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In vigore al: 08/03/2016

Corte costituzionale - ordinanza 20 marzo 2013, n. 48
Lavori pubblici - subappalto - condizioni accordate all'impresa subappaltrice

Ordinanza 13 marzo 2013 (20 marzo 2013), n. 48; Pres. Gallo; Red. Mattarella

 

Ritenuto che, con ricorso notificato tramite il servizio postale, spedito il 3 maggio 2012, ricevuto il 7 maggio successivo e depositato il 7 maggio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5 (Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e all’art. 8, punto 17), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

che la disposizione denunciata, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, stabiliva che: «il comma 3 dell’articolo 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito: “3. L’impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non può accordare all’impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l’amministrazione committente”»;

che l’art. 54, comma 3, della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 (Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici), abrogato dalla norma impugnata nel presente giudizio, disponeva che «l’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento»;

che, secondo quanto premesso dal ricorrente, l’articolo 118, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dispone che «l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento», consentendo, conseguentemente, che i prezzi del subappalto possano differire rispetto a quelli risultanti dall’aggiudicazione senza alcun limite ove si tratti di aumento del prezzo ed entro il venti per cento in caso di ribasso;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata, imponendo identità assoluta tra i prezzi del subappalto e quelli risultanti dall’aggiudicazione, comprime il margine di autonomia negoziale entro il quale può operare l’affidatario dei lavori, ponendosi in evidente contrasto con l’art. 118, comma 4, primo periodo, del richiamato decreto legislativo n. 163 del 2006;

che – prosegue la difesa erariale – essendo le norme relative all’esecuzione del rapporto contrattuale, incluse quelle relative alla disciplina del subappalto, dettate dallo Stato nell’ambito delle proprie prerogative connesse alla materia «ordinamento civile», il contrasto della norma impugnata con la richiamata normativa statale determina la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (il ricorrente cita, al riguardo, le sentenze di questa Corte n. 411 e n. 322 del 2008, n. 431 del 2007, n. 401 del 2007);

che, conclude il ricorrente, la disposizione censurata viola altresì l’art. 8, punto 17), dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, eccedendo la sfera di competenza legislativa primaria riservata alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di “lavori pubblici di interesse provinciale” (al riguardo, il ricorrente richiama la già menzionata sentenza di questa Corte n. 411 del 2008, resa in riferimento ad analoga norma statutaria della Regione autonoma Sardegna);

che la Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5 (Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”), secondo cui, nel testo vigente al momento della presentazione del ricorso, «il comma 3 dell’articolo 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 [il quale prevede che l’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento], è così sostituito: “L’impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non può accordare all’impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l’amministrazione committente”»;

che, secondo il ricorrente, tale disposizione viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e l’art. 8, punto 17), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), perché, imponendo identità assoluta tra i prezzi del subappalto e quelli risultanti dall’aggiudicazione, si pone in contrasto con l’art. 118, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in base al quale «l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento», restringendo, in tal modo, il margine di autonomia negoziale entro il quale può operare l’affidatario dei lavori rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale;

che la Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’impugnato art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 5 del 2012 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 luglio 2012, n. 14 (Modifica della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5, recante modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”), il quale ha espressamente previsto la reviviscenza dell’art. 54, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 1998, nel seguente testo: «L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento»;

che, a seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 25 settembre 2012, ha rinunciato al ricorso;

che tale rinuncia comporta l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, stante la mancata costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano (ex plurimis, sentenze n. 32 del 2012 e n. 217 del 2011; ordinanze n. 302 e n. 98 del 2012).

 

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara estinto il processo.

 

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