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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 151)-
Regolamento degli esami di fine apprendistato

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 5 (Articolazione dell’esame)

(1) L’esame di fine apprendistato si compone di una prova pratica e di una prova teorica.

(2) La prova pratica si svolge secondo i seguenti criteri:

  1. il candidato/la candidata esegue un incarico di lavoro pratico o affronta una situazione lavorativa, dimostrando di possedere le seguenti competenze: analizzare, pianificare, decidere, risolvere problemi, valutare nonché eseguire incarichi di lavoro pratici;
  2. la prova pratica ha di regola una durata massima di 12 ore. L’esame può aver luogo anche in officine idonee al di fuori della scuola professionale; a tale scopo si possono stipulare apposite convenzioni con istituzioni pubbliche o aziende private idonee. Qualora la prova pratica in un’attività professionale oggetto di apprendistato dovesse comportare un rilevante impiego di materiali, si può stabilire nel programma d’esame che il candidato stesso/la candidata stessa porti con sé il materiale necessario o concorra alle spese che ne derivano alla scuola professionale. I prodotti realizzati in sede d’esame sono di proprietà del candidato/della candidata;
  3. La prova pratica può prevedere la realizzazione di un capolavoro, costituito da un manufatto tipico della relativa professione. In tal caso nel rispettivo programma d’esame sono prescritti specifici criteri; essi riguardano la durata dell’esame, che può anche superare le dodici ore, ed altre modalità concernenti la realizzazione del capolavoro.

(3) Nella prova teorica dell’esame il candidato/la candidata deve dimostrare di saper descrivere e analizzare incarichi di lavoro specifici per quella professione, dando prova di competenze tecniche, di capacità di organizzazione del lavoro nonché di competenze comunicative e linguistiche. L’accertamento delle competenze può avvenire non solo tramite il colloquio d’esame ma anche in forma scritta o grafica. La prova teorica può iniziare con una presentazione predisposta dal candidato/dalla candidata in accordo con gli insegnanti competenti.

(4) Il quadro di riferimento per entrambe le prove d’esame è l’ordinamento formativo per la rispettiva attività professionale oggetto d’apprendistato. Qualora questo non dovesse ancora essere disponibile, gli obiettivi formativi della scuola professionale per l’apprendistato, il programma didattico e il quadro formativo aziendale costituiscono il quadro di riferimento per l’esame.