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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 151)-
Regolamento degli esami di fine apprendistato

1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 1 (Ambito d’applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina gli esami finali per tutte le attività professionali oggetto di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, di seguito denominata ordinamento dell’apprendistato, per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.

(2) Ai sensi del presente regolamento per “parti sociali” si intendono le organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative a livello provinciale e per “esame” si intende anche l’esame di lavorante artigiano.

Art. 2 (Ammissione all’esame)

(1) Sono ammessi all’esame di fine apprendistato gli apprendisti e le apprendiste in possesso dei seguenti requisiti:

  1. hanno già terminato o terminano, entro il mese fissato per l’esame, il periodo di apprendistato indicato nell’elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato per la relativa professione;
  2. hanno concluso con esito positivo la scuola professionale e
  3. hanno concluso, se prevista, la formazione formale in luoghi di apprendimento al di fuori della scuola professionale ai sensi dell’articolo 6, comma 1 dell’ordinamento dell’appren-distato.

(2) È altresì ammesso all’esame per l’acquisizione di una qualifica professionale chi è in possesso dell’attestato di uno specifico corso di formazione professionale triennale o quadriennale ed ha successivamente svolto, nella rispettiva professione, un periodo di pratica professionale di almeno dodici mesi in un’azienda.

(3) È ammesso all’esame per l’acquisizione di un diploma professionale chi è in possesso dell’attestato di uno specifico corso di formazione professionale triennale ed ha successivamente svolto, nella rispettiva professione, un periodo di pratica professionale di almeno 18 mesi in un’azienda, o chi è in possesso dell’attestato di uno specifico corso professionale quadriennale e ha successivamente svolto, nella rispettiva professione, un periodo di pratica professionale di almeno dodici mesi in un’azienda.

(4) I periodi di pratica professionale inferiori a due mesi non sono computabili nel calcolo dei dodici o 18 mesi previsti.

(5) I candidati e le candidate devono presentare la domanda di ammissione all’esame almeno 45 giorni prima dell’inizio degli esami alla direzione della scuola professionale competente.

(6) Il direttore/La direttice della scuola professionale decide sull’ammissione all’esame sulla base della documentazione prodotta e informa il candidato/la candidata. I candidati e le candidate con diagnosi funzionale o certificazione ai sensi delle disposizioni vigenti vengono informati per tempo sulle modalità previste per il loro esame ai sensi dell’articolo 6, comma 2.

(7) Nella domanda devono essere indicate le generalità del candidato/della candidata richiedente, nonché la denominazione dell’attività professionale oggetto di apprendistato per la quale si intende sostenere l’esame.

(8) I candidati e le candidate devono allegare alla domanda di ammissione:

  1. un’autodichiarazione del datore/della datrice di lavoro, dalla quale risulta che il candidato/la candidata ha terminato il periodo d’apprendistato in azienda nella relativa professione;
  2. la documentazione relativa alla formazione formale di cui all’articolo 6, comma 1, dell’ordinamento dell’apprendistato, impartita in luoghi di apprendimento al di fuori della scuola professionale.

(9) I candidati e le candidate di cui ai commi 2 e 3 devono allegare alla domanda di ammissione all’esame un’autodichiarazione relativa allo svolgimento dei dodici o 18 mesi di pratica professionale prescritti.

(10) La scuola professionale provinciale può chiedere, per l’ammissione all’esame, una cauzione dell’importo massimo di euro 200,00.

Art. 3 (Composizione della commissione d’esame)

(1) Il coordinatore/La coordinatrice dell’area formazione professionale del dipartimento competente in materia di apprendistato nomina le commissioni d’esame per le singole attività professionali oggetto di apprendistato. Tali commissioni sono distinte per i gruppi linguistici tedesco e italiano e restano in carica per un periodo massimo di cinque anni. Se l’insegnamento della scuola professionale si svolge secondo il modello scolastico paritetico, il coordinatore/la coordinatrice nomina apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino.

(2) Ogni commissione d’esame è composta da:

  1. il direttore/la direttrice di una scuola professionale o un/un’ insegnante da esso/essa designato in qualità di presidente;
  2. un/un’insegnante della relativa scuola professionale o un esperto esterno/un’esperta esterna; in caso di particolari esigenze si può cooptare un secondo/una seconda insegnante della scuola professionale oppure un altro esperto esterno/un’altra esperta esterna;
  3. un datore/una datrice di lavoro con una specifica qualifica, nominato/nominata su proposta delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
  4. un lavoratore/una lavoratrice con una specifica qualifica, nominato/nominata su proposta delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

(3) Per ogni componente della commissione è nominato un membro supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento o di incompatibilità all’esercizio della funzione. Un/Una componente della commissione si trova in una situazione di incompatibilità se ha un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con un candidato/una candidata, oppure se ha con questo/questa un rapporto di lavoro o societario.

Art. 4 (Sessioni d’esame)

(1) Il/La presidente della commissione d’esame fissa, sentiti gli altri commissari, le date delle prove d’esame e il calendario del loro svolgimento, che vengono comunicati ai candidati e alle candidate.

(2) L’esame viene fissato di regola alla fine dell’anno scolastico. Se necessario, viene fissata una seconda sessione o vengono fissate più sessioni d’esame all’anno.

(3) Il/La presidente convoca i componenti della commissione d’esame per iscritto. Qualora uno/una dei componenti fosse impos-sibilitato/impossibilitata ad intervenire o si trovasse in una situazione di incompatibilità, è tenuto/tenuta ad avvertire il/la presidente, il/la quale deve provvedere alla sua sostituzione con il rispettivo membro supplente.

(4) Qualora anche il membro supplente non fosse disponibile alla data stabilita dal/dalla presidente, il coordinatore/la coordinatrice dell’area formazione professionale del dipartimento competente in materia di apprendistato nomina, a breve termine, un altro membro supplente. Nel caso in cui si trattasse di un componente di commissione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c) o d), vengono informate le parti sociali e per la carica di supplente vengono prese in considerazione prioritariamente le persone proposte dalle parti sociali ai sensi delle suddette lettere.

(5) La commissione decide se, per particolari esigenze tecniche o didattiche, sia il caso di cooptare un secondo/una seconda insegnante della scuola professionale o un esperto/un’esperta. Questa persona è componente a pieno titolo della commissione.

(6) Nel caso di apprendisti con diagnosi funzionale o certificazione ai sensi delle disposizioni vigenti questo secondo/questa seconda insegnante è un/un’insegnante di sostegno della rispettiva scuola. Questa persona è componente a pieno titolo della commissione per i rispettivi apprendisti e apprendiste sia per la parte teorica che per quella pratica degli esami di fine apprendistato in cui sono previsti obiettivi differenziati; agli esami in cui gli obiettivi sono quelli di classe essa è invece componente della commissione d’esame unicamente per la parte teorica.

Art. 5 (Articolazione dell’esame)

(1) L’esame di fine apprendistato si compone di una prova pratica e di una prova teorica.

(2) La prova pratica si svolge secondo i seguenti criteri:

  1. il candidato/la candidata esegue un incarico di lavoro pratico o affronta una situazione lavorativa, dimostrando di possedere le seguenti competenze: analizzare, pianificare, decidere, risolvere problemi, valutare nonché eseguire incarichi di lavoro pratici;
  2. la prova pratica ha di regola una durata massima di 12 ore. L’esame può aver luogo anche in officine idonee al di fuori della scuola professionale; a tale scopo si possono stipulare apposite convenzioni con istituzioni pubbliche o aziende private idonee. Qualora la prova pratica in un’attività professionale oggetto di apprendistato dovesse comportare un rilevante impiego di materiali, si può stabilire nel programma d’esame che il candidato stesso/la candidata stessa porti con sé il materiale necessario o concorra alle spese che ne derivano alla scuola professionale. I prodotti realizzati in sede d’esame sono di proprietà del candidato/della candidata;
  3. La prova pratica può prevedere la realizzazione di un capolavoro, costituito da un manufatto tipico della relativa professione. In tal caso nel rispettivo programma d’esame sono prescritti specifici criteri; essi riguardano la durata dell’esame, che può anche superare le dodici ore, ed altre modalità concernenti la realizzazione del capolavoro.

(3) Nella prova teorica dell’esame il candidato/la candidata deve dimostrare di saper descrivere e analizzare incarichi di lavoro specifici per quella professione, dando prova di competenze tecniche, di capacità di organizzazione del lavoro nonché di competenze comunicative e linguistiche. L’accertamento delle competenze può avvenire non solo tramite il colloquio d’esame ma anche in forma scritta o grafica. La prova teorica può iniziare con una presentazione predisposta dal candidato/dalla candidata in accordo con gli insegnanti competenti.

(4) Il quadro di riferimento per entrambe le prove d’esame è l’ordinamento formativo per la rispettiva attività professionale oggetto d’apprendistato. Qualora questo non dovesse ancora essere disponibile, gli obiettivi formativi della scuola professionale per l’apprendistato, il programma didattico e il quadro formativo aziendale costituiscono il quadro di riferimento per l’esame.

Art. 6 (Svolgimento dell’esame)

(1) Nel programma d’esame di fine apprendistato per le rispettive attività professionali si stabiliscono quali competenze, abilità e conoscenze sono oggetto d’esame e di valutazione. Il programma contiene anche le direttive per l’esecuzione e descrizione del lavoro da svolgere e per la valutazione dei compiti d’esame.

(2) Nel caso di apprendiste e apprendisti con diagnosi funzionale o certificazione ai sensi delle disposizioni vigenti, in sede d’esame si applicano misure individualizzate. Nel caso di un/una apprendista con diagnosi funzionale e obiettivi didattici differenziati la commissione d’esame, su proposta dell’insegnante di sostegno della commissione, stabilisce un programma d’esame con obiettivi differenziati.

(3) Lo svolgimento delle prove scritte, grafiche o pratiche dell’esame deve essere sorvegliato da almeno un/una componente della commissione.

(4) Sull’intero svolgimento dell’esame è redatto un verbale, che viene firmato da tutti i componenti della commissione.

(5) Col consenso del candidato/della candidata la commissione può permettere di assistere all’esame anche a persone estranee.

Art. 7 (Valutazione delle prove d’esame e attestati)

(1) Si applica la seguente scala di valutazione, che prevede anche la possibilità di attribuire voti espressi con la virgola e una cifra decimale:

ottimo: 10

distinto: 9

buono: 8

discreto: 7

sufficiente: 6

insufficiente: 5

del tutto insufficiente: 4

(2) La prova pratica e la prova teorica sono valutate distintamente.

(3) L’esame si intende superato se si ottiene un voto di almeno 6 in entrambe le prove d’esame.

(4) L’esame si intende “superato con lode” se si ottiene un voto complessivo di almeno 9.

(5) Il voto complessivo è dato dalla media dei voti della prova teorica e della prova pratica. I componenti della commissione d’esame possono proporre che, tenuto conto anche dello sviluppo complessivo individuale dell’apprendista nella scuola professionale, il voto complessivo venga arrotondato per un massimo di cinque decimi al voto superiore.

(6) La commissione d’esame è regolarmente costituita se sono presenti almeno tre quarti dei suoi componenti. La commissione decide sull’esito dell’esame, con atto motivato, a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti prevale il voto del/della presidente.

(7) Ad esame ultimato i voti complessivi sono esposti all’albo della scuola professionale.

(8) Una prova d’esame superata resta valida per due anni.

(9) Gli attestati di qualifica professionale, i diplomi professionali e gli attestati relativi alle qualifiche parziali di cui all’articolo 16, commi 5 e 6 dell’ordinamento dell’apprendistato, sono firmati dall’assessore/assessora provinciale competente in materia di apprendistato.

(10) Gli attestati e diplomi di cui al comma 9 contengono le seguenti indicazioni:

  1. l’attività professionale oggetto d’apprendistato per la quale si è sostenuto l’esame;
  2. la figura professionale di riferimento prevista dalla normativa statale;
  3. il livello corrispondente previsto dal quadro europeo delle qualifiche.

Art. 8 (Esclusione dall’esame)

(1) È escluso/esclusa dall’esame il candidato/la candidata che non si presenta o si presenta con ritardo all’esame, senza un valido motivo, riconosciuto come tale dalla commissione.

(2) Il candidato/La candidata che durante l’esame si rende responsabile di comportamenti che possono disturbare il regolare svolgimento delle prove o cerca di alterare i risultati delle stesse, è escluso/esclusa dalla prosecuzione dell’esame, con provvedimento motivato della commissione.

Art. 9 (Privatisti/privatiste)

(1) Possono sostenere l’esame anche candidate e candidati privatisti. È considerato privatista chi ha assolto l’obbligo formativo e ha maturato nella relativa professione un’esperienza almeno biennale, in caso di apprendistato triennale, oppure un’esperienza almeno triennale, in caso di apprendistato quadriennale. Le persone che hanno interrotto anzitempo l’apprendistato in una professione e sono in grado di dimostrare il possesso della necessaria esperienza professionale, possono essere ammesse all’esame come privatiste per quella professione non prima di un anno dall’interruzione dell’apprendistato.

(2) Il direttore/La direttrice competente ha la facoltà di esonare in tutto o in parte il candidato/la candidata dall’obbligo di documentare il periodo minimo di pratica professionale, se quest’ultimo/ultima esibisce degli attestati che certificano l’acquisizione di competenze professionali specifiche in quella data professione che legittimano l’ammissione all’esame. Al posto dell’esperienza professionale si può far valere il possesso di una qualifica o un diploma professionale in una professione affine.

(3) Per essere ammessi all’esame le candidate e i candidati privatisti devono sostenere un esame nelle materie teoriche previste per l’ultima classe della scuola professionale. Il direttore/La direttice competente, su domanda del candidato/della candidata privatista, può disporre l’esonero parziale o totale dello stesso/della stessa dall’esame di ammissione, se in possesso di una relativa qualifica.

(4) Le candidate e i candidati privatisti devono presentare domanda di ammissione all’esame almeno 60 giorni prima della data d’inizio dell’esame alla direzione della scuola professionale competente. Nella domanda essi devono indicare i dati di cui all’articolo 2, comma 7, e attestare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 1.

(5) Il direttore/La direttrice decide sull’ammissione del candidato/della candidata sulla base della documentazione prodotta.

Art. 10 (Candidati e candidate residenti fuori provincia)

(1) I candidati e le candidate che hanno la loro residenza al di fuori della provincia di Bolzano devono indirizzare la domanda di ammissione all’esame all’Ufficio apprendistato e maestro artigiano.

(2)  L’Ufficio accerta, a) se il candidato/la candidata possiede i requisiti di cui all’Art. 2 o di cui all’articolo 9, comma 1 e, in caso affermativo, b) se una delle scuole professionali provinciali preposte all’esame dispone della ricettività e delle risorse necessarie per svolgere l’esame.

(3) L’Ufficio comunica agli interessati il risultato dell’accertamento ed eventualmente la sede d’esame assegnata.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.