialmente edificate a condizione che il proprietario dei terreni si assuma, in sostituzione della cessione a favore dell’edilizia abitativa agevolata di cui all’articolo 37, comma 1, una prestazione a favore del comune dell’ammontare pari al 30 per cento del valore stimato per terreni edificabili, anche in forma di aree sostitutive per il valore corrispondente.

3. La cubatura sulle aree di cui al comma 2 è riservata alla costruzione di alloggi convenzionati ai sensi dell'articolo 79. La previsione delle aree nel piano urbanistico comunale è subordinata ad un previo atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 79, che deve garantire l’obbligo di convenzionamento, anche se l’intera cubatura ammissibile non viene realizzata contestualmente.”

(5) L'articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 37 (Piani di attuazione per le zone di espansione)

1. Per le zone di espansione deve essere predisposto, prima del rilascio di concessioni edilizie, un piano di attuazione. Nell'ambito di tale piano il 60 per cento della volumetria, rispettivamente il 55 per cento, deve essere destinato all'edilizia abitativa agevolata, a seconda che il piano di attuazione venga predisposto dal comune d'ufficio ai sensi dell'articolo 41 o su iniziativa dei proprietari ai sensi del comma 2 dell'articolo 39.

2. Previo accordo con i proprietari dei terreni, nel piano di attuazione può essere riservata all'edilizia abitativa agevolata anche una quota dell'area e della cubatura superiore a quella di cui al comma 1. Se un proprietario di terreni dà l'assenso affinché almeno l'80 per cento della sua area e cubatura venga riservato all'edilizia abitativa agevolata ovvero alle abitazioni residenziali gestite da enti senza scopo di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane, la cubatura rimanente non è soggetta all'obbligo di convenzionamento ai sensi dell'articolo 27, comma 1. La convenzione tra i proprietari dei terreni e il comune può essere stipulata prima dell'avvio del procedimento finalizzato all’individuazione della zona di espansione nel piano urbanistico comunale. La quota delle aree e della cubatura eccedente quella di cui al comma 1 può essere utilizzata dal comune per la costruzione di abitazioni convenzionate per persone aventi da almeno 5 anni la residenza anagrafica nel comune e per opere di urbanizzazione secondaria.

3. La zona di espansione deve avere un’estensione sufficiente per garantire la cessione della quota per l’edilizia abitativa agevolata ai sensi del comma 1. Le abitazioni che vengono realizzate sulle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata devono essere convenzionate ai sensi dell’articolo 79. Il vincolo viene annotato nel libro fondiario, eventualmente assieme al vincolo sociale di cui all’ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di assegnazione.

4. La volumetria preesistente, anche se destinata a demolizione nel piano di attuazione, non viene considerata al fine del riparto di cui al comma 1 nell'estensione di terreno necessario per la realizzazione della volumetria secondo l'indice di densità attribuito alla zona, applicando il coefficiente di utilizzo di cui all'articolo 35. Prima dell'approvazione del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per lavori di consolidamento, di restauro o di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, compreso l'ampliamento fino a raggiungere lo sfruttamento totale, sull'area vincolata dalla volumetria preesistente, dell'indice di densità attribuito alla zona. L'area vincolata dalla volumetria preesistente è determinata, sentita la commissione edilizia comunale, con deliberazione della giunta comunale.

5. Se in una zona di espansione sono comprese aree di proprietà del comune o di altro ente pubblico o di cooperative edilizie fruenti di mutuo agevolato, la rispettiva volumetria deve essere riservata interamente all'edilizia abitativa agevolata e/o a opere di urbanizzazione secondaria, ovvero alla realizzazione di abitazioni gestite da enti senza scopo di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane. Qualora l'estensione della zona lo esiga, può essere destinata ad attività terziarie in relazione al fabbisogno della zona una quota fino al 15 per cento della suddetta volumetria.

6. Se una zona di espansione è proprietà esclusiva di uno o più enti pubblici, il comune è autorizzato a destinare fino al 40 per cento dell'area della zona di espansione all'edilizia convenzionata. L'assegnazione di tali aree è disciplinata con regolamento comunale.“

(6) L'articolo 39 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 39 (Predisposizione del piano di attuazione)

1. La predisposizione del piano di attuazione spetta al comune. In linea di principio l’incarico per nuovi piani di attuazione per zone con un’estensione superiori a 5.000 metri quadrati viene assegnato mediante concorso di progettazione.

2. È a discrezione del comune assegnare ai proprietari privati la predisposizione del piano di attuazione, qualora sussista un'iniziativa privata. L'iniziativa privata è ammessa quando vi concorrano i proprietari di tre quarti dell'area compresa nella zona di espansione. Il progetto del piano di attuazione predisposto su iniziativa privata deve essere presentato al comune.

3. I proprietari devono allegare uno schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni nonché la procura speciale ad un rappresentante comune nel procedimento.

4. Il piano approvato è notificato al rappresentante dei proprietari, il quale, per quanto riguarda le modifiche eventualmente apportate, può presentare entro 30 giorni uno schema modificato per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni e approvato dai proprietari.”

(7) L’alinea del comma 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“2. Prima del rilascio di singole concessioni edilizie il comune stipula una convenzione con i proprietari delle relative aree che preveda:”

(8) Il comma 1 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il comune può stipulare convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo. Rimangono salvi gli obblighi di legge in capo alle parti contraenti.”

(9) I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“5. Nelle zone edificabili previste oppure nei diritti edificatori costituiti allo scopo di attuare le convenzioni di cui al presente articolo si può derogare alle disposizioni di cui all’articolo 37. Qualora sia prevista la realizzazione di abitazioni, il 100 per cento della relativa cubatura è soggetta all'obbligo di convenzionamento ai sensi dell'articolo 79.

6. Le controprestazioni contrattuali del contraente devono avere un nesso di mediata causalità ed essere congrue, considerando debitamente tutte le circostanze. Per accertare la congruità deve essere acquisito il parere dell'Ufficio Estimo provinciale, il quale tra l’altro conferma che le controprestazioni non compromettono l'interesse della pubblica amministrazione. La stima deve considerare l'incremento del valore conseguente all'atto di pianificazione ed il valore economico della deroga di cui al comma 5. La stima può essere anche effettuata da parte di liberi professionisti giurati sulla base di direttive vincolanti elaborate dall’Ufficio Estimo provinciale ed approvate dalla Giunta provinciale. Il contraente deve essere proprietario maggioritario dell'immobile oggetto del contratto da almeno 5 anni, fatti salvi i casi di donazione o eredità.

7. Le aree oggetto di una convenzione urbanistica ai sensi del comma 5 vengono contrassegnate nel piano urbanistico comunale. La convenzione urbanistica e le relative varianti al piano urbanistico comunale sono approvate secondo il procedimento di cui all'articolo 19. La valutazione della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio comprende anche la verifica del rispetto dei presupposti di applicazione, degli obiettivi e dei principi di cui al presente articolo.”

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