(1) L’articolo 44/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché l’articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, sono sostituiti dal seguente articolo:
“Art. 44/ter (Commercio al dettaglio nelle zone produttive)
1. Nelle zone produttive il commercio al dettaglio è consentito solo nel rispetto della tutela dell’equilibrato sviluppo dell’ambiente urbano e in armonia con la necessità di un organico e controllato sviluppo ambientale e del traffico, della tutela dell’ambiente, compreso l’ambiente rurale e cittadino, del paesaggio e della natura, della tutela dei monumenti e dei beni culturali, della salute e del diritto al riposo dei lavoratori e dei cittadini.
2. La valutazione e la decisione circa l’idoneità all’esercizio del commercio al dettaglio delle aree nelle zone produttive sono effettuate dai comuni territorialmente competenti. Tenuto conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, e stante la scarsità di aree idonee all’esercizio di attività produttive e del commercio all’ingrosso e in considerazione del prevalente interesse generale di salvaguardia delle esigenze dell’ambiente urbano, della pianificazione territoriale e del traffico, degli interessi sociali ambientali e culturali finalizzati all’integrazione del commercio al dettaglio nelle zone residenziali ed in considerazione delle esigenze di pianificazione territoriale sovracomunale, la Giunta provinciale emana entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge indirizzi, criteri e modalità vincolanti per la valutazione e la decisione da assumere da parte dei comuni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all’emanazione degli indirizzi e alla decisione circa l’idoneità delle aree di cui al comma 2, il commercio al dettaglio nelle zone produttive è ammesso nei seguenti casi:
- Le merci che per il loro volume ed ingombro e per la difficoltà connessa alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possono essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali, possono essere vendute al dettaglio nelle zone produttive senza limitazioni di superficie. Tali merci sono: auto e motoveicoli a due o più ruote a propulsione autonoma, incluse le macchine edili, macchinari e prodotti per l’agricoltura, materiali edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in confezioni formato all’ingrosso, nonché determinati accessori.
- Possono altresì essere venduti gli accessori alle merci di cui alla lettera a). La Giunta provinciale determina gli accessori ammessi. La Giunta provinciale, fermo restando quanto già previsto dalle norme urbanistiche, determina inoltre, di concerto con i comuni, il numero dei posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita.
- Sono fatte salve le strutture di vendita al dettaglio che all’entrata in vigore della presente legge sono già state autorizzate o hanno già iniziato legittimamente la loro attività nelle aree produttive nelle quali vengono vendute merci diverse da quelle elencate alla lettera a). Tali strutture possono continuare la loro attività, ma non possono essere ampliate, trasferite o concentrate.
- Le imprese artigiane ed industriali possono vendere, presso le loro sedi nelle aree produttive, i propri prodotti nonché gli articoli strettamente legati all’esercizio della propria attività. Tali prodotti sono determinati dalla Giunta provinciale.
- Il commercio al dettaglio nelle zone produttive è altresì ammesso:
- nei cinema, per articoli determinati dalla Giunta provinciale;
- nelle cooperative di produzione agricola, rispettivamente nei locali di società controllate dalle stesse, per i prodotti determinati dalla Giunta provinciale;
- senza limitazioni nella zona produttiva con destinazione particolare, per la realizzazione a Bolzano del centro commerciale con rilevanza provinciale.
- La possibilità di esercitare l’attività di commercio al dettaglio di cui alla lettera c) decade, se cessa l’attività di commercio al dettaglio.“