(1) Il presente regolamento disciplina gli esami finali per tutte le attività professionali oggetto di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, di seguito denominata ordinamento dell’apprendistato, per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.
(2) Ai sensi del presente regolamento per “parti sociali” si intendono le organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative a livello provinciale e per “esame” si intende anche l’esame di lavorante artigiano.