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In vigore al: 08/03/2016

j) Decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2013, n. 101)
Modifiche del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio

1)
Pubblicato nel B.U. 23 aprile 2013, n. 17.

Art. 1

(1) Dopo l’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il seguente articolo 3bis:

“Art 3/bis (Riferimenti temporali)

1. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno si considerano le DURP relative al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre si considerano le DURP relative all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP.”

Art. 2

(1) Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

“2. Per nucleo familiare di base si intende quello composto da:

  1. l’utente, cioè la persona che è la principale beneficiaria della prestazione;
  2. il/la coniuge dell’utente purché non legalmente separato/separata, o il/la partner dell’utente, solo qualora l’utente e il/la partner siano conviventi;
  3. nel caso di utente minorenne, chi esercita la potestà genitoriale, anche disgiuntamente, nonché l’eventuale coniuge o partner convivente della persona che esercita la potestà genitoriale;
  4. nel caso in cui l’utente sia soggetto a carico ai fini IRPEF, la persona di cui lo stesso/la stessa è a carico nonché la sua/il suo coniuge o partner convivente;
  5. le figlie e i figli minorenni legittimi o legittimati o naturali o adottivi di uno/una dei componenti sopra elencati, qualora con esso/essa conviventi;
  6. altre persone a carico IRPEF di uno/una dei componenti sopra elencati.”

Art. 3

(1) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituita:

“c) gli importi netti dei compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche;”

Art. 4

(1) Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserita la seguente lettera g):

“g) l’importo netto dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158.”

Art. 5

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il seguente comma 3:

“3. Qualora future modifiche in materia fiscale lo rendessero necessario, gli elementi reddituali, patrimoniali e di riduzione del reddito da rilevare nella DURP, definiti nel presente decreto, potranno essere integrati nella dichiarazione DURP, sempre che tali elementi sostituiscano o corrispondano a quelli già previsti dal presente decreto.”

Art. 6

(1) Il comma 4 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

“4. Il valore dei beni gravati da usufrutto o da diritto di abitazione è ripartito tra il titolare del diritto reale di godimento e il nudo proprietario, in relazione alla durata del diritto ed all’età del soggetto beneficiario più giovane, nelle percentuali di seguito indicate:

Alter des Inhabers des dinglichen Nutzungsrechtes (in Jahren)

Vermögensanteil des nackten Eigentümers

 

Età del titolare del diritto reale di godimento (in anni)

Quota Patrimonio del nudo proprietario

von 0 bis 20

5 %

 

da 0 a 20

5 %

von 21 bis 30

10 %

 

da 21 a 30

10 %

von 31 bis 40

15 %

 

da 31 a 40

15 %

von 41 bis 45

20 %

 

da 41 a 45

20 %

von 46 bis 50

25 %

 

da 46 a 50

25 %

von 51 bis 53

30 %

 

da 51 a 53

30 %

von 54 bis 56

35 %

 

da 54 a 56

35 %

von 57 bis 60

40 %

 

da 57 a 60

40 %

von 61 bis 63

45 %

 

da 61 a 63

45 %

von 64 bis 66

50 %

 

da 64 a 66

50 %

von 67 bis 69

55 %

 

da 67 a 69

55 %

von 70 bis 72

60 %

 

da 70 a 72

60 %

von 73 bis 75

65 %

 

da 73 a 75

65 %

von 76 bis 78

70 %

 

da 76 a 78

70 %

von 79 bis 82

75 %

 

da 79 a 82

75 %

von 83 bis 86

80 %

 

da 83 a 86

80 %

von 87 bis 92

85 %

 

da 87 a 92

85 %

von 93 bis 99

90 %

 

da 93 a 99

90 %

über 99

95 %

 

oltre 99

95 %

Art. 7 (Abrogazione)

(1) Il comma 4 dell’articolo 12 e il comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono abrogati.

Art. 8 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Gli articoli 1, 2, 6 e 7 del presente decreto trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2013. Gli articoli 3, 4 e 5 trovano applicazione per le DURP rilasciate in relazione ai redditi dell’anno 2012 e seguenti.

(3) Il disposto di cui all’articolo 3bis, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, si applica a tutte le prestazioni che utilizzano la DURP al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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