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f) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 71)-
Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali

1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

TITOLO I
COMMISSIONI VALANGHE

Art. 1 (Obiettivi e ambito di applicazione)

(1) Il presente titolo disciplina l’istituzione e i compiti delle commissioni valanghe nonché i compiti dei comuni e dell’amministrazione provinciale.

Art. 2 (Istituzione e nomina)

(1) I comuni possono istituire commissioni valanghe.

(2) La commissione valanghe deve essere istituita se per il rilascio del benestare all’apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è necessario l’esame da parte della commissione stessa.

(3) Per gli impianti a fune in servizio pubblico l’assessore o l’assessora provinciale per la mobilità prescrive l’istituzione di una commissione valanghe nel caso in cui l’ispettorato forestale territorialmente competente comunichi all’Ufficio provinciale Trasporti funiviari che una tratta dell’impianto a fune è da considerarsi a rischio valanghivo per mutate circostanze.

(4) La commissione valanghe è nominata dal consiglio comunale. Essa è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti che conoscono la zona e le relative condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive. Il personale della Ripartizione provinciale Foreste, se nominato componente della commissione valanghe, è posto in servizio per l’assolvimento delle relative attività.

(5) Ogni commissione valanghe nomina al suo interno il componente che la presiede e il componente che sostituisce il o la presidente. Il o la presidente della commissione valanghe è componente di diritto del centro operativo comunale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15. La commissione valanghe è commissione tecnica con funzione consultiva per il centro operativo comunale.

(6) La commissione valanghe può suddividersi in sottocommissioni che sono composte da almeno tre componenti.

Art. 3 (Compiti della commissione valanghe)

(1) La commissione valanghe analizza e valuta il pericolo valanghe. È deputata alla gestione del rischio e propone provvedimenti per ridurre il rischio valanghe. Consiglia il sindaco o la sindaca in caso di pericolo valanghe.

(2) La commissione valanghe si riunisce almeno due volte all’anno per organizzare la propria attività e per redigere la documentazione conclusiva.

(3) La commissione valanghe esamina e documenta le condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive e informa il sindaco o la sindaca in caso di pericolo valanghe per la popolazione, abitati, complessi residenziali, opere pubbliche e infrastrutture, impianti nonché aree sciabili attrezzate.

(4) La commissione valanghe consiglia il sindaco o la sindaca ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

(5) Ogni componente della commissione valanghe in caso di imminente pericolo di valanghe può proporre al sindaco o alla sindaca la chiusura totale o parziale di aree sciabili attrezzate, impianti di risalita, strade comunali e tratti della rete viaria rurale. La chiusura viene disposta o revocata senza indugio con provvedimento del sindaco o della sindaca. Le funzioni del gestore di aree sciabili attrezzate sono disciplinate dalla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14.

(6) Se un impianto di risalita si trova sul territorio di più comuni, i provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita la stazione a valle dell’impianto di risalita.

(7) Se una pista da sci si trova sul territorio di più comuni, i provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita il tratto più lungo della pista da sci.

(8) La chiusura e l’apertura di autostrade, strade statali e provinciali sono disciplinate dal codice della strada. Sono fatte salve le competenze del sindaco o della sindaca in veste di autorità locale per la protezione civile.

Art. 4 (Compiti del comune)

(1) Il comune garantisce ai componenti della commissione valanghe un’adeguata assicurazione per la responsabilità civile, di tutela legale e contro gli infortuni.

(2) Il comune corrisponde ai componenti delle commissioni valanghe i gettoni di presenza previsti dalla normativa regionale e rimborsa le spese sostenute nell’ambito dell’attività in qualità di componenti della commissione valanghe.

(3) Il comune mette a disposizione dei componenti delle commissioni valanghe mezzi, apparecchiature, materiali nonché dispositivi di protezione individuale e attrezzature d’emergenza necessari.

Art. 5 (Compiti dell’amministrazione provinciale)

(1) L’amministrazione provinciale mette a disposizione dei componenti delle commissioni valanghe, per l’esercizio della propria attività, strumenti standardizzati come reti provinciali di rilevamento, piattaforme informative, moduli e simili.

(2) L’amministrazione provinciale organizza corsi, esercitazioni, conferenze, escursioni e simili per la formazione e l’aggiornamento dei componenti delle commissioni valanghe.

Art. 6 (Contributi)

(1) Per la realizzazione di opere di prevenzione e per gli interventi di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali trova applicazione la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche.

TITOLO II
MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, UFFICIO IDROGRAFICO PROVINCIALE, AZIENDA PROVINCIALE FORESTE E DEMANIO, ESERCIZIO DELLA CACCIA NONCHÉ DISCIPLINE SPORTIVE

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“2. Il numero delle persone componenti il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, deve essere adeguato alla consistenza della popolazione e del territorio appartenente al singolo comune. Al Centro operativo comunale devono comunque appartenere il comandante del Corpo dei vigili del fuoco permanenti per il Comune di Bolzano, negli altri comuni un comandante dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e il presidente della commissione valanghe, ove istituita. Possono inoltre far parte del Centro operativo comunale anche rappresentanti degli uffici periferici dell’amministrazione provinciale nonché delle associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute. Il personale della Ripartizione provinciale Foreste è posto in servizio per l’assolvimento delle relative attività, qualora nominato membro del Centro operativo comunale. Il Centro operativo comunale di norma rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino al suo rinnovo.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“3. La ripartizione competente per la protezione antincendi e civile cura la segreteria del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile e mette a disposizione i quadri specializzati e lo staff per il loro funzionamento.”

(3) Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12/bis (Centro funzionale provinciale)

1. Presso la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile è istituito il Centro funzionale provinciale con funzioni di supporto tecnico scientifico per i servizi antincendi e per la protezione civile.

2. Nel Centro funzionale provinciale confluiscono dati di rilievo per i rischi e sistemi di monitoraggio a fini previsionali.

3. Nel Centro funzionale provinciale vengono coordinate le analisi e le valutazioni degli scenari di rischio e redatti allertamenti per la riduzione dei rischi.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“1. Calamità o situazioni di pericolo immediato sono tempestivamente segnalate dalla Centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che nel Centro situazioni provinciale garantisce un servizio continuativo per il controllo e la valutazione delle situazioni di pericolo.”

(5) Il comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“3. I funzionari delle Unioni distrettuali e dell’Unione provinciale sono eletti come da statuto e nominati dal Presidente della Provincia rispettivamente dall’assessore competente. In caso di grave violazione dei doveri d’ufficio la Giunta provinciale può revocare con deliberazione motivata le funzioni di funzionari dell’Unione provinciale e delle Unioni distrettuali.”

(6) Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“3. La Scuola provinciale antincendi può anche svolgere corsi antincendio e di protezione civile e corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalle leggi vigenti in materia.”

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, “Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell’Ufficio idrografico provinciale”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. In particolare all’Ufficio Idrografico competono:

  1. le misurazioni idrometriche di tutti i corsi d’acqua e dei bacini di superficie, sia naturali che artificiali;
  2. lo studio idrologico dei bacini imbriferi e delle falde acquifere sotterranee;
  3. lo studio idrologico delle sorgenti e dei bacini di superficie sia naturali che artificiali;
  4. le misurazioni e le determinazioni dirette al riconoscimento dei fatti idrologici;
  5. la formazione e tenuta del catasto delle valanghe;
  6. la pubblicazione del bollettino delle valanghe;
  7. l’attività di consulenza tecnica agli organismi pubblici, per quanto concerne la prevenzione;
  8. il rilascio di pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali;
  9. la cura delle pubblicazioni relative al servizio da espletare.”

Art. 9 (Abrogazioni)

(1) L’articolo 7 e il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, “Ordinamento dell’Azienda provinciale foreste e demanio per l’amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) II comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L’Azienda, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fissate dal consiglio d’amministrazione, provvede a:

  1. gestire, migliorare e ampliare il patrimonio indisponibile della Provincia di cui al successivo articolo 3, assicurare le relative funzioni produttive, protettive e ricreative nel rispetto della tutela ambientale, promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e disciplinare e controllare il prelievo faunistico nelle oasi di protezione demaniali;
  2. garantire la difesa del suolo, il mantenimento e il ripristino dell’equilibrio idrogeologico e bioecologico nei territori di sua competenza;
  3. favorire sul territorio provinciale la formazione di riserve di legname mediante l’ampliamento delle proprietà boschive provinciali, la gestione dei vivai forestali nonché mediante la lavorazione e la commercializzazione del legname prodotto nell’Azienda stessa;
  4. promuovere ed eseguire attività di ricerca, studio e istruzione nei settori delle foreste, della caccia e della segheria, curando, in particolare, l’organizzazione della formazione e dell’aggiornamento del personale forestale, degli operai forestali, delle guardie venatorie, dei cacciatori e degli operai di segheria, oltre ad organizzare e tenere i corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalla legge vigente in materia;
  5. svolgere i compiti e le attività di istituto ad essa attribuiti dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché da altre norme.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)

(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell’anno successivo:

1) volpe;”

(2) Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, i numeri 1 e 2 sono abrogati.

(3) Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

“g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre:

1) cinghiale;

h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:

1) lepre bianca;

2) pernice bianca.”

(4) Il comma 1/bis dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis. Nelle zone frutti-viticole determinate annualmente dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l’esercizio della caccia alla cesena ed al tordo bottaccio è consentito fino al 31 gennaio per tre giorni alla settimana, con esclusione del martedì e venerdì.”

(5) Il comma 5 dell’articolo 24 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. I titolari di un permesso di caccia per una riserva di caccia di diritto e gli organi di amministrazione dell’Associazione di cui all’articolo 23 devono rispettare le direttive di cui al comma 1, divenute esecutive e pubblicate nella forma prescritta.”

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. La tipologia dell’attività professionistica o dilettantistica delle singole discipline sportive resta definita dagli ordinamenti delle federazioni di rispettiva appartenenza.

4. Gli accertamenti effettuati in difformità agli ordinamenti delle rispettive federazioni sportive sono archiviati.”

Art. 13 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l’esercizio finanziario 2013.

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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