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In vigore al: 08/03/2016

j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

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Art. 11 (Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”)

(1) L’Art. 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio

1. La Giunta provinciale nomina per la durata della legislatura le seguenti commissioni quali organi tecnici amministrativi competenti in materia di tutela del paesaggio e della natura:)

  1. Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
  2. Commissione per la tutela del paesaggio, composta da:
    1. un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale presidente;
    2. un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale vicepresidente;
    3. un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste;
    4. un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura;
    5. un rappresentante della Ripartizione provinciale Beni culturali;
    6. un rappresentante proposto dall’associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale;
    7. un esperto laureato in scienze agrarie, forestali o in ingegneria, proposto dall’associazione agricoltori più rappresentativa a livello provinciale.

2. Per ciascun componente è nominato un supplente destinato a sostituire quello effettivo in caso di assenza o di impedimento.

3. Alle riunioni della Commissione per la tutela del paesaggio, qualora questa eserciti le funzioni di cui agli articoli 8 e 12, partecipano con diritto di voto i sindaci dei comuni territorialmente interessati ovvero i loro delegati. La votazione nella Commissione avviene separatamente per ogni comune.”

(2) L’articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Individuazione dei beni da assoggettare alla tutela specifica)

1. La Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio propone i beni o complessi di beni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere da a) a e), che devono essere assoggettati a tutela specifica ai sensi della presente legge. L’iniziativa può essere promossa anche dalla Giunta provinciale, dalle comunità comprensoriali nonché da enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, sulla base di un'adeguata motivazione.

2. Il vincolo può essere proposto anche dalla giunta comunale, secondo la procedura di cui all’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

3. La proposta di vincolo della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio è pubblicata nella rete civica della Provincia e, per la durata di 30 giorni, all'albo del comune territorialmente competente. Si applica la procedura di cui al comma 2 e seguenti dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

4. Se il procedimento concerne l’individuazione dei beni paesaggistici di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), c) e d), la proposta e la decisone finale di sottoposizione a vincolo vengono comunicate ai proprietari dei fondi interessati. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario, i cui indirizzi risultano dagli atti del comune. In caso di comproprietà la comunicazione può essere indirizzata all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

5. La delibera della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio equivale ad approvazione definitiva, quando il vincolo paesaggistico proposto dalla giunta comunale, con l’esplicito accordo dei proprietari fondiari interessati, è pienamente condiviso dal consiglio comunale. In tale caso, qualora si tratti di trasformazione di bosco ed in presenza della documentazione progettuale necessaria, la Commissione può delegare la competenza per il rilascio dell’autorizzazione per il dissodamento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera i), al sindaco che decide sentita la commissione edilizia comunale.

6. Nel caso di trasformazione della destinazione da bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato o verde alpino in un’altra delle citate destinazioni, le funzioni della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sono esercitate da una commissione composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, da un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste e dal sindaco del comune territorialmente interessato.

7. Tutti gli atti del procedimento sono pubblici.”

(3) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: “di cui all’articolo 4” sono soppresse.

(4) Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: “Prima commissione per la tutela del paesaggio” sono sostituite dalle parole: “Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio”.

(5) Nel comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole “di cui all’articolo 4” sono soppresse.

(6) L’articolo 7 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Effetti dei vincoli paesistici)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di un immobile da sottoporre a vincolo, a partire dalla pubblicazione della proposta di vincolo da parte della giunta comunale o della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio nella rete civica della Provincia, indipendentemente dagli obblighi maggiori attinenti alle singole specie dei beni tutelati, non possono distruggerlo, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio all'immobile stesso e devono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere al sindaco del comune nel cui ambito i lavori devono essere eseguiti e possono iniziare a eseguirli solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione.“

(7) Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: “Prima commissione per la tutela del paesaggio” sono sostituite dalle parole: “Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio”.

(8) Nei commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell’articolo 8, nel comma 1 dell’articolo 9, nei commi 1, 10 e 11 dell’articolo 12 e nei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: “direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio” sono sostituite dalle parole: “direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio”.

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