(1) Dopo l’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il seguente articolo 3bis:
“Art 3/bis (Riferimenti temporali)
1. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno si considerano le DURP relative al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre si considerano le DURP relative all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
2. Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP.”
(1) Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:
“2. Per nucleo familiare di base si intende quello composto da:
(1) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituita:
“c) gli importi netti dei compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche;”
(1) Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserita la seguente lettera g):
“g) l’importo netto dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158.”
(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il seguente comma 3:
“3. Qualora future modifiche in materia fiscale lo rendessero necessario, gli elementi reddituali, patrimoniali e di riduzione del reddito da rilevare nella DURP, definiti nel presente decreto, potranno essere integrati nella dichiarazione DURP, sempre che tali elementi sostituiscano o corrispondano a quelli già previsti dal presente decreto.”
(1) Il comma 4 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:
“4. Il valore dei beni gravati da usufrutto o da diritto di abitazione è ripartito tra il titolare del diritto reale di godimento e il nudo proprietario, in relazione alla durata del diritto ed all’età del soggetto beneficiario più giovane, nelle percentuali di seguito indicate:
Alter des Inhabers des dinglichen Nutzungsrechtes (in Jahren)
Vermögensanteil des nackten Eigentümers
Età del titolare del diritto reale di godimento (in anni)
Quota Patrimonio del nudo proprietario
von 0 bis 20
5 %
da 0 a 20
von 21 bis 30
10 %
da 21 a 30
von 31 bis 40
15 %
da 31 a 40
von 41 bis 45
20 %
da 41 a 45
von 46 bis 50
25 %
da 46 a 50
von 51 bis 53
30 %
da 51 a 53
von 54 bis 56
35 %
da 54 a 56
von 57 bis 60
40 %
da 57 a 60
von 61 bis 63
45 %
da 61 a 63
von 64 bis 66
50 %
da 64 a 66
von 67 bis 69
55 %
da 67 a 69
von 70 bis 72
60 %
da 70 a 72
von 73 bis 75
65 %
da 73 a 75
von 76 bis 78
70 %
da 76 a 78
von 79 bis 82
75 %
da 79 a 82
von 83 bis 86
80 %
da 83 a 86
von 87 bis 92
85 %
da 87 a 92
von 93 bis 99
90 %
da 93 a 99
über 99
95 %
oltre 99
(1) Il comma 4 dell’articolo 12 e il comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono abrogati.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Gli articoli 1, 2, 6 e 7 del presente decreto trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2013. Gli articoli 3, 4 e 5 trovano applicazione per le DURP rilasciate in relazione ai redditi dell’anno 2012 e seguenti.
(3) Il disposto di cui all’articolo 3bis, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, si applica a tutte le prestazioni che utilizzano la DURP al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.