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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 13 maggio 2013, n. 696
Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata - Approvazione dello statuto (modificata con delibera n. 1872 del 09.12.2013)

Allegato

Statuto dell’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Denominazione, sede, controllo e normativa

1. L’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata, di seguito denominata Agenzia, istituita con la legge provinciale 13 giugno 2012, n. 11, con la quale è stata inserito l’articolo 62-ter della legge provinciale sull’edilizia abitativa n. 13/98, è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

2. La Giunta provinciale esplica funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell’Agenzia.

3. L’attività dell’Agenzia è regolata dalla legge provinciale istitutiva n. 11/2012, con la quale è stata inserito l’articolo 62-ter della legge provinciale sull’edilizia abitativa n. 13/98, dalle norme del presente statuto, dalle determinazioni e disposizioni regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia, nonchè dalla convenzione di cui all’articolo 62-ter, comma 5, della legge provinciale n. 13/98

4. L’Agenzia ha la sua sede in Bolzano

Articolo 2
Fini istituzionali ed attribuzioni

1. L’Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla normativa in materia ed in particolare dall’articolo 62-ter della legge provinciale sull’edilizia abitativa n. 13/98.

2. L’Agenzia – denominazione breve “AVE” (Agenzia di vigilanza sull'edilizia) – assume la funzione di Stazione unica di vigilanza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata. Essa ha il compito di accertare le contravvenzioni al vincolo sociale e di adottare i provvedimenti previsti dalle disposizioni in materia. In particolare dispone la revoca e la riduzione dell’agevolazione, richiede la restituzione degli contributi, diffida alla restituzione in pristino, irroga le sanzioni pecuniarie ed amministrative e rilascia anche le autorizzazioni in sanatoria. Per motivi di trasparenza, anche con riferimento alla certezza di diritto, ed al fine di evitare doppioni nell’attività di controllo, l’ambito e le modalità della stessa sono stabiliti e concordati in una convenzione stipulata tra l’Agenzia e la ripartizione edilizia.

3. Qualora sussistano i presupposti di cui al comma 5 dell’articolo 62-ter della legge provinciale sull’edilizia abitativa, l’Agenzia esercita anche le funzioni, i compiti ed i servizi ivi previsti. In particolare, essa accerta e contesta le contravvenzioni al vincolo dell’edilizia convenzionata ed irroga le sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni in materia.

4. L’ambito, l’oggetto e le modalità delle attività di cui al precedente comma 3, che l’Agenzia svolge in nome e per conto dei comuni, nonché il rimborso delle spese a carico dei comuni che usufruiscono i sopraccitati servizi sono disciplinati in apposite convenzioni che l’Agenzia stipulerà con i comuni. Lo schema della convenzione ed i criteri per la determinazione del rimborso delle spese sono approvati dalla Giunta provinciale.

Capo II
Organi

Articolo 3
Articolazione e nomina degli organi

1. Gli organi dell’Agenzia sono:

a) il Direttore;

b) il Comitato di indirizzo e coordinamento;

c) il Revisore dei conti.

2. Il Direttore dell’Agenzia è nominato dalla Giunta provinciale per cinque anni ed è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nelle materie inerenti ai compiti istituzionali dell’Agenzia. I compiti e la posizione giuridica ed economica del Direttore corrispondono a quelli di un dirigente, di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche

3. Il Comitato di indirizzo e coordinamento è composto

a) dal Direttore dell’Agenzia, che lo presiede,

b) dall’Assessore all’edilizia abitativa, o un suo rappresentante;

c) dall’Assessore allo sviluppo del territorio, o un suo rappresentante;

d) dal Presidente del Consiglio dei Comuni, o da un suo rappresentante;

4. Ai componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Revisore è nominato dalla Giunta provinciale per un periodo di tre anni e decade nel momento dell’approvazione del bilancio consuntivo riguardante l’ultimo anno di gestione finanziaria della sua nomina. Egli può essere scelto tra i funzionari della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio e può essere riconfermato.

Articolo 4
Scioglimento e revoca degli organi

1. La Giunta provinciale può sciogliere o revocare gli organi, in caso di gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto o quando, per qualsiasi ragione, detti organi non siano in grado di funzionare; in caso di revoca o di scioglimento la Giunta provinciale nomina una persona in qualità di commissario per l’amministrazione straordinaria dell'Agenzia.

2. L'amministrazione ordinaria deve essere ripristinata entro sei mesi dallo scioglimento o dalla revoca degli organi.

Capo III
Attribuzioni e funzioni dell’Agenzia

Articolo 5
Attribuzioni e funzioni del direttore

1. Il direttore provvede:

a) alla rappresentanza legale dell’Agenzia;

b) a convocare e presiedere le sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento e a stabilire l’ordine del giorno;

c) a proporre alla Giunta provinciale il programma triennale che definisce gli obiettivi, le priorità, le risorse ed il fabbisogno di personale dell’Agenzia, da approvarsi dalla Giunta provinciale;

d) a stipulare le convenzioni previste all’articolo 62-ter, comma 2 e 5 della legge provinciale n. 13/98, con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa e con i comuni, che usufruiscono i servizi dell’Agenzia;

e) ad adottare i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla gestione amministrativa dell’Agenzia;

f) a fissare i criteri generali per l’attribuzione di incarichi ad esperti e a stipulare i contratti e le convenzioni;

g) ad ogni ulteriore adempimento al fine del buon andamento dell’Agenzia.

2. Il Direttore esercita i compiti e le funzioni di un dirigente ai sensi delle norme di cui al capo I della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

3. Nella funzione di dirigente esercita i seguenti compiti:

a) predisposizione degli atti per le sedute del comitato di indirizzo e di coordinamento;

b) gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'Agenzia;

c) predisposizione del bilancio di previsione, dei provvedimenti di variazione e correzione del bilancio nonché del conto consuntivo e trasmissione degli atti alla Giunta provinciale per l’approvazione;

d) autorizzazione e sottoscrizione dei contratti nel rispetto delle disposizioni vigenti ;

e) sottoscrizione dei mandati di pagamento e degli ordini di incasso;

f) approvazione dei regolamenti interni per il funzionamento e la realizzazione dei compiti istituzionali e la gestione amministrativa dell’Agenzia;

g) controllo e coordinamento dell’attività dell’Agenzia e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

h) collaborazione con gli utilizzatori dei servizi dell’Agenzia.

4. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo del Direttore, le relative attribuzioni sono esercitate da un funzionario dell’Agenzia, nominato dal Direttore.

Articolo 6
Attribuzioni e funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento

1. Il Comitato di indirizzo e coordinamento valuta le scelte strategiche ed ogni questione che la presidenza pone all’ordine del giorno, e propone nuove strategie e questioni.

2. Il Comitato di indirizzo e coordinamento si riunisce su convocazione del Direttore dell’Agenzia ogniqualvolta questo lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all’anno.

3. Su specifici argomenti e per problemi particolari il Direttore ha facoltà di invitare, di volta in volta, esperti interni od esterni, ovvero rappresentanti di altre amministrazioni od istituzioni, a partecipare a titolo consultivo alle sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento.

4. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora e l’ordine del giorno della stessa, è inviato esclusivamente in via telematica, di regola sette giorni prima della data fissata e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima.

5. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell’avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

6. Le sedute del Comitato sono presiedute dal direttore dell’Agenzia o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.

7. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Comitato.

8. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale.

Articolo 7
Attribuzioni e funzionamento del Revisore dei conti

1. La gestione finanziaria dell'Agenzia è soggetta al riscontro del Revisore dei conti, che ha i seguenti compiti:

a) vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia;

b) verificare la regolarità delle scritture e operazioni contabili;

c) effettuare i riscontri di cassa;

d) redigere una relazione sul bilancio preventivo, sulle correzioni e variazioni del bilancio nonché sul rendiconto e di attestare la loro correttezza;.

Capo IV
Organizzazione

Articolo 8
Articolazione dei servizi

1. L’Agenzia è articolata in uno o più servizi strutturati in aree a funzioni omogenee.

2. Le aree sono definite dal Direttore dell’Agenzia in conformità con le indicazioni del programma di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del presente statuto.

Articolo 9
Criteri ed indirizzi per l’attività dell’Agenzia

1. Nella sua attività l’Agenzia si uniforma alle disposizioni della normativa vigente in materia di edilizia abitativa agevolata e convenzionata, e, se del caso, si avvale del servizio dell’Avvocatura della Provincia, che si fa carico dell’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione. L’Agenzia utilizza le tecnologie informatiche, standardizza e rende più celeri i procedimenti. La ripartizione Informatica crea le necessarie condizioni tecniche mettendo a disposizione il materiale software e hardware e garantendo il necessario supporto tecnico.

2. Con uno o più provvedimenti l’Agenzia disciplina, favorendo le responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i comuni aderenti e l’erogazione efficiente ed adeguata dei servizi; stabilisce la dotazione organica complessiva e la relativa formazione professionale, nonché le regole e le modalità d’accesso alle aree, in conformità con le disposizioni della normativa vigente, dei contratti collettivi di lavoro e delle determinazioni concordate con la Giunta provinciale.

3. Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l’Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei comuni, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi.

Capo V
Gestione amministrativa e contabile

Articolo 10
Esercizio finanziario, bilancio e rendiconto

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. II bilancio di previsione e il piano di attività per ciascun esercizio finanziario sono redatti entro il 30 novembre dell'anno precedente ed approvati dalla Giunta provinciale. Entro il 31 marzo successivo all’esercizio finanziario concluso sono approvati ed inoltrati alla Giunta provinciale il conto consuntivo e la relazione finale dell'anno precedente.

3. Per quanto riguarda il bilancio, il conto finanziario ed il rendiconto dell'Agenzia si applicano le norme della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche nonchè le direttive provinciali riguardanti il bilancio e la contabilità degli enti strumentali, approvati con delibera della Giunta provinciale n. 475 dd 18.02.2008 con successive modifiche. Il bilancio deve rispettare il principio del pareggio finanziario.

4. II rendiconto generale comprende il conto consuntivo finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.

5. L'avanzo o disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario deve essere tempestivamente iscritto nel bilancio di previsione del successivo esercizio.

6. Per esigenze transitorie l’Agenzia redige il primo bilancio preventivo per l’anno finanziario 2015.

Articolo 11
Patrimonio dell’Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite :

a) dai fondi messi a disposizione annualmente dalla Giunta provinciale di comune accordo con il Consiglio dei comuni. È da salvaguardare che i costi di gestione, compresi quelli per il personale, per il materiale di cancelleria nonché per il hard- e software, siano del tutto sostenuti in parti uguali dalla provincia e dai comuni. Ai fini della suddivisione dei costi non è di rilevanza, se essi siano finanziati tramite il bilancio dell’Agenzia o con mezzi messi da disposizione dal bilancio della provincia. La quota a carico dei comuni è conguagliata nell’ambito della procedura utilizzata per il finanziamento dei comuni;

b) da qualunque altro introito legalmente percepito connesso con la gestione e le finalità dell'Agenzia, compresi i rimborsi spese dai comuni di cui al Articolo 2, comma 4.

2. L'Agenzia utilizza i beni mobili ed immobili compresi gli uffici, gli arredamenti , la Hard- e la Software di base messi a disposizione dalla Provincia, che sondo necessari per l'espletamento della propria attività.

Articolo 12
Tesoreria

1. L'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria, distinto ed autonomo rispetto al servizio di tesoreria della Provincia.

2. Fermo restando il principio di cui al comma 1, il servizio di tesoreria dell’Agenzia è affidato allo stesso istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Provincia.

 

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