(1) Il coordinatore/La coordinatrice dell’area formazione professionale del dipartimento competente in materia di apprendistato nomina le commissioni d’esame per le singole attività professionali oggetto di apprendistato. Tali commissioni sono distinte per i gruppi linguistici tedesco e italiano e restano in carica per un periodo massimo di cinque anni. Se l’insegnamento della scuola professionale si svolge secondo il modello scolastico paritetico, il coordinatore/la coordinatrice nomina apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino.
(2) Ogni commissione d’esame è composta da:
(3) Per ogni componente della commissione è nominato un membro supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento o di incompatibilità all’esercizio della funzione. Un/Una componente della commissione si trova in una situazione di incompatibilità se ha un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con un candidato/una candidata, oppure se ha con questo/questa un rapporto di lavoro o societario.