In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 151)-
Regolamento degli esami di fine apprendistato

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 2 (Ammissione all’esame)

(1) Sono ammessi all’esame di fine apprendistato gli apprendisti e le apprendiste in possesso dei seguenti requisiti:

  1. hanno già terminato o terminano, entro il mese fissato per l’esame, il periodo di apprendistato indicato nell’elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato per la relativa professione;
  2. hanno concluso con esito positivo la scuola professionale e
  3. hanno concluso, se prevista, la formazione formale in luoghi di apprendimento al di fuori della scuola professionale ai sensi dell’articolo 6, comma 1 dell’ordinamento dell’appren-distato.

(2) È altresì ammesso all’esame per l’acquisizione di una qualifica professionale chi è in possesso dell’attestato di uno specifico corso di formazione professionale triennale o quadriennale ed ha successivamente svolto, nella rispettiva professione, un periodo di pratica professionale di almeno dodici mesi in un’azienda.

(3) È ammesso all’esame per l’acquisizione di un diploma professionale chi è in possesso dell’attestato di uno specifico corso di formazione professionale triennale ed ha successivamente svolto, nella rispettiva professione, un periodo di pratica professionale di almeno 18 mesi in un’azienda, o chi è in possesso dell’attestato di uno specifico corso professionale quadriennale e ha successivamente svolto, nella rispettiva professione, un periodo di pratica professionale di almeno dodici mesi in un’azienda.

(4) I periodi di pratica professionale inferiori a due mesi non sono computabili nel calcolo dei dodici o 18 mesi previsti.

(5) I candidati e le candidate devono presentare la domanda di ammissione all’esame almeno 45 giorni prima dell’inizio degli esami alla direzione della scuola professionale competente.

(6) Il direttore/La direttice della scuola professionale decide sull’ammissione all’esame sulla base della documentazione prodotta e informa il candidato/la candidata. I candidati e le candidate con diagnosi funzionale o certificazione ai sensi delle disposizioni vigenti vengono informati per tempo sulle modalità previste per il loro esame ai sensi dell’articolo 6, comma 2.

(7) Nella domanda devono essere indicate le generalità del candidato/della candidata richiedente, nonché la denominazione dell’attività professionale oggetto di apprendistato per la quale si intende sostenere l’esame.

(8) I candidati e le candidate devono allegare alla domanda di ammissione:

  1. un’autodichiarazione del datore/della datrice di lavoro, dalla quale risulta che il candidato/la candidata ha terminato il periodo d’apprendistato in azienda nella relativa professione;
  2. la documentazione relativa alla formazione formale di cui all’articolo 6, comma 1, dell’ordinamento dell’apprendistato, impartita in luoghi di apprendimento al di fuori della scuola professionale.

(9) I candidati e le candidate di cui ai commi 2 e 3 devono allegare alla domanda di ammissione all’esame un’autodichiarazione relativa allo svolgimento dei dodici o 18 mesi di pratica professionale prescritti.

(10) La scuola professionale provinciale può chiedere, per l’ammissione all’esame, una cauzione dell’importo massimo di euro 200,00.